Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25761 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. un., 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Pres.te f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26562-2010 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTORINO

LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato SGUEGLIA UGO, che la

rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3852/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

uditi gli avvocati Andrea SGUEGLIA per delega dell’avvocato Ugo

Sgueglia, Andrea FEDELI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

RAFFAELE, che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – B.N., premesso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca per svolgere servizio di Collaborazione consolare, chiese al Tribunale di Roma la condanna del Ministero degli Affari Esteri a riconoscerle alcune differenze retributive.

2 – Con sentenza in data 16 – 19 giugno 2008 il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

3 – Pronunciando sull’impugnazione della B., con sentenza in data 27 aprile – 12 maggio 2010 la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame, confermando il difetto di giurisdizione già affermato dal Tribunale.

4 – La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la giurisdizione per materia del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura era regolata da una specifica disposizione normativa (D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103), cronologicamente successiva alla L. n. 218 del 1995, la quale poneva una disciplina di carattere generale; il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 154 stabiliva che i contratti sono regolati dalla legge locale; non risultavano pertinenti i riferimenti all’art. 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e ai diritti indisponibili.

5 – Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Vengono denunciate violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 3 e 4, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 per motivi attinenti alla giurisdizione.

La ricorrente assume: a) la prima parte del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154 fa riferimento alla legge sostanziale applicabile, mentre la seconda parte, divisa dalla precedente da un punto, riguarda esclusivamente ia giurisdizione; b) il diritto di ricevere una retribuzione non inferiore a quella prevista dai minimi sindacali è un diritto indisponibile, con conseguente applicabilità della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2; c) sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto ha in Italia il domicilio o la residenza o un rappresentante abilitato a stare in giudizio; 4) il Regolamento comunitario n. 44/2001 rinvia alle regole poste dalla Convenzione di Bruxelles che, all’art. 5, comma 1 della sezione 2, stabilisce la disciplina applicabile per le controversie derivanti da contratti individuali di lavoro.

2 – Il Ministero resistente obietta: a) la giurisdizione è devoluta dal contratto individuale al Giudice locale, conformemente alla previsione di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154, norma che l’interpretazione della ricorrente svuota di significato; b) il contratto de quo è regolato dalla legge locale, salvo il rinvio alla legge italiana per alcune clausole più favorevoli al lavoratore; c) non sono in discussione diritti indisponibili; d) il richiamo al Regolamento 44/2001 è inammissibile poichè effettuato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e, comunque, infondato poichè il contatto di lavoro è stato stipulato con l’Ambasciata d’Italia a Mosca, che ha sede nella Federazione Russa, mentre il Ministero degli Affari Esteri ha assunto un mero ruolo di vigilanza sulla procedura di assunzione.

3 – E’ pacifico, in punto di fatto, che la ricorrente fu assunta secondo la legge locale, che all’epoca era cittadina della Federazione Russa e successivamente acquisì anche la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con cittadino italiano. La controversia fu originata dalla constatazione che, a parità di livello, mansioni e anzianità, vi era disparità di trattamento economico e normativo tra coloro che erano in possesso della sola cittadinanza russa e coloro che avevano la doppia cittadinanza, pur avendo sottoscritto tutti il contratto secondo la legge locale.

4 – Il motivo di ricorso, sopra sintetizzato, risulta fondato. La Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata decidendo la fattispecie alla stregua del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha sostituito il Titolo 6 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, sul rilievo che trattasi di normativa successiva e speciale a fronte della disciplina, su cui fa leva la ricorrente, della L. 31 maggio 1985, n. 218, artt. 3 e 4.

5.1 – La sentenza impugnata erra allorchè nega valore processuale al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154 nella parte in cui prescrive “Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall’applicazione del presente decreto è il foro locale”.

5.2 – Ma, soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto conto del Regolamento comunitario n. 44 del 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 e non ha considerato che la relativa disciplina prevale sulla normativa interna.

Infatti i regolamenti comunitari sono fonti normative direttamente efficaci nell’ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente direi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all’esame del giudicante risulta attratta, “ratione materiae”, nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l’adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice. Nella sezione 5, che disciplina la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, il Regolamento comunitario n. 44 del 2001 prevede testualmente:

ART. 19. Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.

ART. 21. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione. Ne consegue che legittimamente la B. ha adito l’autorità giudiziaria italiana, avendo la facoltà di scegliere, indifferentemente, il foro locale contrattuale o quello del convenuto ed essendo la convenzione derogatoria certamente anteriore al sorgere della controversia.

6 – Non inducono a diversa statuizione le eccezioni sollevate dal resistente, secondo cui il riferimento al Regolamento comunitario è inammissibile in quanto effettuato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e il contratto di lavoro è stato concluso tra l’Ambasciata d’Italia a Mosca, che ha la propria sede nella Federazione Russa e la B., stabilmente residente in tale paese all’epoca dell’assunzione, per cui il Ministero degli Affari Esteri avrebbe assunto un ruolo di mera vigilanza sul complesso della procedura di assunzione.

6.1 – Non la prima poichè il giudice, ogni volta che una questione attinente ad un rapporto di lavoro sia stata ritualmente portata alla sua cognizione, deve stabilire quale sia la normativa applicabile alla fattispecie.

6.2 – Non la seconda, dal momento che il soggetto convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma prima e alla Corte d’Appello dopo non era l’Ambasciata d’Italia a Mosca, ma il Ministero degli Affari Esteri.

7 – Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla medesima Corte territoriale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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