Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25764 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25764 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 15/11/2013

SENTENZA
sul ricorso 6322-2012 proposto da:
NICOLETTI

SILVANA NCLSVN39M52H294L,

elettivamente

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato CARDELLINI GIULIANO giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

SACCOL

GIUSEPPE

SCCGPP36TO9L565E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo

1

A

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINI
GIUSEPPE giusta delega in atti;
DAL FIUME EGIDIO DLFGDE31P22L840X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentato

in atti;
– controricorrenti nonchè contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, AUSL RAVENNA ,
GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391;
– intimati –

Nonché da:
GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391, in
persona del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale di Ravenna, quale Commissario Liquidatore,
Dott. TIZIANO CARRADORI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FAZIO DOMENICO,
ANTONELLA MICELE giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, AUSL RAVENNA , DAL
FIUME EGIDIO DLFGDE31P22L840X, SACCOL GIUSEPPE
SCCGPP36TO9L565E, NICOLETTI SILVANA NCLSVN39M52H294L;

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e difeso dall’avvocato MAZZUCATO MAURO giusta delega

- intimati –

Nonché da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, in persona del
Presidente della Giunta Regionale, Dott. VASCO ERRANI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

rappresentato e difeso dagli avvocati FAZIO DOMENICO,
ANTONELLA MICELE giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale nonchè contro

AUSL RAVENNA , DAL FIUME EGIDIO DLFGDE31P22L840X,
GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391,
SACCOL GIUSEPPE SCCGPP36TO9L565E, NICOLETTI SILVANA
NCLSVN39M52H294L;
– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 18/01/2011 R.G.N. 2104/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato GIULIANO CARDELLINI;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito l’Avvocato ANTONELLA MICELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’,

in subordine il rigetto del

3

presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO,

ricorso principale e incidentale.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il 5 marzo 1986 Nicoletti
Silvana conveniva in giudizio l’Unità sanitaria locale 35 di
Ravenna ed il prof. Egidio Dal Fiume, primario del reparto di
Oftalmologia dell’Ospedale locale S. Maria delle Croci,

pressoché totale del visus all’occhio sinistro a causa di un
intervento chirurgico cui si era sottoposta nel reparto di
oculistica diretto dal prof Dal Fiume,in base ad una diagnosi
di “distacco sieroso di retina” per la quale le erano stati
prescritti trattamenti di laserterapia. Secondo l’attrice il
prof Dal Fiume era incorso in un errore diagnostico nonché in
un errore terapeutico consistito nell’impiego di laserterapia
in maniera eccessiva e dannosa, tale da determinare le perdita
del visus dell’occhio sinistro. Nel corso del giudizio di primo
grado, su ordine del giudice, veniva chiamato in causa il dott.
Giuseppe Saccol il quale aveva eseguito materialmente
l’intervento di laserterapia, con richiesta da parte
dell’attrice della condanna in via solidale dello stesso
insieme agli altri convenuti Dal Fiume e Usi 35 di Ravenna, per
le stesse causali indicate nell’atto introduttivo del giudizio.
In esito al giudizio, nel corso del quale l’Usl ed i convenuti
Dal Fiume e Saccol si costituivano in giudizio negando la
sussistenza di qualsiasi loro responsabilità, il Tribunale di
Ravenna rigettava le domande attrici. Avverso tale decisione la
Nicoletti proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di
A
5

chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita

Appello di

Bologna dichiarava la carenza di legittimazione

dell’AUSL 35 e rigettava nel merito l’impugnazione proposta. La
Corte di cassazione dichiarava la nullità della sentenza con
rinvio disponendo che il giudizio di secondo grado venisse
svolto con la chiamata in causa della Gestione liquidatoria
dell’Usl 35 di Ravenna. Il giudizio veniva riassunto con atto
del 25 10 2005 a cura della Nicoletti. Quindi la Corte di
appello di Bologna con sentenza depositata in data 18 gennaio
2011 rigettava l’appello proposto dalla Nicoletti compensando
le spese processuali. Avverso la detta sentenza la soccombente
ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto
motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso il
Saccol, il Dal Fiume nonché la Regione Emilia Romagna e la
Gestione liquidatoria dell’Usl 35. Queste ultime hanno altresì
proposto ricorso incidentale, affidandolo rispettivamente ad un
unico motivo, illustrato da memoria. Anche il Saccol ha infine
depositato memoria ex art.378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame delle doglianze formulate dalla ricorrente
principale, va rilevato che con il primo motivo la Nicoletti ha
lamentato l’errata e/o omessa e/o insufficiente motivazione in
riferimento al tempo della formulazione della diagnosi di
“neoplasia” rispetto alla data di ricovero, deducendo la

