Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25762 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21716/2015 proposto da:

D.B.C.; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO

GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CURTO’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/07/2015 R.G.N. 106/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CURTO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3.7.2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare – intimato con nota datata 11.2.2011 – proposta da D.B.C. nei confronti di Barclays Bank PLC.

La Corte territoriale ha ritenuto “dirimente”, al fine di integrare la giusta causa di licenziamento, la fondatezza degli addebiti “concernenti le irregolari modalità di apertura di 30 conti correnti in assenza di identificazione personale dei clienti e l’utilizzo del modello di delega presentato da GFOREX in luogo di quello stilato dalla Banca” nonchè la gravità dei medesimi “in ragione della posizione di elevata responsabilità all’epoca ricoperta dalla D.B. nella sua qualità di capo filiale”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la D.B. con un unico articolato motivo. Ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia “violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 2119 c.c. e dei principi sanciti dalla S.C. in ordine ai criteri di valutazione della contestazione disciplinare ove costituita da una pluralità di addebiti”.

Si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato a limitare l’esame degli addebiti alle “irregolari modalità di apertura di 30 conti correnti” in quanto dalla contestazione disciplinare e dalla successiva lettera di licenziamento avrebbe dovuto evincere invece che la massima sanzione era stata comminata non per una pluralità di fatti distinti ma per un insieme di operazioni tra loro connesse e che avevano determinato l’addebito di omessa segnalazione all’ufficio preposto della Banca per le sospette attività di riciclaggio.

Si sostiene che tanto violerebbe il principio secondo cui “ove sia contestata una pluralità di fatti e la sanzione è, secondo la prospettiva e l’intenzione datoriale, l’esclusivo prodotto della connessione di tali fatti, ai fini della sua legittimità gli stessi devono essere necessariamente oggetto di una valutazione globale e unitaria e devono risultare tutti fondati, ciò essendo condizione legittimante della sanzione e non essendo ciascuno dei fatti contestati, di per sè solo, idoneo a determinare la stessa”.

2. Il motivo è infondato in ragione del consolidato principio secondo cui “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento” (Cass. n. 454 del 2003; Cass. n. 24574 del 2013; Cass. n. 12195 del 2014).

Quanto all’assunto secondo il quale la volontà della Banca espressa nella procedura disciplinare sarebbe stata quella di licenziare per il complesso delle condotte addebitate, e non per i soli fatti ritenuti poi sufficienti dalla Corte milanese, è appena il caso di ribadire che per pacifica giurisprudenza di legittimità l’interpretazione dei contenuti della contestazione disciplinare costituisce giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità (da ultimo Cass. n. 10019 del 2016; v. pure Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 23132 del 2015), tanto più se censurato con un motivo che invoca l’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; nella specie la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che gli addebiti di cui ha accertato la sussistenza fossero idonei a giustificare il licenziamento per giusta causa.

3. Pertanto il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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