Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25764 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2689/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo De

Lellis, presso cui elettivamente domicilia in Piedimonte Matese (CE)

alla via Sannitica;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272 della Commissione tributaria regionale

della Campania, pronunciata il 14 maggio 2012, depositata il 31

maggio 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre

2020 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso G.M. per la cassazione della sentenza n. 272 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito C.t.r.), pronunciata il 14 maggio 2012, depositata il 31 maggio 2012 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2006, con cui l’amministrazione aveva rideterminato il maggior reddito sulla base dello studio di settore, diverso da quello indicato dalla contribuente, ritenuto non corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che l’Ufficio si fosse limitato “ad applicare in modo acritico i parametri scaturenti dagli studi di settore”, senza tener conto della specifica realtà imprenditoriale, nè dell’insussistenza di ulteriori elementi probatori, gravi, precisi e concordanti a supporto dei risultati ottenuti con l’applicazione dei parametri.

3. A seguito del ricorso, G.M. resiste con controricorso.

4. In data 14 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ricorrente deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6; inoltre la ricorrente chiede disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio del 9 settembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Vista l’istanza della ricorrente Agenzia delle entrate, fondata sulla comunicazione della Direzione provinciale di Caserta sull’avvenuta definizione della presente controversia, deve dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif., in L. n. 136 del 2018;

le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

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