Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25761 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11167/2016 R.G. proposto da:

B.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Sandro

Lungarini, PEC sandro.lugarini.pec.it, con domicilio eletto in Roma,

via Costantino, n. 41, presso lo studio dell’Avv. Claudio

Bargiacchi;

– ricorrente –

contro

Bi.Al., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Datturi,

PEC alessandrodatturi.ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, viale Marco Polo, n. 88;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Z.R., Z.A. e Z.D., tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Vittorio Moresco, PEC

vittorio.moresco.pec.hoganlovells.com, con domicilio eletto presso

lo studio Hogan Lovells in Roma, piazza Venezia, n. 11;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

W.M., C.L., C.A. e C.C.,

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luciano Giorgi, PEC

lucianogiorgi.per.ordineavvocatigrosseto.com, e Di Pierro Nicola,

PEC nicoladipierro.ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto

presso lo studio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Tagliamento, n. 55;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata il 23

marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Sandro Lungarini, Alessandro Datturi, Vittorio

Moresco e Paolo Panariti per delega dell’Avv. Di Pierro Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sgroi Carmelo, che ha così concluso: accoglimento del

ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale del Bi.;

assorbimento del ricorso incidentale condizionato degli Z..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1995 i fratelli Z.R., A. e D. appaltavano all’impresa edile di Bi.Al. la realizzazione di un fabbricato rurale su un terreno di loro proprietà. La direzione dei lavori veniva affidata al geometra B.F..

Alcuni anni dopo, esattamente in data 19 aprile 2000, C.G. moriva folgorato a seguito di un contatto con un cavo elettrico, mentre stava effettuando delle lavorazioni sul proprio fondo, adiacente a quello di proprietà dei fratelli Z..

Il Bi., che aveva posizionato il cavo elettrico sul terreno del C. al fine di eseguire le opere appaltategli dagli Z., veniva rinviato a giudizio per il delitto di omicidio colposo, avendo colposamente omesso di apprestare le dovute protezioni e misure di sicurezza idonee ad evitare l’evento. L’imputato patteggiava la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

In data 28 aprile 2005, gli eredi del C. convenivano in giudizio il Bi., ritenuto responsabile della morte del congiunto, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.

Il convenuto, contestando la domanda attorea, chiamava in manleva, nelle rispettive qualità di committenti e direttrice dei lavori, i fratelli Z. e la B.. I terzi chiamati in causa si costituivano, negando ogni responsabilità.

Il Tribunale di Civitavecchia riteneva il Bi. responsabile esclusivo dell’evento e lo condannava al risarcimento dei danni in favore degli attori nonchè alla refusione, a vantaggio di quest’ultimi e dei terzi, delle spese di causa.

Il Bi. appellava la decisione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva (a discapito della società Edilmonte di Bi.Al. & C. s.n.c.) ed invocando, in subordine, un concorso di colpa del danneggiato ed una corresponsabilità dei fratelli Z. e della B..

Gli eredi C. proponevano appello incidentale, relativamente al ristoro del danno patrimoniale (spese funerarie) e alla liquidazione delle spese giudiziali.

La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione principale, proposta dal Bi., e accoglieva parzialmente quella incidentale, limitatamente al risarcimento dei danni patrimoniali. Liquidava le spese del grado in favore dei soli eredi C., compensandole fra gli altri appellati.

Avverso tale decisione la B. ha proposto ricorso per cassazione, censurando per due motivi il capo relativo alle spese processuali.

Il Bi. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi. A tale ricorso incidentale hanno resistito, da un lato, gli eredi C. e, dall’altro, i fratelli Z., i quali ultimi hanno anche proposto, a loro volta, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va esaminato per primo il ricorso incidentale del Bi., il cui accoglimento determinerebbe l’assorbimento delle altre censure.

Con il primo motivo il Bi. ripropone la questione della carenza di legittimazione passiva, in favore dell’appaltatrice Edilmonte di Bi.Al. & C. s.n.c..

La corte territoriale ha ritenuto la questione inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello.

Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372; da ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184).