falsità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata
circa l’annotazione, nella cartella clinica, della diagnosi di
neoplasia formulata dal prof. Dal Fiume già all’atto del
ricovero della paziente. Al contrario non vi sarebbe prova di
tale circostanza e la diagnosi di neoplasia sarebbe stata

per giustificarne a posteriori l’esito infausto.
La censura è inammissibile per un duplice ordine di
considerazioni. In primo luogo, va osservato che, se fosse
esatto l’assunto della ricorrente – fondato sulla mancanza
dell’annotazione, nella cartella clinica, della diagnosi di
neoplasia formulata già all’atto del ricovero della paziente e
sulla falsità
sentenza

della relativa affermazione contenuta in
non ricorrerebbe il vizio di motivazione

denunciato, il quale postula che il giudice di merito abbia
percepito il fatto di causa in termini esatti, valutandolo in
modo insufficiente o illogico. Invero, qualora, l’omessa
valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel
senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed
immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento,
la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli
stessi atti di causa, e’ configurabile un errore di fatto
deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai
sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (tra le tantissime
cfr Cass.n.15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05).

7

formulata solo successivamente all’intervento di laserterapia

Parimenti, qualora il giudice del merito fondi la sua decisione
supponendo l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente
escluso dagli atti e documenti, la sentenza è viziata da un
errore di fatto ex art.395 n.4 del cpc. Il c.d. travisamento
dei fatti, come vizio revocatorio, consiste infatti

presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con
quanto risulta dagli atti del processo, e quindi non puo’
costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in
vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore
denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4,
c.p.c.
Ma vi è di più. Invero, l’inammissibilità della censura deriva
altresì dalla considerazione che, dopo aver sostenuto nella
parte iniziale del ricorso, peraltro a caratteri cubitali ed in
una forma al limite dell’irrispettosità, che nella cartella
clinica non sarebbe stata annotata la diagnosi di neoplasia già
all’atto del ricovero, la ricorrente, alcune pagine dopo (v.
pag.18), riconosce l’esistenza di una pagina, la n.13,
contenuta nella medesima cartella clinica, in cui sotto il nome
“Nicoletti Silvana” era espressamente annotata l’indicazione
“neoplasia”, anche se non accompagnata dall’indicazione della
data.
L’intrinseca conflittualità logica, tra i due diversi assunti,
testimonia con tutta evidenza l’evidente inammissibilità della
doglianza.

8

nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze

Passando all’esame delle successive doglianze, va rilevato che,
con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione dell’ art. 1176 2 ° comma CC per non aver la
Corte considerato che l’intervento di laserterapia era facile e
“routinario” per cui l’operatore, dr. Saccol, doveva rispondere

sanitario avrebbe eseguito l’intervento in maniera errata, con
grave negligenza ed imprudenza, sottoponendo la paziente ad una
intensità eccessiva, per un tempo notevole e su area molto
estesa, così da causare la completa cecità all’occhio sinistro.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’ art. 2236 cc deducendo la negligenza ed
imperizia da parte dei medici che curarono la paziente i quali
non effettuarono i riscontri necessari clinici e le valutazioni
diagnostiche necessarie nel caso di sospetto di presenza di
neoplasia, attuarono inoltre il trattamento di laserterapia con
intensità tale da determinare un effetto distruttivo sulla
massa coroidale.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa e/o
insufficiente motivazione, in merito al l ° Motivo d’Appello
inerente alle risultanze della CTU anche in rapporto alla CP
del 15/11/1998 ed in merito alla richiesta istruttoria di nuova
CTU, aggiungendo che la Corte non avrebbe attribuito il giusto
rilievo alle testimonianze secondo cui il Dal Fiume non avrebbe
formulato l’ipotesi di neoplasia se non con il certificato del
5.5.1983 dopo l’intervento di laserterapia.

9

del danno provocato anche solo per colpa lieve. Peraltro, il

Con il sesto motivo, la cui trattazione viene anticipata per
comodità di trattazione, la ricorrente lamenta infine l’omessa
e/o insufficiente motivazione in merito al 3 ° Motivo d’Appello
inerente alle risultanze delle prove testimoniali, deducendo
l’erroneità della lettura datane dalla Corte.

quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono inammissibili per varie considerazioni.
In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal rilievo che le
ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta
di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni
usate, non concernono violazioni o false applicazioni del
dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale,
come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano
effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale
della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli
elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e
da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle
risultanze processuali, trascurando che a questa Corte non è
riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e
la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto
spetta individuare le fonti del proprio convincimento,
valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la

