Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25760 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11722/2017 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio

Domenico Sella, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 109,

presso lo studio dell’Avv. Donato Mondelli;

– ricorrente –

contro

T.P. e T.I., entrambi rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Giangiorgio Casarotto e Fabio Massimo Orlando, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Carlo Poma, n.

2;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2482 della Corte d’appello di Venezia

depositata il 3 novembre 2016.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.P. e I. convenivano in giudizio C.R., chiedendo di esercitare il riscatto agrario su un fondo rustico compravenduto al prezzo di Euro 16.712,71.

Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Venezia, avverso la quale il C. proponeva ricorso per cassazione.

In data 6 ottobre 2010, i retraenti citavano nuovamente in giudizio il C. per far dichiarare nei suoi confronti la validità dell’offerta reale del prezzo di acquisto effettuata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona. Chiedevano, inoltre, che fosse trascritto l’avveramento della condizione sospensiva cui era stato subordinato il trasferimento in capo a loro della proprietà del fondo rustico. Il convenuto si difendeva eccependo il mancato passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda di prelazione agraria, essendo ancora pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (definito nel giugno 2011 con il rigetto del ricorso del C.).

Il Tribunale di Verona, accogliendo la domanda degli attori, dichiarava l’efficacia dell’offerta reale e del relativo deposito ed ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di annotare l’avveramento della condizione sospensiva.

Il C. appellava la decisione, riproponendo le difese del primo grado ed aggiungendo la sopravvenuta carenza di interesse degli appellati, giacchè in data 19 agosto 2005 il fondo oggetto del riscatto era stato permutato in forza di un atto trascritto anteriormente alla domanda giudiziale.

La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. T.P. e I. hanno resistito con controricorso.

Il pubblico ministero non ha ritenuto di far pervenire le proprie conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206-1214 c.c., della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 e della L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida l’offerta reale effettuata dal retraente prima del passaggio in giudicato della sentenza che accertava il diritto di riscatto agrario.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla L. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 per la prelazione, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto (Sez. 3, Sentenza n. 26688 del 06/12/2005, Rv. 585888; Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012, Rv. 622017).

Il menzionato termine è, dunque, in favore del debitore, che ha la facoltà pagare anche anticipatamente. Ma la sentenza di retratto ha effetti di natura costitutiva e non è provvisoriamente esecutiva. Consegue che l’effetto traslativo conseguente all’avvenuto pagamento, inteso quale condizione sospensiva degli effetti della sentenza, non può prodursi fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Si impone, quindi, la cassazione della decisione impugnata, affinchè il giudice di rinvio accerti, in base al principio di diritto testè formulato, la data di verificazione degli effetti.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 100 c.p.c., consistita nell’aver il giudice di appello ritenuto inammissibile, perchè tardiva, l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha esaminato la questione, ritenendo che la formulazione dell’eccezione fosse tardiva.

Costituisce, invece, ius receptum il principio secondo cui la carenza dell’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poichè costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113).

Pertanto, il giudice di rinvio – accertata come sopra la data di verificazione degli effetti giuridici della sentenza di retratto – dovrà esaminare altresì, nel merito, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Al giudice di rinvio si demanda, altresì, di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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