Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25763 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. un., 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12579/2011 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato BIDETTI MATILDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato COVELLA LUIGI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEI LECCE, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 72/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 27/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Luigi Leonardo COVELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decisione del 13 aprile 2005 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce inflisse all’iscritto C.F. la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per la durata di mesi quattro, avendolo ritenuto colpevole di avere agito sebbene gli fosse stata revocata la procura generale già conferitagli dal cliente e di avere trattenuto parte della somma riscossa nell’esecuzione de mandato revocato.

2. – Con decisione in data 30 marzo – 27 dicembre 2010f notificata il 18 aprile 2011, il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dei gravame, ridusse a mesi due la sospensione dall’esercizio della professione.

3. – Il CNF osservò per quanto interessa: il termine di quindici giorni previsto per ìa decisione dei COA non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità de procedimento; per la validità della decisione sono necessarie solo le sottoscrizioni di presidente e segretario; le argomentazioni della difesa miravano a segmentare gli accadimenti, in relazione al quali occorreva, invece, mantenere uno sguardo d’Insieme; il ricorrente aveva posto in essere una serie di iniziative, collegate tra loro, finalizzate all’incasso delle proprie competenze trattenendo somme di spettanza del cliente:

la volontà di costui di ottenere la restituzione dei documenti e di revocargli la procura generale, per la cui manifestazione non occorre atto scritto, era giunta a sua conoscenza sin dal 23 ottobre 2002; a prescindere dalla forma e della legittimazione alla revoca, il comportamento del professionista e il successivo trattenimento della somma avevano violato i principi deontologici di lealtà e correttezza nel confronti del cliente; risultavano, dunque, violati gli artt. 41 e 44 C.D.; tuttavia egli aveva svolta attività professionale da ricompensare, per cui l’entità della sanzione, trattandosi di incensurato, andava ridotta.

4.- Avverso la suddetta decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Il primo motivo denuncia violazione e/o erronea applicazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50; nullità di entrambi i provvedimenti disciplinari; questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 suddetto in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 25 e 111 Cost..

Il tema trattato è la natura, che si asserisce perentoria, del termine relativo alla notifica della decisione dei COA. 1.2 – La censura trova anticipata risposta nella giurisprudenza della Corte, secondo cui (Cass. Sez. Un, 26 maggio 2011, n. 11564) il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell’ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti ai Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè alle relative decisioni non sono applicabili le norme de codice di procedura civile relative allimpugnabilità delle sentenze.

Peraltro, questa Corte ha già accertato la natura ordinatoria dei termine previsto anche per il deposito delle decisioni dei CNF, Infatti (Cass. Sez. Un, 23 dicembre 2Q94 n, 23832) ha stabilito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati. Il termine di trenta giorni previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di un’espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, nè detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed ai P.M., di proporre il ricorso per cassazione previsto dallo stesso art. 56, comma 3, e quindi persegue uno scopo meramente sollecitatorio dello svolgimento de processo. E pertanto da escludere che il superamento de detto termine determini la nullità della decisione notificata.

Sotto diverso profilo, il ricorrente non ha addotto argomenti idonei a dimostrare che la irregolarità lamentata abbia comportato violazione dei principi regolatori dei giusto processo (art. 360 bis c.p.c., n. 2).

I rilievi che precedono valgono a dimostrare anche la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, del resto poggiata su generiche argomentazioni che non spiegano la ragione delle numerose violazioni di norme costituzionali ipotizzate.

2.1 – Il secondo motivo adduce violazione e/o erronea applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 47, 50 e 51. Si assume che nè dalla decisione del COA, nè dai verbali delle sedute disciplinari si evince chi sia stato nominato relatore, con conseguente impossibilità di accertare che egli abbia steso fa motivazione.

2.2 – Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non superano le ragioni addotte dalla decisione impugnata.

inoltre la Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. Un, 10 dicembre 2001 n. 15607) che anche le norme che regolano i procedimento giurisdizionale dinanzi a Consiglio nazionale forense non prescrivano alcuna speciale forma per l’adozione del provvedimento di sostituzione del relatore da parte del Presidente del collegio.

A maggior ragione siffatto principio è applicabile al procedimento avanti ai COA, di cui si è posta in evidenza la natura amministrativa.

3.1 – Il terzo motivo lamenta violazione e/o erronea applicazione dell’art. 85 c.p.c.; irrazionalità, illogicità manifesta, erronea e inadeguata motivazione; violazione deìart. 111 Cost., per motivazione carente apparente e contraddittoria. I tema trattato è la revoca della procura generale alle liti. Si nega che la telefonata ricevuta in data 23 ottobre 2002 da parte di M.M. G. riguardasse anche la richiesta per conto dei marita C. Q. di restituzione di tutta la documentazione e, quindi, la revoca dell’incarico.

