Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25762 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20825/2016 R.G. proposto da:

D.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Riviezzo,

PEC avv.marioriviezzo.ss-pcert.postecert.it, con domicilio eletto in

Roma, via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Di

Mattia;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Massimo Serra, PEC massimoserra-ordineavvocatiroma.org, e Andrea

Galante, PEC andreagalante-ordineavvocatiroma.org, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Consolato,

n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, pubblicata il 10 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito l’Avv. Carlo Totino, per delega dell’Avv. Mario Riviezzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C. ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi Siena s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti fatti costituenti reato posti in essere da C.S., institore della AXA Sim (poi incorporata dall’Istituto convenuto) e definitivamente condannato, per i medesimi fatti, in sede penale.

Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda.

La D. ha impugnato la decisione, ma la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Tale sentenza è stata fatta oggetto, da parte della D., di ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha resistito con controricorso. La D. ha depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha sollevato, in ciascuno dei tre motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 1,3,24,111 e 117 Cost., nella parte in cui – nella formulazione susseguente il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – esclude la censurabilità innanzi alla Cassazione dei vizi di lacunosità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01; v. pure Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

Pertanto, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 offerta dal “diritto vivente” destituisce di rilievo e pregio la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

2.1. Passando all’esame delle censure di legittimità, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia circa il richiesto accertamento incidentale dei reati commessi dall’institore C.S..

Nella sostanza, la ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello avrebbe omesso qualsiasi accertamento incidentale in ordine ai fatti costituenti reato ascritti al C., per i quali sussisteva un precedente giudicato penale definitivo. In particolare, i fatti posti alla base dell’accertata responsabilità penale del C. sarebbero stati ignorati, “se non addirittura contestati dalla Corte di merito, senza tuttavia proporre una ricostruzione alternativa”. L’accertamento penale, invece, non avrebbe potuto costituire oggetto di alcuna forma di rivalutazione o riesame da parte della Corte d’appello. “Il problema diventa quindi – si legge nel ricorso semplicemente quello di stabilire entro quali limiti il fatto-reato commesso dal sig. C. “impatti” sulla sfera giuridica della Banca MPS”. La ricorrente, quindi, conclude affermando che la pronuncia impugnata, nell’escludere la responsabilità della Banca, non avtrebbe dato conto dell’inapplicabilità al caso di specie del principio dell’affidamento incolpevole, considerato l'”unica strada per sganciare la responsabilità civile del sig. C. da quella dell’odierna parte resistente”.

2.2. Il motivo è inammissibile, difettando il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Infatti, la D. ha totalmente omesso l’indicazione delle norme di diritto che ella assume essere state violate. Il riferimento all’art. 12 preleggi è del tutto inconferente e, difatti, neppure la ricorrente, nell’illustrare il motivo, fa alcuna menzione della disposizione indicata nel titolo. Per il resto, si discute dell’art. 87 c.p.p. (disposizione relativa alla partecipazione del responsabile civile al processo penale), ma – all’evidenza – la pretesa violazione sarebbe stata commessa nel corso del processo penale e certamente non dalla corte d’appello civile.

Nè risultano indicati, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fatti primari o secondari che abbiano costituito oggetto di discussione fra le parti e di cui la corte d’appello avrebbe omesso l’esame.

A tutto concedere, si potrebbe immaginare che la D. abbia inteso dolersi della violazione dell’art. 651 c.p.p., pur senza espressamente nominarlo. Ma, se così fosse, la censura sarebbe comunque manifestamente infondata, in quanto – come correttamente chiarito dalla Corte d’appello – la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato (relativamente alla sussistenza del fatto e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nei confronti del responsabile civile solamente qualora questi sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. Poichè, invece, la Banca è stata esclusa dalla partecipazione al processo penale, il giudicato formatosi nei confronti del C. non dispiega alcuna efficacia nei confronti dell’istituto di credito.

3.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2203, 2208, 2209, 2049 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3.

In particolare, lamenta l’omesso esame dei contratti a firma del C. su modulistica intestata ad AXA Sim, nonchè degli assegni mediante i quali il C. incassò parte delle somme indebitamente riscosse. Da tale omissione, sarebbe derivata l’illegittima esclusione della responsabilità della Banca Monte dei Paschi Siena.

In aggiunta, la ricorrente denuncia l’errata ricostruzione del vincolo di solidarietà passiva effettuata dalla Corte d’appello, in asserita violazione degli artt. 2203,2208 e 2209 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la posizione giuridica del C.; ed invece, correttamente configurando quest’ultimo quale institore e quindi quale “alter ego” dell’imprenditore, si sarebbe dovuti pervenire al risultato di ritenere sussistente il vincolo di solidarietà passiva tra il C. e la Banca.

Infine, la ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il rapporto contrattuale intercorrente tra il C. e la Banca, con conseguente elusione del principio dell’affidamento incolpevole.

