Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25761 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26336/2020 proposto da:
H.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Goti, in
forza di procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 332/2020,
pubblicata in data 3 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza del 2 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da H.R., proveniente dalla Nigeria (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 12 novembre 2018, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona.
2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello per la mancata rituale notifica dell’atto di citazione all’Avvocatura dello Stato, affermando che l’appellante non aveva dato seguito all’invito di fornire la prova della rituale notifica.
3. A.N. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 330 e ss. c.p.c., sulla mancata assegnazione di un termine per rinnovare la notifica al procuratore di parte appellante.
Si duole il ricorrente che dall’esame del verbale dell’udienza del 14 ottobre 2019 emergeva che per il ricorrente nessuno era comparso, mentre per la Commissione territoriale era comparsa l’Avvocatura dello Stato e la causa era stata trattenuta in decisione senza che l’Avvocatura avesse eccepito alcunché o tale vizio di notifica fosse stato rilevato dalla Corte d’appello di Venezia, mentre dal verbale dell’udienza del 16 dicembre 2019 si riscontrava che il procuratore del ricorrente era comparso, riportandosi all’atto introduttivo, e la causa veniva trattenuta in decisione.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Questa Corte ha affermato, anche di recente, che la rinnovazione della notificazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 291 c.p.c., va disposta a fronte di una notificazione ritenuta nulla e non inesistente, costituendo ius receptum che la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì -secondo quanto disposto dalla citata norma- da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria, nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca (Cass., 27 febbraio 2008, n. 5212; Cass., 15 settembre 2012, n. 18849; Cass., 8 marzo 2017, n. 5853; Cass., 30 ottobre 2020, n. 24032).
1.3 In tutti i predetti casi, il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione nulla, anche in difetto di istanza di parte, poiché, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, essa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite derivante dall’eventuale formazione del giudicato su di essa (Cass., 3 febbraio 2021, n. 2460).
1.4 Così, nel caso in esame, dove la stessa Corte di Appello ha ravvisato la nullità della notifica della notificazione dell’atto di impugnazione, alla Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, presso la sede della (OMISSIS), la Corte avrebbe dovuto, quindi, in luogo di dichiarare l’inammissibilità dell’appello, rilevarne d’ufficio la nullità e fissare un termine per rinnovarla nei confronti dell’Avvocatura dello Stato.
2. Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021