Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25760 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10687/2020 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Goti, in forza di

procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 595/2020,

pubblicata in data 18 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.N., nato in Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia dell’11 marzo 2019, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine per problemi con la famiglia della sua ragazza che non accettava la loro relazione; che i genitori della ragazza avevano intimato la cessazione della relazione e, al rifiuto della ragazza, questa era stata uccisa.

3. La Corte di appello ha affermato che il richiedente, nell’atto di appello, non si era confrontato con le specifiche osservazioni del Tribunale sulla illogicità e sulla contraddittorietà della narrazione e che non sussisteva una reale critica alla ratio decidendi sulla non credibilità della narrazione, che veniva confermata alla luce anche delle contraddizioni messe in evidenza dalla Commissione territoriale ed espressamente richiamate; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), in ragione della scarsa credibilità della persona, e di cui alla lett. c) del decreto citato, alla luce delle fonti internazionali specificamente indicate e aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva allegato una specifica situazione di vulnerabilità, anche in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato e che la situazione del Paese di provenienza era già stata valutata; non assumevano rilievo, in ragione dell’assenza di una situazione di vulnerabilità personale e di un contesto del paese di provenienza di non effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la dedotta integrazione sociale che si sarebbe realizzata con lavori a termine per differenti datori di lavoro.

4. A.N. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 13 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nel Punjab pakistano e dell’omessa attività istruttoria.

1.1 Il motivo, articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, (pag. 4 del ricorso per cassazione) è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Punjab, Pakistarr, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, alle pagine 6 – 8 della sentenza impugnata, avendo indicato le fonti internazionali consultate ed aggiornate al 2018 e avendo specificato che in Pakistan e nelle regioni come il Punjab non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma richiamata.

1.2 Ciò nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349;Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e dell’onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

1.3 A quanto già detto, soccorre l’ulteriore principio, pure affermato da questa Corte, che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

1.4 Mette conto rilevare, inoltre, che questa Corte, di recente, ha affermato il principio di diritto che segue: “Il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento – correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma” (Cass., 2 marzo 2021, nn. 5675 e 5676), situazione, all’evidenza, non configurabile nel paese di provenienza del ricorrente.

1.5 I richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dal Punjab (Pakistan) non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo egli un soggetto vulnerabile ed avendo trovato in Italia una perfetta integrazione sociale, come dai documenti, prodotti agli atti del giudizio di merito, attinenti la sussistenza di vari contratti di lavoro nell’ambito della pelletteria dove svolge la mansione di operaio.

2.1 Il motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità.

2.3 Questa Corte, di recente, ha affermato che,in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

2.4 Rileva anche un difetto di autosufficienza del secondo motivo, laddove il ricorrente richiama genericamente i documenti, prodotti agli atti del giudizio di merito, attinenti la sussistenza di vari contratti di lavoro nell’ambito della pelletteria dove svolge la mansione di operaio, dei quali non viene riportato analiticamente il contenuto.

L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, l’onere per il ricorrente di trascrivere integralmente gli indicati atti, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame della censura sollevata sulla ritenuta integrazione sociale in Italia (Ndr: testo originale non comprensibile).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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