Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25763 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21629/2016 R.G. proposto da:

Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Misciagna, PEC

avv.misciagna.legalmail.it, con domicilio eletto in Roma, viale

Medaglie d’Oro, n. 201, presso lo studio dell’Avv. Stefano Sgadari;

– ricorrente –

contro

S.G.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Elisabetta

Mastrototaro, PEC elisabettamastrototaro.pec.ordineavvocatitrani.it,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari pubblicata il 12

ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avv. Stefano Sgadari, in sostituzione dell’Avv. Pasquale

Misciagna, e l’Avv. Elisabetta Mastrototaro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sgroi Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G.B. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il Comune di Bisceglie e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni che aveva riportato cadendo con il proprio ciclomotore a causa di una buca non segnalata.

Assunte prove orali ed espletata una c.t.u. di carattere medico-legale, il Tribunale rigettava la domanda.

Il S. appellava la decisione. La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente il gravame. In particolare, riteneva che il Tribunale avesse erroneamente omesso di esaminare la domanda di responsabilità per cose in custodia, essendo irrilevante la circostanza che la stessa fosse stata formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale. Inoltre, la corte di merito riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente negato rilevanza alle deposizioni di due testi, dalle cui dichiarazioni si poteva invece pervenire all’affermazione di responsabilità extracontrattuale del Comune convenuto, ai sensi sia dell’art. 2051 c.c. che dell’art. 2043 c.c.. Riconosceva, tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato, sicchè il risarcimento veniva proporzionalmente ridotto.

Avverso tale pronuncia il Comune di Bisceglie ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il S. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto, accogliendo la domanda proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 2051 c.c., la Corte d’appello avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Anzitutto si deve rilevare che il ricorrente ha erroneamente individuato la norma asseritamente violata. Infatti, il giudice di merito che accoglie una domanda tardivamente proposta non incorre nel vizio di ultrapetizione, bensì nella violazione dell’art. 183 c.p.c., che stabilisce il limite entro cui sono possibili l’emendatio

o la mutatio libelli.

L’erronea indicazione della norma di diritto che si assume violata, tuttavia, non comporta l’inammissibilità del motivo, nella misura in cui la Corte di cassazione possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018, Rv. 648743; Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012, Rv. 623656; Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 14/10/2004, Rv. 577704). Infatti, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.

Pur dopo aver proceduto alla corretta qualificazione del vizio denunciato, il motivo risulta comunque infondato.

Infatti, la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell’art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell’art. 2043 c.c.), solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa, l’invocazione della speciale responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello (Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, Rv. 601940).

Dunque, la condizione alla quale si sarebbe potuta legittimamente esaminare la domanda di responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. è costituita dalla circostanza che l’attore abbia, sin dall’atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo (Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 21/06/2013, Rv. 626859).

Nel caso di specie, la descrizione delle modalità del sinistro – con particolare riferimento all’essersi verificato in una strada pubblica e alla riconduzione causale dell’evento all’insidia derivante dalla buca presente nel manto stradale – rappresenta in modo compiuto tutti gli elementi di fatto idonei ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ..

Pertanto, rientrava nei poteri del giudice del gravame procedere ad una diversa qualificazione giuridica della domanda. La decisione impugnata si sottrae a censure di legittimità.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Il Comune, per un verso, insiste sulla circostanza che la domanda era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. e che, nel regime generale del neminem laedere, va esclusa la responsabilità dell’ente pubblico qualora il bene demaniale da cui è derivato il danno non presenti una situazione di pericolo occulto, ovvero non visibile o prevedibile (c.d. “insidia o trabocchetto”).

Per altro verso, il ricorrente sostiene che, pure qualora fosse applicabile l’art. 2051 c.c., non potrebbe pervenirsi ad affermare la sua responsabilità, poichè la “cosa” in custodia rappresentava una mera occasione e non già la causa del danno. Inoltre, essendo la situazione di pericolo percepibile con l’ordinaria diligenza, tale circostanza era idonea ad interrompere il nesso eziologico.

Il motivo è infondato.

La prima prospettazione va senz’altro disattesa, dato che – come si è visto esaminando il primo motivo – la corte d’appello ha legittimamente riqualificato il titolo di responsabilità civile del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c..

La seconda parte della censura è inammissibile, in quanto verte su circostanze di fatto (la percepibilità del pericolo da parte del danneggiato mediante l’ordinaria diligenza) insuscettibili di essere censurate innanzi a questa Corte.

Peraltro, la prospettazione della doglianza è inammissibile pure per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo stata omessa l’indicazione diretta o indiretta dei documenti da cui risulterebbero le circostanze di fatto decisive ai fini del giudizio.

3. Con il terzo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 132 c.p.c.. Ciò in quanto la Corte d’appello, nel compensare per un terzo le spese del doppio grado del giudizio di merito e ponendo i restanti due terzi a carico del Comune di Bisceglie, avrebbe violato il disposto di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella versione, applicabile ratione temporis, riformulata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), nella parte in cui fa onere al giudice di indicare in motivazione le ragioni della compensazione stabilita, assenti nel caso di specie.

La censura è manifestamente infondata, in quanto l’obbligo di motivazione sussiste solo quando la compensazione delle spese processuali non dipenda dalla reciprocità della soccombenza, tale dovendosi considerare anche il caso in cui la domanda attorea venga accolta solo in parte.

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame proposto dal S., affermando la responsabilità del Comune di Biseglie. Nondimeno, ha ravvisato il concorso di colpa del danneggiato e, quindi, ha ridotto proporzionalmente il risarcimento.

Tale determinazione ha dato luogo ad un’ipotesi di soccombenza reciproca, che si verifica anche in caso di una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa (sul punto v. Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv. 648893).

Ciò posto, nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889).

Si tratta, dunque, di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Comune ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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