Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25764 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. un., 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Pres.te f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1397-2011 proposto da:

PROVINCIA DI MACERATA, in persona del Commissario prefettizio pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 23, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, rappresentata e difesa dagli

avvocati GENTILI FRANCO, FILIPPUCCI LEONARDO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

del TRIBUNALE di CAMERINO;

udito l’avvocato Franco GENTILI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1 – Il fatto che ha originato la controversia è li seguente: T. A. convenne avanti al Tribunale di Camerino fa Provincia di Macerata chiedendone la condanna a risarcimento dei danni che asseriva essere stati causati alla propria autovettura da un cinghiale avventuratosi sulla strada da lui percorsa.

L’Ente convenuto si costituì eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; successivamente, in vista della prima udienza di comparizione avanti al Tribunale, propose ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., prendendo spunto dalla sentenza in date 8 gennaio 2010, n. 80 della Terza Sezione civile d questa Corte, secondo la quale la L.R. Marche n. 7 del 1995 aveva attribuito alle provincia la quasi totalità dei poteri di amministrazione della fauna selvatica, nell’ambito del loro territorio.

L’intimato non ha controdedotto.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio al A.U. sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – La Provincia ricorrente, premesso di non ignorare l’orientamento delle Sezioni Unite, ne chiede la rivisitazione.

Allo scopo: a) fa leva sulla dottrina che già anteriormente all’entrata in vigore D.Lgs. n. 104 del 2010 (nuovo codice del processo amministrativo) opinava che fosse devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo ogni richiesta di risarcimento, anche non conseguente all’annulla mento di un provvedimento amministrativo, che discendesse dal “comportamento”della Pubblica Amministrazione riconducibile, direttamente o mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico; b) il nuovo codice del processo amministrativo devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni, nonchè le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma e consente che sia chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

Ne trae la conseguenza che, essendo la richiesta risarcitoria dei T. fondate sull’asserito mancato o inadeguato esercizio dei poteri amministrativi che la L.R. Marche n. 7 del 1995 attribuisce alle Province in tema di gestione della fauna selvatica, viene sindacata la congruità dell’azione amministrativa,- per cui la pretesa risarcitoria è accessoria ad una posizione soggettiva qualificabile come interesse legittimo.

4. – Le Sezioni Unite hanno già stabilito (Cass. Sez. Un, 30 gennaio 2008, n. 2024; 10 maggio 2006, n. 10701; 20 aprile 2006, n. 9150; 24 marzo 2005, n. 6332) che spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. Nè fa giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria può trovare fondamento nel testo novellato della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7; infatti detta norma – la quale prevede che quando è chiesto a giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l’annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale d’annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l’annullamento dell’atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) – non opera allorchè, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda d’annullamento, e il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nel confronti della F.A.. nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell’azione amministrativa.

5. – La normativa sopravvenuta, l’opinione della dottrina, le argomentazioni addotte dalla ricorrente non inducono a statuizione diversa (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Anche recentemente le Sezioni Unite (sentenza del 23 marzo 2011, n. 6594) hanno ribadito che, in terna di riparto della giurisdizione, l’attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento.

Successivamente è stato ulteriormente chiarito (Cass. Sez. Un. 14 maggio 2011, n. 5926) che l’inosservanza da parte della P.A. – nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire a condanna della stessa ad un “facere”, giacchè la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Nè è di ostacolo il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacchè, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato a perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta, Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo va ribadito che (Cass. Sez. Un. 22 ottobre 2010, n. 25982) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza. Integranti il precetto di cui all’art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscono fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva che riguarda attività che esprimano l’esercizio del potere amministrativo.

Nella fattispecie in esame non si fa riferimento ad opere pubbliche da eseguirsi da parte della Provincia e per le quali si dovrebbero adottare provvedimenti amministrativi in esplicazione di un potere autoritativo, bensì – molto più semplicemente – la vicenda ha riguardo al comportamento della Provincia, – quale proprietaria della fauna selvatica, cui viene addebitato (secondo la tesi attorse) di avere omesso di adottare cautele atte ad Impedirle di invadere la sede stradale.

In altri termini, si imputa alla P.A. di non avere adottato le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza necessari per evitare danni a terzi. Infatti il petitum sostanziale della domanda, desunto dalla posizione soggettiva dedotta in giudizio, è costituito, appunto, dalla pretesa di vedere rispettato il dovere generale del neminem laedere.

6.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

La ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio:

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione su ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non possono essere condivise poichè il T. ha addotto, a supporto della domanda, la violazione da parte della Provincia di Macerata dei comuni canoni di diligenza e prudenza.

che, pertanto, il ricorso va rigettato essendo manifestamente infondato;

nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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