Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25764 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16577/2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Via Groscavallo n. 3 (TO),

presso lo studio dell’Avv. Alessandro Praticò che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1806/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 da ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ppello di Torino, con sentenza n. 1806/2019, ha rigettato l’appello proposto da R.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Torino, confermando la decisione assunta dalla competente Commissione Territoriale, ha negato il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitari.

2. Il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a causa delle ritorsioni ricevute da parte dei membri del partito (OMISSIS) per avere egli svolto propaganda in favore del partito avversa rio PTI.

3. In via preliminare, la Corte d’appello ha condiviso il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale in relazioni alle dichiarazioni del richiedente le quali si presentano del tutto sfornite di elementi oggettivi di prova legati alla situazione personale. Ulteriori indici di inattendibilità sono stati rinvenuti nella conoscenza assolutamente superficiale dei programmi del partito, nella generica e confusa descrizione dell’attività politica svolta a favore del PTI, nella mancata conoscenza dei membri del partito nonostante i sei mesi di attività di propaganda, nell’incapacità di ricordare con certezza il mese in cui ebbero luogo le elezioni del 2015, nel non aver mai stampato dei volanti e, da ultimo, nella circostanza che il richiedente non faceva parte del PTI e non aveva il sostegno di questo, sicché non si comprende la ragione per la quale i membri del partito avversario dovessero volerlo morto a tutti i costi. Inoltre, è apparso singolare che, nonostante le plurime aggressioni armate, gli affiliati del PML non siano mai riusciti ad ucciderlo.

3.1. Alla luce di tale valutazione sono state negate le protezioni maggiori. Con riferimento specifico all’ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ‘art. 14, lett. c), dalle fonti internazionali consultate è emerso che la zona di provenienza del richiedente non è caratterizzata da atti di violenza diffusa ed indiscriminata, né l’appellante ha citato fonti o documenti di segno contrario.

3.1. Da ultimo, è stata rigettata la domanda di protezione umanitaria perché non è emersa alcuna particolare esigenza umanitaria o vulnerabilità a carico del richiedente e non è stata rinvenuta alcuna integrazione sociale nel Paese ospitante, considerato che alla data dell’introduzione dell’appello il richiedente era alla ricerca di un’integrazione e che tardiva e irrituale deve ritenersi la produzione di copia informe di un contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 19/06/2019, depositato telematicamente dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.

4. Avverso la presente sentenza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si censura la valutazione negativa di credibilità effettuata dal giudice di appello, in relazione sia all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla produzione di una denuncia sporta alla Polizia del Pakistan e di un certificato medico comprovante lesioni compatibili con l’aggressione riferita, che alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, posto che il giudice di appello ha escluso la credibilità sulla sola base delle lettura del verbale della C.T., senza pronunciarsi sull’istanza di audizione avanzata con l’atto di appello ed, in via ulteriore, ha fondato le sue conclusioni su mere opinioni soggettive e su lacune e discordanze concernenti aspetti secondari del racconto, ai quali è stato dato valore dirimente.

6. Il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 per avere la Corte d’appello negato la protezione umanitaria sulla base del rilievo di non credibilità del richiedente senza tenere in considerazione le allegazioni concernenti il grado d’integrazione sociale raggiunto dal ricorrente in Italia, da compararsi alla situazione personale cui quest’ultimo si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

7. Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.

7.1. Il ricorrente deduce specificamente di aver prodotto nell’atto di appello due documenti a sostegno della veridicità dei fatti narrati. Si tratta, precisamente, della denuncia alla Polizia locale di un’aggressione subita dai membri del partito oppositore (PML) e di un certificato medico che attesta la compatibilità della cicatrice presente sul corpo del ricorrente con le modalità e la data dei fatti da lui narrati.

7.2. Per contro, rileva il Collegio che tale documentazione non risulta essere stata oggetto di esame da parte dalla Corte Territoriale, considerato che la valutazione di inattendibilità si è fondata sulla constata assenza di elementi oggettivi di prova a sostegno delle dichiarazioni, nonché sulla valorizzazione di elementi presuntivi e secondari, privi di riscontri esterni, quali la mancata conoscenza da parte del ricorrente delle modalità operative ed organizzative del partito per il quale egli ha svolto propaganda (PTI).

7.3. Si evidenzia che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto, ai sensi del comma 3 lett. b) e c), “della documentazione pertinente presentata dal richiedente” e “della situazione individuale e delle circostanze personali” di quest’ultimo, senza dare rilievo esclusivo o determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass., n. 14676/2020).

7.4. Dunque, nel caso di specie, sono stati disattesi gli indici normativi di cui all’art. 3 citato, dal momento che la Corte d’appello ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente ed ha fondato il giudizio negativo di credibilità esclusivamente sulla mancata conoscenza delle modalità operative ed organizzative del partito (PTI) le quali, secondo quanto affermato da questa Corte in un caso analogo, costituiscono elementi irrilevanti, privi di riscontri processuali, che rinvengono la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicché il relativo giudizio risulta privo della conclusione razionale (Cass., n. 13944/2020).

8. In merito alla richiesta di audizione avanzata dal richiedente con specifico motivo d’appello, motivata sulla base della necessità di superare le lacune e le incongruenze desunte dalla lettura del verbale della C.T., deve evidenziarsi che nulla si dice al riguardo nel provvedimento impugnato, cosicché deve escludersi che il giudice del merito abbia proceduto ad esaminarla ed a valutarne la rilevanza.

9. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbe il secondo. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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