Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25761 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8864-2014 proposto da:

F.T. MECCANICA S.R.L., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO BELLOMO e MONICA GRASSI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 980/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 31/07/2013 e depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Gaetano Gianni (delega verbale Avvocato Arturo

Maresca), per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha accertato il diritto di M.A. all’inclusione nella base di calcolo di 13, ferie, festività e permessi retribuiti dei compensi per lavoro straordinario prestato nel periodo dal 1.1.2003 al 31.12.2008 condannando la società appellata al pagamento della somma di Euro 3.543,84 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.

Il giudice di appello ritenuta provata la continuatività della prestazione di lavoro straordinario – seppur non in misura identica ogni mese – ha poi accertato che per il calcolo dei compensi dovuti per ferie e tredicesima mensilità la normativa collettiva prevedeva una nozione di retribuzione globale di fatto in cui rientravano tutti i compensi erogati in via continuativa con esclusione di quelli a carattere accidentale.

Per le festività ha verificato che la L. n. 260 del 1949, art. 5 disponeva l’inclusione di ogni elemento accessorio ed, infine, per i permessi ha ritenuto che il rinvio contenuto all’art. 5 del c.c.n.l. al “valore retributivo” sul quale è computata la tredicesima comportasse l’applicazione anche per tali voci retributive della retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la F.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria sulla base di quattro motivi.

M.A. è rimasto intimato.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 (ferie), Disciplina speciale (contratto 7 maggio 2003, all. 2) ed artt. 3, sez 4, titolo 6 e 10 (ferie) sez 6^ titolo 3^ (contratto 20 gennaio 2008 all. 3), dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, deducendo l’inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione e che il carattere continuativo della prestazione di lavoro straordinario non fa venire meno il carattere straordinario di essa e non trasforma il relativo compenso in retribuzione ordinaria e normale, ove manchi una precisa volontà anche tacita delle parti volta ad includere detto prolungamento della prestazione lavorativa nell’orario normale. Sostiene la ricorrente che il concetto di retribuzione globale di fatto deve essere riferito ad elementi che sono erogati con continuità e che, secondo la definizione dei contratti collettivi, la retribuzione dei lavoratori è determinata in misura mensile fissa e non con riferimento alla retribuzione oraria aggiuntiva. Inoltre, l’art. 14, disciplina speciale del contratto collettivo del 2002, e l’art. 10 del c.c.n.l. del 2008 hanno riguardo alla retribuzione globale di fatto, nella quale non possono includersi i compensi per straordinario, che non costituisce una normale prestazione e che proprio per questo è da ritenersi accidentalmente prestato.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, la società si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 disciplina speciale, contratto 7.5.2003 all. 2 ed artt. 3 sez. 4^ titolo 4^ e 7 (tredicesima) sez. 4^, titolo 3, (contratto 20 gennaio 2008, all. 3) dei Contratti collettivi nazionali industria metalmeccanica privata. Anche per la tredicesima si assume che la mensilità debba essere ragguagliata, così come previsto dalle norme contrattuali, all’intera retribuzione di fatto percepita secondo il primo contratto collettivo ed alla retribuzione globale di fatto secondo il c.c.n.l. 2008, valendo le osservazioni fatte in relazione alle ferie.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 5 contratto 7.5.2003 all. 2 ed artt. 3 sez. 4^ titolo 4^ e 5 sez. 4^, titolo 3^, (contratto 20 gennaio 2008, all. 3) dei Contratti collettivi nazionali industria metalmeccanica privata e si ribadiscono con riguardo ai permessi retribuiti le medesime considerazioni già svolte con riferimento alla tredicesima mensilità alla cui disciplina sono agganciati i compensi da erogare per tale titolo.

L’ultimo motivo di ricorso riguarda il calcolo dei compensi da erogare per le festività ed ex festività e si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 e degli artt. 12, disciplina speciale contratto 7.5.2003 all. 2 ed artt. 3 sez. 4^ titolo 4^ e 5 sez. 4^, titolo 3^, (contratto 20 gennaio 2008, all. 3) dei Contratti collettivi nazionali industria metalmeccanica privata.