Tale circostanza avrebbe, peraltro, comportato una violazione anche del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 31, comma 3, nella parte in cui prevede una responsabilità solidale della società mandante per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, “anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.

3.2. Il motivo di ricorso, nel cui ambito sono raccolte censure certamente eterogenee, è inammissibile.

Analizzando con ordine i rilievi della ricorrente, risulta innanzitutto inammissibile la censura relativa all’omesso esame, da parte della Corte d’appello, dei contratti firmati dal C. su modulistica AXA/Monte dei Paschi nonchè degli assegni utilizzati dal promotore per l’incasso delle somme percepite.

Anzitutto, una simile doglianza si sarebbe dovuta proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non sub specie di violazione di legge.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o erronea valutazione di un mezzo istruttorio, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire alla Corte il controllo sulla decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse. Tale controllo, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato dal giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto di ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire d’ufficio con indagini integrative (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357).

Nel caso di specie, la D. ha omesso di riprodurre il contenuto dei contratti o degli assegni dei quali invoca l’omesso esame, nè ha fornito indicazioni in merito a dove poter pervenire siffatti documenti nei fascicoli dei giudizi di merito.

3.3. Posti tali profili di inammissibilità, ogni modo la censura prospettata sarebbe risultata infondata.

Nell’analisi del terzo motivo di appello, la Corte territoriale afferma di condividere la statuizione del giudice di primo grado in ordine “alla assoluta carenza di prova in ordine agli asseriti, numerosi e reiterati versamenti di denaro nelle mani del promotore”.

A tale conclusione il giudice del gravame perviene sulla scorta del rilievo per cui la modulistica in esame “può bene essere entrata nel possesso di qualunque soggetto ed essere stata agevolmente compilata; la modulistica può essere stata consegnata non sottoscritta perchè non ancora versato il prezzo”.

Analogamente può dirsi con riferimento agli assegni per mezzo dei quali sarebbe stato effettuato l’investimento finanziario.

Il giudice del gravame – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – prende in considerazione gli assegni in questione, ritenendo tuttavia che “prova alcuna sussiste che gli assegni del 17.5 e del 18.5.2000 (…) siano stati girati in favore del C. e da lui riscossi”, non avendo l’appellante dato dimostrazione della riferibilità al promotore finanziario della sigla ivi apposta. Inoltre, rileva che le date di emissione e riscossione degli assegni non corrispondono a quelle apposte sui moduli prodotti in giudizio, corrispondenti ai giorni in cui sarebbero stati effettuati gli investimenti.

Appare pertanto evidente come – anche riqualificando la censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – non possa legittimamente invocarsi alcun omesso esame dei fatti decisivi.

Al contrario, la Corte d’appello merito ha attentamente vagliato gli elementi in questione, ritenendo che non fossero decisivi con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede.

3.4. Analogamente destituiti di fondamento risultano gli ulteriori rilievi prospettati dalla ricorrente.

La decisione impugnata, infatti, non si basa su un’erronea qualificazione del rapporto intercorrente tra il C. e la Banca, bensì sull’inefficacia in sede civile, nei confronti dell’istituto di credito, della confessione resa dal C. nel processo penale, stante la mancata partecipazione del responsabile civile a quel giudizio.

In conclusione, il motivo si sostanzia nella prospettazione di una ricostruzione alternativa in punto di fatto, sganciata dalle risultanze probatorie acquisite in corso di causa e basata solamente su accertamenti effettuati in sede penale, all’esito di un processo il cui esito non può essere opposto alla Banca Monte dei Paschi, essendovi quest’ultima rimasta estranea.

4.1. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2733 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 651 c.p.p..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente travisato il contenuto ed il valore delle dichiarazioni confessorie rese dal C. in sede di giudizio penale. Il giudice del gravame non avrebbe potuto “mettere in discussione la storicità dei fatti penalmente rilevanti ascritti al sig. C., ma avrebbe dovuto limitare la propria cognizione al nesso di solidarietà passiva tra l’imputato- C. e il responsabile civile-MPS”.

In aggiunta, la D. contesta che la confessione del C. potesse considerarsi “generica”, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

4.2. Anche queste censure sono inammissibili.

Nella sentenza d’appello, infatti, si legge che “a prescindere dalla affermata, ma contestata “genericità” della confessione, debba aderirsi all’opinione del primo giudice…”. Il carattere generico della confessione non risulta, pertanto, l’elemento rilevante ai fini della decisione.

Non è vero neppure che la corte territoriale abbia rimesso in discussione la storicità dei fatti accertati in sede penale. Piuttosto, ha chiarito la portata dell’art. 651 c.p.p., osservando come, non avendo il responsabile civile preso parte al giudizio penale, l’accertamento di responsabilità formatosi in quella sede nei confronti del C. non esplica effetti in sede civile nei riguardi della Banca. Talchè la valutazione della responsabilità dell’istituto di credito risulta inevitabilmente demandata alla cognizione del giudice civile.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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