Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25762 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20382/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 16/01/2014 e depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

F.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina limitatamente al capo della decisione con il quale era stata confermata la statuizione di primo grado sulle spese (poste a cario dell’Inps) oltre che della pronuncia di compensazione delle spese di appello.

Sostiene il ricorrente che in considerazione dell’esito totalmente vittorioso del giudizio di primo grado (ripristino della prestazione previdenziale dalla data della revoca) le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Istituto soccombente. Altrettanto sostiene poi con riguardo alle spese di appello. Denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte di merito dato conto delle ragioni che l’hanno determinata a compensare parzialmente le spese di primo grado ed integralmente le spese di appello.

Si è costituito l’Inps per resistere al ricorso.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha respinto il gravame del F. che investiva la statuizione sulle spese evidenziando che la sentenza di primo grado non le aveva affatto compensate ma piuttosto aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidandole in Euro 820,00 e disponendone la distrazione.

Dalla sentenza oggi impugnata non risulta pertanto che in primo grado fosse stata disposta alcuna compensazione delle spese. Nè il ricorso per cassazione riproduce il contenuto della sentenza di primo grado onde consentire la verifica della correttezza dell’affermazione su cui si fondano le doglianze formulate.

La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata omessa pronuncia avendo esattamente risposto alle censure formulate nell’appello ed avendo ritenuto, correttamente, che a fronte di una statuizione di condanna al pagamento delle spese il F. non aveva alcun interesse a chiedere la riforma della decisione con riguardo ad una pretesa errata distribuzione degli oneri sulle spese tra le parti (diverso il caso se fosse stata censurata invece la liquidazione delle spese stesse, nella specie censura mai formulata).

Non solo non si ravvisa la denunciata omessa pronuncia ma neppure sussiste la violazione delle disposizioni in tema di distribuzione del carico delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.).

Quanto alla denunciata omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio la censura, per come è formulata, è inammissibile in quanto la sentenza è stata depositata il 29 gennaio 2014, nella vigenza dell’art. 360, comma 1, n. 5 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 7 agosto 2012, art. 54, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. s.u. n. 8053 e 8054 del 2014).

Nessuna di dette violazioni è denunciata con la censura che è per l’effetto inammissibile.

Del tutto coerente con l’esito del giudizio di appello (si trattava di due appelli autonomi avverso la medesima sentenza perciò riuniti) che ha visto le parti appellanti reciprocamente soccombenti la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello che non si espone alle censure mosse e deve confermata.

In conclusione per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato con ordinanza in camera di consiglio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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