Sostiene la società che il riferimento alla retribuzione giornaliera già legittima dubbi sulla interpretazione della Corte di merito la cui erroneità sarebbe definitivamente confermata ove si consideri gli elementi accessori della retribuzione, da includersi nella base di calcolo dei compensi per festività, deve essere riferito a componenti della retribuzione differenti dalla retribuzione tabellare comprensiva degli scatti di anzianità e non anche dei compensi per lavoro straordinario. Tanto premesso e sulle censure formulate si osserva che questa Corte esaminando un caso identico nel ricordare che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione e che l’individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina (cfr. ex plurimis Cass. n. 6661/2004, Cass. n. 4341/2004 Cass. n. 20714/2013) ha poi verificato che la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo feriale è rimessa sicuramente alla contrattazione collettiva, dal momento che nè l’art. 36 Cost., comma 3, nè l’art. 2109 c.c. autorizzano a ritenere che sia imposto alle parti di attenersi ad una nozione onnicomprensiva di retribuzione, in quanto tali norme non contengono alcuna specifica previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della stessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 1823 del 2004 e Cass. n. 7707 del 2003).

Venendo all’esame della disciplina collettiva applicabile anche al caso qui in esame ha rilevato che l’art. 14, disciplina speciale del contratto 7 maggio 2003, sez. 4^, titolo 4^, ed il corrispondente art. 10, sez 4, Titolo 3^, del c.c.n.l. 2008 prevedono che le ferie sono retribuite con la “retribuzione globale di fatto”, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo ambiente e tempo. E’ previsto che ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno e che, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. La disciplina sulla mensilizzazione della retribuzione prevede, rispettivamente all’art. 12 del primo contratto, stessa sezione e stesso titolo ed all’art. 3, sez 4^, Tit 4^, che la retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile e che la retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonchè gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali cottimi, incentivi, indennità varie, ecc… L’ammontare così ottenuto verrà poi moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.

Il richiamo al moltiplicatore di 173 ore per il calcolo della retribuzione oraria afferisce al criterio contabile di proporzionamento e non riguarda la questione dell’inclusione o meno del compenso per straordinario.

Il giudice del gravame ha accertato, con valutazione di merito non censurabile e, peraltro, non censurata, la sistematicità e continuità dello straordinario reso.

Ne consegue che, come già ritenuto dalla Corte di merito, che le maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro straordinario, non occasionali, ma continuative, sono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, idonee a concorrere alla composizione della base di computo dei compensi per ferie ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto (cfr., tra le altre, Cass. 7.2.2008 n. 2872).

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il criterio di computo della tredicesima mensilità e dei permessi retribuiti, la cui disciplina si aggancia a quella della gratifica natalizia. In questo caso, le norme contrattuali prevedono che la gratifica natalizia è “ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto”. Nella specie deve aversi riguardo al criterio di computo della tredicesima mensilità stabilito dall’accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. n. 1070 del 1960, che è derogabile da successivi contratti collettivi di diritto comune, purchè, però, questi assicurino un trattamento che, relativamente allo specifico istituto, risulti più favorevole ai lavoratori (cfr. Cass. n. 16772 del 2003), condizione questa che correttamente è stata rilevata come non riscontrabile nel caso in esame, non essendo stata prevista dalla contrattazione collettiva applicabile nel corso del rapporto la corresponsione di altre mensilità aggiuntive oltre la gratifica natalizia.” (cfr. Cass. n. 24107 del 2015).

L’ultimo motivo di ricorso che riguarda il calcolo dei compensi da erogare per le festività ed ex festività è invece fondato. La L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 nel testo di cui alla L. 31 marzo 1954, n. 90, fa riferimento alla “normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” e sulla base di tale disposizione la Cassazione (Cass. n. 8102 del 1995 e 12116 del 2000) ha escluso che tra gli elementi accessori della retribuzione rientrasse il compenso per lavoro straordinario (anche se fisso e continuativo).

Nessun rilievo ha il fatto, sottolineato dalla sentenza impugnata che la stessa norma precisi che “la normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale”, perchè tale ragguaglio è previsto dalla legge con riferimento all’orario e non alla retribuzione contrattuale. Tale precisazione serve, allora, come ha sempre puntualizzato questa Corte, ad escludere dal computo della retribuzione dovuta per tali festività il compenso per lavoro straordinario (anche se fisso e continuativo).

Alla luce delle esposte considerazioni devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso, manifestamente infondati, mentre l’ultimo motivo, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza sul punto cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà a calcolare i compensi da erogare per le festività ed ex festività escludendo dal computo della retribuzione il compenso per lavoro straordinario.

Alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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