Dunque, il motivo merita di essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, rispetto alle quali ha rilievo preliminare.

Vero è che il giudice d’appello non si è limitato a ritenere tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ma ha anche esaminato la questione nel merito, ritenendo che il motivo di appello fosse infondato “perchè la domanda degli attori si fonda su di una responsabilità extracontrattuale fatta valere non nei confronti della società, ma nei confronti del Bi. per la condotta omissiva da costui serbata”.

Ma è pur vero che, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, la motivazione su tale ultimo aspetto deve considerarsi svolta ad abundantiam, tant’è che è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione sul punto (Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991; di recente: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988).

Facendo applicazione di tale principio, deve quindi escludersi che quella motivazione di merito sopra testualmente riportata costituisse una seconda e autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata e, per quel che qui conta, che il Bianconi avesse l’onere di impugnarla autonomamente.

Solo incidentalmente si deve quindi rilevare che, peraltro, l’affermazione della corte territoriale è errata in diritto, avendo confuso la legitimatio ad processum con la legitimatio ad causam.

Ciò posto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale la sentenza deve essere cassata con rinvio, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale.

Parimenti assorbiti sono anche il ricorso principale proposto dalla B. e quello incidentale condizionato proposto dagli Z..

Con il primo, la B. si lamenta – con motivi, da trattare congiuntamente in quanto attinenti al medesimo profilo di censura della decisione impugnata – del vizio di omessa motivazione della pronuncia emessa nonchè della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 3,24 e 111 Cost.. Nello specifico, la ricorrente si duole della compensazione delle spese del secondo grado di giudizio disposta dalla Corte d’appello a suo danno, con liquidazione complessiva delle spese invece, e condanna dell’appellante al pagamento, in favore dei soli appellati W. e C..

A prescindere da ogni fondatezza sulle censure prospettate (su cui si veda: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4521 del 21/02/2017, Rv. 643983, che tuttavia deve essere riletta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), è evidente che il ricorso si incentra su un capo della decisione travolto dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale del Bi..

Il ricorso principale della B. è dunque assorbito.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dagli Z. è articolato in due motivi di censura.

Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2943 e 2947 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Nello specifico, i fratelli Z. lamentano l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d’appello nel non aver dichiarato l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi del C. nei loro confronti. Gli Z. sostengono infatti che il primo atto interruttivo della prescrizione nei loro confronti sarebbe intervenuto nel solo novembre 2005, al momento cioè della ricezione della chiamata in causa da parte del Bi.. Essendo tuttavia l’evento morte del C. verificatosi in data 19 aprile 2000, gli Z. deducono che, al momento della chiamata in causa, la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria fosse ormai già maturata.

Con il secondo motivo, i fratelli Z. deducono la violazione degli artt. 112,167 e 271 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti osservano che, sia in primo che in secondo grado, gli stessi avevano chiesto in via subordinata di accertare il loro concorso di colpa nella ridotta misura del 5-10%.

In concreto, la Corte d’appello non ha esaminato nessuna delle due questioni, ritenendole interamente assorbite dall’accertamento dell’esclusiva responsabilità del Bi..

Orbene, il ricorso incidentale del Bi. è stato accolto relativamente alla parte in cui non è stata esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in favore della dell’appaltatrice Edilmonte di Bi.Al. & C. s.n.c., mentre le altre censure sono state assorbite. Da ciò deriva che non è detto che il giudizio di rinvio rimetta in discussione la responsabilità degli Z.: il principio di diritto formulato da questa Corte imporrà al giudice del rinvio di esaminare nel merito quell’eccezione, il cui eventuale accoglimento, non tange la posizione degli Z., mentre sulle altre questioni prospettate dal Bi. non vi è stata pronuncia, in quanto assorbite.

Pertanto, il ricorso degli Z. è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Il regolamento delle spese processuali va rimesso al giudice di merito anche per quanto concerne il presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso del ricorso incidentale proposto da Bi.Al..

Dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale proposto da Bi.Al., nonchè il ricorso principale proposto da B.F. e il ricorso incidentale proposto da Z.R., Z.A. e Z.D..

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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