10

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in

concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dalla mancanza di
correlazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a base
della

sentenza impugnata –

tale considerazione investe in

Corte di secondo grado in esito alla compiuta istruttoria ha
escluso ogni ipotesi di errore diagnostico e terapeutico a
carico dei due sanitari, statuendo che la diagnosi di
neoplasia, formulata dal prof. Dal Fiume già all’atto del
ricovero della paziente, come risultava dall’annotazione nella
cartella clinica, era stata preceduta da tutti gli accertamenti
di carattere diagnostico necessari al fine di poter addivenire
ad una valutazione precisa della patologia ed era stata
assolutamente corretta

(v. pagg.20 e 21 della sentenza

impugnata).
Inoltre, il CTU aveva escluso la sussistenza di un errore
terapeutico precisando che, in caso di melanoma, il trattamento
laser per essere efficace doveva essere eseguito con quelle
specifiche modalità adottate (v. pag.23); che, nel caso
specifico, il trattamento fu eseguito nella zona interessata al
distacco secondario di retina e nell’intensità necessaria per
ottenere la modificazione morfologica richiesta (v. pagg. 23 e
24). Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara
evidenza come la Corte, attraverso un iter motivazionale
assolutamente corretto e lineare rispetto al quale il

11

particolare la seconda e la terza doglianza – in quanto la

ricorrente non ha dedotto alcun vizio della motivazione in
senso proprio ma ha semplicemente proposto una diversa
interpretazione, secondo la sua personale valutazione, abbia
affermato la correttezza sia della diagnosi sia dell’intervento
terapeutico, riconducendo l’evento lesivo ad una reazione

dunque non attribuibile ad un comportamento colposo ed
all’azione posta in essere dai sanitari (v.pag.24).
Ciò posto, non aveva e non ha rilievo stabilire il grado di
difficoltà tecnica dell’operazione ed il conseguente grado di
perizia professionale richiesto per eseguirla onde l’assoluto
difetto di correlazione delle ragioni sulle quali si fondano le
due censure in esame, inidonee a contrapporsi alle ragioni
addotte nella sentenza a giustificazione della decisione.
In terzo luogo, l’inammissibilità del quarto e del sesto
motivo, in particolare, derivano altresì dalla considerazione
che il giudice del merito, secondo il consolidato orientamento
di questa Corte, non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita
richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio
né a disporne l’integrazione (Cass. 19199/04, n.10849/2007,
n.7560/2006).

Giova

aggiungere

che,

ove

condivida

le

valutazioni del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo
abbiano indotto a far propri gli argomenti contenuti nella
relazione, essendo sufficiente che nella motivazione, mediante
gli opportuni richiami alla relazione, lasci desumere che le

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I/P

individuale della paziente del tutto anomala, non prevedibile e

contrarie deduzioni delle parti siano state disattese perché
incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass.8355/07). Nel
caso di specie, ad ogni modo, la Corte territoriale ha spiegato
diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del perito d’ufficio evidenziando come le stesse fossero state

atti del processo sia dalle ulteriori indagini eseguite dallo
stesso CTU.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo all’omessa
valutazione delle prove testimoniali.
A riguardo, mette conto di sottolineare che la Corte di merito
ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni che
l’hanno indotta a ritenere l’irrilevanzadelle prove
testimoniali dedotte, spiegando che esse, in parte, erano
confliggenti con circostanze provate documentalmente ed in
altra parte riguardavano circostanze estranee al tema
decisionale. Ciò posto, deve ritenersi l’inammissibilità delle
ragioni di censura nella misura in cui i rilievi della parte
ricorrente mirano con tutta evidenza ad una diversa valutazione
sul punto senza peraltro riuscire ad individuare effettivi vizi
logici o giuridici nell’impugnata decisione.
Passando all’esame del quinto motivo, va rilevato che la
ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione, la
violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc, l’errore nel
procedimento, in merito alla assenza di consenso informato
della paziente all’intervento chirurgico, deducendo che la

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pienamente avvalorate sia dalla documentazione allegata agli

Corte avrebbe errato nel ritenere nuova e tardiva la domanda di
risarcimento per mancanza di consenso informato, trascurando
che tale richiesta di addebitamento di
contrattuale doveva essere intesa come

responsabilità

un’emendati° libelli in

quanto era contenuta implicitamente nell’atto di citazione.