3.2- La decisione impugnata ha congruamente spiegato le ragioni che l’hanno indotta all’affermazione censurata. Gli argomenti spesi da ricorrente non dimostrano nessuno dei vizi motivazionali ipotizzati.

La questione ha implicazioni esclusivamente fattuali e, quindi, non può formare oggetto dei sindacato di legittimità.

4.1 – Il quarto motivo adduce violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c.; irrazionalità, illogicità manifesta, erronea e inadeguata motivazione; violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione carente, apparente e contraddittoria. La questione agitata è ancora la revoca della procura generale alle liti,- che si assume essere pervenuta all’indirizzo de C. solo il 14 novembre 2002.

Il quinto motivo ipotizza violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176 e 1710 c.c.; irrazionalità, illogicità manifesta, erronea e inadeguata motivazione; violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione carente, apparente e contraddittoria per vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato, La censura attiene all’inconfigurabilità, nella specie, della revoca telefonica della procura.

4.2 – I due motivi consentono la trattazione congiunta poichè trattano questioni connesse. In realtà essi non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha esplicitamente affermato di poter prescindere dalla disamina funditus delle questioni da essi trattate, ritenendo che, in sede deontologica, rilevi il comportamento del professionista, che deve essere improntato a lealtà e correttezza nei confronti del cliente, doveri da cui ha motivatamente ritenuto essersi il C. discostato.

Il testo della decisione non presenta contraddizioni intrinseche, mentre i contenuto decisorio – che ovviamente il ricorrente non condivide – è assistito da argomentazioni congrue e razionali.

Per contro li ricorrente compie ampi riferimenti di carattere fattuale.

5.1 – Il sesto motivo prefigura violazione e/o erronea applicazione dell’art. 41 C.D. in relazione a precedente art. 6; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per vizi risultanti dai testo dei provvedimento impugnato.

Il settimo motivo assume che vi sono state violazione e/erronea applicazione dell’art. 6 CD (sotto altro profilo); motivazione irrazionale e illogica per vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato.

Lottavo motivo assume che vi è stata violazione e/o erronea applicazione degli artt. 41 e 42 C.D.; violazione dell’art. 1326 c.c.; motivazione irrazionale e illogica per vizi risultanti dal provvedimento.

5.2 – Anche queste censure presentano profili comuni.

Le argomentazioni generiche addotte non dimostrano nè la violazione delle norme deontologiche, nè i plurimi vizi motivazionali e, anzichè dimostrare ìe denunciate violazioni di norme di diritto e gli asseriti vizi motivazionali, si limitano ad offrire la personale ricostruzione del fatti e la rispettiva valutazione e a contestare il merito della decisione, sulla base di ripetuti riferimenti di carattere fattuale.

6.1 – Il nono motivo sostiene violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2234 e 1326 c.c., nonchè dei principi generali in tema di contratto. L’accettazione delle parcelle.

Anche questa censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata per le medesime ragioni indicate con riferimento al quarto e quinto motivo, li punto nodale della decisione del CNF non è il dato contrattuale ma il comportamento, prescindendo da esso, del professionista, ritenuto non improntato alla lealtà e alla correttezza pretesi dal codice deontologico, Anche questa censura si basa su ampi riferimenti al merito della vicenda.

6.2 – Il decimo motivo denuncia violazione e/o erronea applicazione della L. n. 36 del 1934, art. 38: insussistenza dell’elemento psicologico; motivazione irrazionale, erronea e inadeguata.

L’undicesimo motivo è connesso poichè concerne ancora l’asserita insussistenza dell’elemento psicologico e si duole per violazione e/o erronea applicazione della L. n. 36, art. 14; motivazione irrazionale, erronea e Inadeguata per vizio risultante dal testo della decisione impugnata.

Sui terna dei vizi motivazionali non occorre spendere argomentazioni diverse da quelle adottate con riferimento alle precedenti censure.

Anche i motivi in esame contengono un corposo excursus fattuale ritenuto idoneo a comprovare la buona fede del ricorrente. Ma – inevitabilmente – il tema viene trattato con argomenti che attengono non allo scrutinio di legittimità, ma ad apprezzamenti di merito.

7.1 – Il ricorso presenta ancora il punto dodici, attinente ad alcune emergenze delle sedute disciplinari, indicate (secondo la titolazione contenuta nel ricorso) nella inattendibilità della teste R. S., nel momento in cui il C. seppe del mandato M., nei rapporti prevalenti con B.T. e C. A., nelle percentuali fra le spese onorarie rispetto alla liquidazione nel cliente; il punto tredici, attinente alla sanzione;

il punto quattordici,, che attiene all’omessa istruttoria.

7.2 – I punti sopra indicati sono privi dei necessari riferimenti all’art. 360 c.p.c., e non sono formulati in modo da essere interpretati come motivi di ricorso per cassazione.

8. – Pertanto il ricorso va rigettato.

Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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