Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25760 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10413-2014 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

TRASONE 68, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA SALVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GENOVESE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 456/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

9/03/2013, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha accolto l’appello proposto da Fineco Bank/Unicredit Credit Management Bank nei confronti di A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 14 dicembre 2009. Con quest’ultima sentenza era stata accolta l’opposizione all’esecuzione immobiliare, proposta dall’ A. deducendo che fosse inesistente la notificazione del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Il giudice d’appello ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo non fosse inesistente, ma tutt’al più affetta da nullità e che perciò il debitore ingiunto avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Ha comunque ritenuto che questa, nella specie, non fosse più ammessa, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 650 c.p.c., poichè il pignoramento era stato notificato il 3 gennaio 2008, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato soltanto nel settembre 2008. Ha perciò rigettato ogni domanda dell’ A. e l’ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Il ricorso è proposto con un solo motivo, articolato in più censure.

L’intimata non si difende.

2.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 650 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.1.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui è riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie.

Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 maggio 2013 si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.

3.- Quanto alla violazione di legge, il ricorrente si limita a contrapporre apoditticamente il proprio assunto circa il fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata inesistente e che avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenerla soltanto affetta da nullità, ma non espone alcun valido argomento a sostegno di questo assunto ed a critica delle ragioni della decisione impugnata (che ha sottolineato come il decreto ingiuntivo fosse stato notificato presso il luogo di residenza dell’ A. indicato nel contratto stipulato con la Fineco, senza che avesse comunicato alcun cambiamento di residenza, e risultando comunque che la seconda raccomandata ex art. 140 c.p.c. era stata immessa nella cassetta postale nel luogo dell’originaria residenza). Risulta palesemente violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, sicchè, anche per questo profilo, il motivo va reputato inammissibile.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria depositata non offre argomenti per superare le conclusioni raggiunte in detta relazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè l’intimata non si è difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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