Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25763 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11887-2012 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2297/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2011 R.G.N. 4442/08.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale C.M., premesso di avere stipulato con Poste Italiane s.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, un contratto a termine con decorrenza dal 20.12.2004 al 30.1.2005, giustificato dal ricorrere di ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio smistamento presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) CMP assente nel periodo dal 24 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005″, con previsione di estinzione anticipata del rapporto in caso di rientro in servizio del personale assente sostituito, aveva chiesto accertarsi la nullità/illegittimità del termine, la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e condannarsi la convenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate;

1.1. che il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto gli elementi indicati in contratto idonei a conferire specificità alle ragioni giustificative del termine, essendo stati precisati l’ambito territoriale, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire e, sia pure implicitamente, il loro diritto alla conservazione del posto (come desumibile dalla previsione di estinzione anticipata in caso di rientro in servizio de del personale assente);

1.2. che il giudice di appello ha altresì ritenuto provata la effettività di tali esigenze sulla base del prospetto depositato da Poste, relativo alle assenze/presenze, per il periodo di riferimento, del personale in forze presso il Servizio Smistamento del CMP al quale era stata addetta la lavoratrice, in assenza di specifica contestazione dei detti elementi documentali da parte della interessata;

1.3. che ha, inoltre, escluso, rispetto alla produzione del detto documento, il verificarsi di decadenze a carico di Poste, risultando lo stesso acquisito dal giudice di prime cure nell’esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c.

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.M. sulla base di tre motivi;

3. che Poste Italiane s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

4. che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e della direttiva comunitaria n. 70/99, in relazione agli artt. 1362 c.c. e sgg., nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – nullità del contratto (per assenza di specificità della causa di assunzione a termine – mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della società), violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.. Si censura, in sintesi, la decisione, per avere escluso la genericità della causale alla base dell’apposizione del termine, in quanto – si sostiene – l’astratto riferimento alle esigenze sostitutive in tale causale contenuto non soddisfaceva il requisito prescritto al fine della valida apposizione del termine, richiedendosi, a tal fine, la indicazione della specifica esigenza sostitutiva con riferimento all’ufficio di destinazione, alle ragioni dell’assenza dei lavoratori da sostituire, alla impossibilità di utilizzare personale a tempo indeterminato;

2. che con il secondo motivo si denunzia error in procedendo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e sgg. in relazione agli artt. 2967 e sgg. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 nonchè insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo; si censura la decisione per avere il giudice di appello considerata prova idonea a dimostrare la effettività delle esigenze sostitutive il prospetto assenze/presenze redatto unilateralmente dalla società Poste, inidoneo a offrire la prova delle esigenze di supplenza dei lavoratori assenti, del rapporto tra le assenze e la assunzione in controversia, della non fronteggiabilità delle stesse con il personale a tempo indeterminato in forza presso (OMISSIS); si sostiene che, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, la documentazione prodotta da (OMISSIS) era stata oggetto di contestazione sia in primo che in secondo grado. Sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza del

ricorso per cassazione si evidenzia che di tale documento non era possibile la trascrizione, in quanto ritirato da controparte unitamente al proprio fascicolo, come attestato dalla allegata richiesta formulata al procuratore di (OMISSIS)i

3. che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e dell’art. 2110 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 d. Igs n. 368 del 2001 e dell’art. 2697 cod. civ., censurandosi la decisione per non avere rilevato la mancata specificazione della causale dell’assenza e del nesso di causalità tra assunzione e assenza medesima, la mancata indicazione del nominativo dei lavoratori sostituiti. Si assume, infatti, che, come allegato in prime cure, la lavoratrice, nell’ufficio di destinazione, non aveva sostituito lavoratori in ferie o con diritto alla conservazione del posto bensì un posto vacante, stante la cronica carenza in organico del cd. posto ” scorta”, avente funzione di coprire le “areole” (zone di recapito) che di volta in volta si rendevano vacanti in caso di assenza del titolare per ferie, malattia o altro;

4. che il primo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26/1/ 2010 n. 1577 e Cass. 26/1/2010 n. 1576), secondo cui “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione de/posto di lavoro) che

consentano di determinare il numero dei lavoratori- da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità;

4.1. che è’ stato anche precisato che tale principio non si pone in senso contrario Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 1° e 11 d.lgs. n. 368/01, afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, co. 2°, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, atteso che il brano della citata sentenza costituzionale deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto; che ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma. In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano compatibili (v. fra le altre, Cass. 17/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 20/4/2012 n. 6216, Cass. 30/5/2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6/7/2011 n. 14868);

4.2. che l’accertamento di fatto a riguardo operato dal giudice del merito, il quale ha fondato la valutazione di specificità della causale sul rilievo che nella stessa era indicato l’ambito territoriale, il luogo della prestazione lavorativa e le mansioni dei lavoratori da sostituire, risulta coerente con le indicazioni del giudice di legittimità e si sottrae pertanto alle censure formulate;

4.3. che le ulteriori censure prospettate con il terzo motivo, le quali si risolvono nella denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sono infondate. Deve darsi,infatti, continuità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. 21/07/2010 n. 17097; Cass. n. 12362 24/05/2006n. 12362; Cass. I 7/08/2003 n. 11933).

5. che il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato;

5.1. che, invero, il quadro sopra delineato in tema di verifica della specificità della clausola del termine, caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, si riflette necessariamente sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, risultando sufficiente per la legittimità della apposizione del termine quindi l’accertamento della congruità del rapporto tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per tale esigenza, in un determinato periodo, non essendo, peraltro, affatto necessario un carattere di temporaneità ex se dell’esigenza stessa e neppure un carattere di straordinarietà ovvero un superamento di un (non meglio identificato) tasso fisiologico di assenteismo (v. fra le altre Cass. 14/2/2013 n. 6979);

5.2. che il riscontro di effettività delle esigenze sostitutive operato dal giudice di legittimità sulla base del prospetto prodotto da (OMISSIS) risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte in quanto fondato sul raffronto tra il numero dei lavoratori dei sono stati sostituiti ed i giorni di assenza del personale assunto a tempo indeterminato nel periodo di riferimento rispetto al numero delle giornate lavorate del personale assunto a termine nel medesimo arco temporale, alla stregua del quale è stato escluso che l’assunzione in

controversia fosse finalizzata a ricoprire croniche carenze di organico presso la struttura ovvero a colmare la presunta carenza di organico del posto scorta;

5.3. che l’assunto del giudice di appello in ordine all’assenza di specifica contestazione, in prime e seconde cure, dei detti elementi documentali, non è stato impugnato in termini idonei alla valida censura della decisione sul punto, non avendo parte ricorrente proceduto, come prescritto (Cass. 13/10/2016 n. 20367), alla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice ha ritenuto integrata

la non contestazione; si è infatti limitata a richiamare le proprie difese

spiegate nel verbale di udienza di primo grado e nell’atto di appello, limitandosi, quanto a quest’ultimo, a riprodurre solo alcune espressioni in esso contenute, espressioni che, anche lette al di fuori del necessario contesto argomentativo di riferimento, appaiono inidonee a dimostrare l’avvenuta specifica contestazione dei dati documentali riprodotti nel prospetto di (OMISSIS);

5.4. che la infondatezza nel merito del motivo in esame assorbe ogni valutazione di inammissibilità collegata alla mancata trascrizione del prospetto di Poste in dipendenza del ritiro del fascicolo di merito da parte della società che tale documento aveva prodotto;

6. che alle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso;

7. che le spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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