Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25760 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25760

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18482/2012 proposto da:

F.T. MECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ALBE’,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2011 R.G.N. 709/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del motivo

attinente alle festività ed ex festività, rigetto del resto;

udito l’Avvocato GIORGIO ALBE’.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano del 24.9.2007 R.R., dipendente della società F.T. MECCANICA spa (in prosieguo: la società) chiedeva accertarsi il proprio diritto alla inclusione del compenso per il lavoro straordinario prestato con abitualità nel periodo da gennaio 2002 a giugno 2006 nella base di calcolo della retribuzione per ferie, festività, riduzioni orarie, tredicesima mensilità e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione consequenziali (Euro 9.697,48).

Il giudice del Lavoro accoglieva la domanda, come ridotta dal ricorrente in corso di causa in relazione alla eccepita prescrizione (Euro 6.914,80).

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.5- 29.7.2001 (nr. 4882/2011), rigettava l’appello della società.

La Corte territoriale osservava, quanto alla retribuzione per ferie, che l’art. 14, parte prima, del CCNL stabiliva come base di calcolo la retribuzione globale di fatto, eccettuando i soli compensi aventi carattere accidentale; la nozione di retribuzione globale di fatto – contrapponendosi a quella di retribuzione di diritto, che identificava la retribuzione oraria-doveva intendersi riferita al trattamento globale in atto, comprensivo dello straordinario continuativo.

Analogo criterio valeva per la tredicesima mensilità ai sensi dell’art. 15, parte prima del CCNL mentre il riferimento alle 173 ore indicava solo il moltiplicatore della base di calcolo.

Per le festività della L. n. 260 del 1949, art. 5, individuava quale trattamento dovuto ancora la “normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio” mentre il criterio del ragguaglio ad un sesto dell’orario settimanale, pure previsto dall’art. 5, costituiva un moltiplicatore della base di calcolo.

Per i permessi retribuiti (rol) l’art. 5 del CCNL rimandava al valore retributivo su cui era computata la gratifica natalizia e, dunque,al medesimo criterio della retribuzione globale di fatto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società, articolando tre motivi.

Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,. n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Oggetto di censura è la interpretazione in sentenza della locuzione di “retribuzione globale di fatto” contenuta nel CCNL per i lavoratori delle industrie METALMECCANICHE PRIVATE ed, in particolare, negli artt. 14 e 15 disciplina speciale-parte prima e nell’art. 5 disciplina generale-parte terza dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle ferie, della tredicesima mensilità e dei permessi retribuiti.

La ricorrente ha altresì dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, in materia di festività infrasettimanali.

2. Con il secondo motivo la società ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 15 disciplina speciale-parte prima dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, della L. n. 260 del 1949, art. 5 dell’art. 5 disciplina generale-sezione terza dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, del pari assumendo la erronea interpretazione da parte del giudice del merito della locuzione di retribuzione globale di fatto utilizzata nelle norme, di legge e di contratto, richiamate.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella qualificazione del lavoro straordinario prestato dal lavoratore come continuativo e sistematico.

Ha lamentato che la Corte di merito non aveva svolto alcuna indagine quanto alle modalità ed alla frequenza con cui era stato prestato il lavoro straordinario nel periodo di causa, limitandosi ad assumere la non-contestazione della continuità e sistematicità della prestazione. Nella memoria difensiva, invece, era stata contestata la continuità del lavoro straordinario ed evidenziato che il ricorrente si era limitato ad allegare l’ammontare annuo dei compensi liquidati a tale titolo senza specificare le ore ed i periodi di svolgimento della prestazione.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati limitatamente alla dedotta violazione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, in materia di compensi per le festività indicate dalla norma stessa.

Giova premettere che – come questa Corte ha ripetutamente affermato a partire da Cassazione civile, sez. un., 03/04/1989, n. 1608 – per la determinazione della retribuzione dovuta al prestatore di lavoro in relazione agli istituti cc.dd. indiretti non vige nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensività ma occorre avere riguardo alla disciplina dei singoli istituti, di fonte legale o contrattuale (ex plurimis: Cass. sez lav. 15 gennaio 2013 nr. 813; 25 gennaio 2012 nr. 79873 marzo 2004 nr. 4341).

E’ di fonte contrattuale la disciplina del compenso per ferie, per tredicesima mensilità, per riduzioni orarie.

Le norme del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti qui rilevanti – e quelle di analogo tenore contenute nei contratti collettivi del settore in epoca precedente (CCNL 18 gennaio 1987, CCNL 5 luglio 1994) e successiva (CCNL 20 gennaio 2008)- sono state già interpretate da questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 1995 nr. 8102, 11 novembre 1996 nr. 9819, 10 novembre 2003 nr. 16852, 3 marzo 2004 nr. 4341; Cass. civ. sez. 6 14 dicembre 2016 nr. 25761), con pronunzie cui si intende dare continuità.