tutto destituito di fondamento in quanto il vizio di omessa
pronuncia che determina la nullità della sentenza

per

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di
cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura
esclusivamente

quando

risulti

completamente

omesso

il

provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al
caso concreto, mancando qualsiasi statuizione su un capo della
domanda o su un’eccezione di parte così da dar luogo
all’inesistenza di una decisione sul punto, mentre non
sussiste il vizio in parola quando il giudice di appello, come
nel caso di specie, dichiari che una determinata questione non
può formare oggetto del giudizio trattandosi di domanda nuova,
non ritualmente introdotta nell’ambito del giudizio di primo
grado. In tal caso infatti sussiste la statuizione sulla
domanda, ritenuta implicitamente inammissibile.
Vale la pena di aggiungere che è altresì destituito di ogni
fondamento il profilo di doglianza, fondato sull’omessa e/o
insufficiente motivazione, ove si consideri che la Corte di
merito ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali le
questioni relative alla violazione del dovere di informazione e

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Il profilo di doglianza relativo all’omessa pronuncia è del

del consenso informato costituivano domande nuove, all’uopo
ancorando espressamente il proprio giudizio a due precisi
presupposti: l) la domanda era stata proposta dall’attrice solo
in sede di comparsa conclusionale 2) le altre parti costituite
avevano espressamente dichiarato di non accettare il

della Nicoletti all’esito del giudizio di primo grado (v.
pag.18).
Resta da esaminare l’ultimo profilo di doglianza, fondato sulla
considerazione che la Corte di merito aveva trascurato che la
richiesta di addebitamento di responsabilità doveva essere
intesa come

un’emendati° libelli

in guanto era contenuta

implicitamente nell’atto di citazione.
Ed infatti – così scrive la ricorrente – ” I fatti a fondamento
della domanda attorea non cambiano perché vi è intervento
chirurgico produttivo di lesione grave ed ingiusta all’occhio
S., vi è richiesta di risarcimento danno per responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale in concorso tra loro

“(v.

pag.45 del ricorso)
Anche tale profilo di doglianza è infondato.
Ed invero, la violazione della tutela del diritto alla salute
per omessa prestazione del consenso informato postula la
sussistenza di un preciso collegamento causale tra la lesione
della salute e la colposa condotta del medico nell’esecuzione
della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta, ed
inoltre richiede necessariamente l’accertamento e la prova – il

15

contraddittorio sulle domande nuove formulate dalla difesa

relativo onere compete al danneggiato – che l’adempimento da
parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe con
certezza prodotto l’effetto della non esecuzione
dell’intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi
derivato.

danni conseguenti ad intervento chirurgico, in difetto di
consenso informato, in aggiunta all’azione risarcitoria fondata
sulla sola colpa professionale, comporta inevitabilmente un
ampliamento, di non poco conto, sia del tema di indagine sia di
quello decisionale, occorrendo verificare conseguentemente se
l’osservanza, da parte del sanitario, dell’obbligo di fornire
al paziente le necessarie informazioni sul bilancio
rischi/vantaggi dell’intervento ne avrebbe con certezza
impedito l’effettuazione.
Ed è appena il caso di sottolineare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, si verifica una mutati° libelli,
e non già una mera

emendatio,

quando una domanda venga

impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni
giuridiche non prospettati in precedenza, con conseguente
immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. Ed
invero, ciò comporta l’introduzione nel processo di un nuovo
tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto
sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto
da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere
in precedenza. (v. sul punto Cass.n. 10741/2009 e Cass. n.

16

Ne deriva che la formulazione della domanda di risarcimento dei

18513/2007, che ha qualificato come mutamento della

causa

petendi il porre a fondamento dell’azione di risarcimento danni
conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso
informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa
professionale). Ne deriva il rigetto della doglianza in esame.

lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione e violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto, in merito alla
contestazione di un autonomo titolo di responsabilità relativa
al dottor Saccol, deducendo che la Corte di appello avrebbe
sbagliato nel ritenere la novità della domanda proposta nei
confronti del Saccol, in relazione all’errata esecuzione
dell’intervento di laserterapia, trascurando che, al momento
della citazione, l’attrice non sapeva il nominativo del medico
che aveva effettuato l’intervento.
Il profilo di doglianza, riguardante il preteso difetto di
motivazione della sentenza, è destituito di ogni fondamento. Ed
invero, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. si verifica
nell’ipotesi di totale assenza di una qualunque esplicitazione
delle ragioni della pronunzia o comunque nel caso di una
sostanziale inidoneità della motivazione a rappresentare le
ragioni poste a base della decisione. Al contrario, nel caso di
specie, la Corte di merito ha spiegato in termini
sufficientemente chiari le ragioni della decisione evidenziando
come la contestazione di un autonomo titolo di responsabilità
relativo al Saccol per errata esecuzione della laserterapia, in

