Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25763 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22810/2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 109, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1288/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 07/02/2014 e depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Alberto Campegiani, per la ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al capo della decisione con il quale sono state poste a carico dell’invalido soccombente le spese del giudizio.

Sostiene la ricorrente che la sentenza, in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., aveva ritenuto inidonea la dichiarazione di responsabilità ed impegno redatta nel corpo del ricorso e seguita dal mandato alle liti, apposto in calce al ricorso e sottoscritto dalla ricorrente.

L’Inps ha resistito.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

A norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., “la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 1, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3 e art. 77 del T.U. disposizioni regolamentari in tema di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello dell’instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente” (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo emendato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 69, art. 42, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326) va rilevato che, secondo l’orientamento oramai consolidato della Cassazione, “ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (cfr. Cass. n. 5363 del 2012 ed anche recentemente Cass. n. 10704 del 2016).

La Corte territoriale si è attenuta a detti principi verificando che le conclusioni del ricorso introduttivo erano state sottoscritte dal solo difensore e che la dichiarazione sostitutiva prodotta in primo grado non contiene l’impegno a comunicare le variazioni del reddito.

In conclusione il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Le spese, non sussistendo i presupposti per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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