Quanto alle ferie, a tenore dell’art. 14 disciplina speciale – parte prima dei CCNL per i dipendenti industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti 8.6.1999 e 7.5.2003 “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”.

Il successivo art. 15, prevede, poi, per la tredicesima mensilità il pagamento di “una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto”.

In ordine ai permessi annui (la cui disciplina comprende le ex festività), l’art. 5 della disciplina generale – sezione terza tanto nel CCNL 8.6.1999 che nel CCNL 7.5.2003 indica quale criterio di monetizzazione (ai fini della monetizzazione di 20 ore di permesso per i lavoratori turnisti) il valore retributivo sul quale è computata la gratifica natalizia.

La nozione di “retribuzione globale di fatto” adottata dal contratto collettivo, in mancanza di una diversa specificazione nello stesso testo contrattuale, deve intendersi come comprensiva di tutte le voci di retribuzione corrisposte con continuità e sistematicità al lavoratore nell’arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l’anno in cui maturano le ferie e la gratifica natalizia) sì da divenire parte della retribuzione normalmente liquidata.

L’aggettivo “globale” comprende infatti quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore in corrispettivo della sua attività di lavoro; il riferimento al “fatto” ovvero allo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro esclude, poi, la rilevanza della previsione astratta di eccezionalità del compenso per lavoro straordinario contenuta nella disciplina del contratto collettivo.

La definizione contrattuale dell’art. 14 del CCNL completa e conferma tale definizione, escludendo la rilevanza delle sole prestazioni con carattere accidentale.

Del resto l’art. 17 dell’accordo interconfederale per l’industria del 27.10.1946, reso efficace erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070, tuttora vigente quanto alla tredicesima mensilità, è stato del pari interpretato come prevedente ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 05/11/1998, n. 11137).

La sentenza impugnata ha dunque correttamente interpretato le previsioni del contratto collettivo in materia di compenso per ferie e tredicesima mensilità e del pari correttamente osservato che il criterio di monetizzazione dei permessi adottato dal medesimo contratto rinvia alle previsioni relative alla tredicesima mensilità.

Il ricorso è invece fondato per quanto attiene alla interpretazione delle previsioni della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5.

A tenore della norma citata “Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge…”.

La norma contiene, dunque, una esplicita definizione della nozione di “normale retribuzione”, che essa adotta per limitare l’ambito della locuzione “globale di fatto”, stabilendo che “la normale retribuzione” corrisponde a quella relativa ad un sesto dell’orario settimanale (di contratto o di legge).

Da tale nozione di retribuzione è dunque escluso il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in modo fisso e continuativo.

Del resto questa Corte si è già ripetutamente espressa nel senso che la L. n. 260 del 1949, art. 5, benchè adotti un criterio di retribuzione globale, non consente, dato il riferimento alla normalità della retribuzione, la computabilità di compensi straordinari o per loro natura o per patto espresso, come il compenso per lavoro straordinario, ancorchè continuativo (Cass., sez. 6, 1.4.12.2016 nr. 25761; sez. lav. 25 luglio 1995 nr. 8102; sez. lav. 29 ottobre 1990 n. 10448; nn. 11533-92; 11480-90; 10660-90; 10448-0; 10214-90).

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente censura l’accertamento di fatto compiuto in sentenza in merito al carattere continuativo del lavoro straordinario svolto dal R. nel periodo di causa, accertamento fondato sugli importi dei compensi a titolo di lavoro straordinario dal medesimo percepiti in ciascuno degli anni di causa e sulla mancata contestazione iniziale della sistematicità dello svolgimento del lavoro straordinario.

I fatti dei quali si denunzia in questa sede il mancato esame appaiono privi di decisività.

Come risulta dalla esposizione del motivo, nel primo grado la società si limitava a contestare del tutto genericamente la continuità della prestazione di lavoro straordinario, lamentando la mancata specificazione da parte del ricorrente rispetto ai compensi annuali percepiti delle modalità di svolgimento del lavoro straordinario nel corso dell’anno (ore svolte e periodi di svolgimento).

L’onere di specificità della contestazione avrebbe dovuto essere invece assolto dalla società resistente indicando, a fronte della allegazione compiuta dal ricorrente della sistematicità del lavoro straordinario, comprovata dai compensi annui liquidati, i fatti (rientranti nella sua disponibilità), dai quali sarebbe invece emersa la imputazione dei compensi annui a prestazioni di carattere episodico ovvero a picchi anomali di lavoro.

L’accertamento di fatto compiuto in sentenza resta dunque immune dal vizio di diritto denunziato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti del dedotto vizio di violazione della L. n. 260 del 1949, art. 5; la sentenza impugnata deve essere cassata nei predetti sensi e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Milano in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame della domanda relativa ai compensi per le festività di cui al predetto articolo 5 alla luce del principio di diritto in questa sede esposto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti della dedotta violazione dell’articolo 5 L. 260/1949; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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