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Passando al settimo motivo, va osservato che la ricorrente

violazione delle disposizioni impartitegli dal primario, non
fosse affatto contenuta nell’originaria contestazione avente ad
oggetto una responsabilità solidale con il prof. Dal Fiume e
tale domanda del tutto nuova non era stata ritualmente proposta
nell’ambito del giudizio di primo grado (v. pagg.18 e 19 della

Tutto ciò premesso, risulta con chiara evidenza come la Corte
territoriale abbia argomentato adeguatamente sul merito della
questione con una motivazione sufficiente, logica, e rispettosa
della normativa in questione. Ed invero, l’originaria
prospettazione della

causa petendi

era stata fondata

esclusivamente sulla deduzione di una responsabilità, non già
autonoma del dott. Saccol, ma unitaria con quella del prof. Dal
Fiume.
Con la conseguenza che la domanda dell’accertamento di una sua
responsabilità, per violazione delle disposizioni impartitegli
dal primario, costituiva una domanda inevitabilmente nuova che,
in quanto tale, comportando un nuovo tema di indagini e di
decisione, non poteva formare oggetto del giudizio.
E’

invece

inammissibile

l’altro profilo di doglianza,

riguardante la pretesa violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, che non sono state indicate.
Ed invero, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale
(Cass.26091/05) secondo cui l’indicazione delle norme che si
assumono violate non si pone come requisito autonomo ed
imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della

18

censura

sentenza impugnata).

occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento
richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i
limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione
delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità
della singola doglianza qualora gli argomenti addotti, come nel

principi di diritto che si assumono violati. Inoltre, come ha
già avuto modo di statuire questa Corte, essendo il giudizio di
cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e
vincolato dai motivi di ricorso, il singolo motivo assume una
funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura
formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.
Pertanto, la tassatività e la specificità del motivo di censura
esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate
dal codice di rito (cfr Cass.n.18202/2008).
Le considerazioni appena svolte vanno estese anche all’ultima
doglianza, con cui la ricorrente, in merito alla mancata
estromissione dalla causa della AUSL di Ravenna, ha lamentato
la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto senza
indicare la norma che sarebbe stata violata o falsamente
applicata dalla Corte territoriale.
Ne deriva l’inammissibilità anche di quest’ultimo motivo di
impugnazione.

19

A

caso di specie, non consentano di individuare le norme e i

Passando all’esame dei ricorsi incidentali, va premesso che le
due doglianze, articolate sotto il profilo della violazione e
falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc in relazione
all’art.360 n.3 cpc, presentano eguale contenuto e si fondano
entrambe sulla considerazione che la Corte territoriale,

e di quelle del giudizio di rinvio, avrebbe derogato al
principio di soccombenza di cui all’art.91 cpc in ragione della
“natura e complessità delle questioni trattate sia in fatto
che in diritto” senza spiegare le ragioni di siffatta
valutazione.
Le doglianze sono infondate. A riguardo, occorre premettere che
la modifica dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., da
parte della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha
introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della
compensazione delle spese di lite, vale soltanto nei
procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per i
giudizi instaurati precedentemente è ammissibile la
compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione
degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di
legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni
palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare,
per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso
processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto
dal giudice di merito (Cass.n.15882/2007)

20

disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello

Giova aggiungere che nel caso di specie la Corte di merito ha
comunque indicato i motivi della disposta compensazione delle
spese, riguardanti non solo il giudizio di rinvio ma anche il
precedente grado di appello, ravvisandoli nella complessità
delle questioni trattate e nella natura della controversia e

legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice
di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo
le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa
(Cass.n.14023/02, n. 10052/06, n.13660/04, n. 5386/03,
n.1428/93, n.12963/07, n.17351/2010 tra le tante), intendendosi
per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui
confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
giacchè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte,
può e deve sopportare le spese di causa.
In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del
precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ in quanto la materia
del governo delle spese processuali

rientra nei poteri

discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal
sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la
motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie
(profilo nella specie insussistente). Ne deriva l’infondatezza
anche delle doglianze contenute nei ricorsi incidentali.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, vanno
rigettati sia il ricorso principale che quelli incidentali. La
reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese

21

A

che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di

tra le parti ricorrenti. Al rigetto del ricorso principale
segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei
soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa le
spese tra le parti ricorrenti,in via principale ed in via
incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in
favore di Egidio Dal Fiume e di Giuseppe Saccol, delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in complessivi C
5.200,00 di cui C 5.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge, ed E 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 18.10.2013

disciplinare i compensi professionali.

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