Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5149/2016 proposto da:

K.N., K.H., K.S., K.A.,

MA.AT., K.B., K.M., elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BONI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA – C.F. (OMISSIS), in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA CIOFFI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2015 del 13/03/2015 del TRIBUNALE di

VARESE, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

” K.B., M.A., K.S., K.N., K.H., K.M. e K.A. propongono ricorso per cassazione avverso sentenza 17 marzo 2015 n. 332 del Tribunale di Varese che ha rigettato la loro domanda nei confronti di Anas S.p.A. di risarcimento dei danni per la morte in un sinistro stradale del congiunto K.L., avendo la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarato inammissibile l’appello.

Anas S.p.A. si è costituita con controricorso

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

L’unico motivo che offre il ricorso – non potendosi qualificare tale “la riproposizione della domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali”, in quanto logicamente prospettata come esito della cassazione della sentenza impugnata -, pur rubricato sia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., D.Lgs n. 285 del 1992, artt. 14 e 37, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 18, artt. 115 e 116 c.p.c., sia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti” (rubrica, quest’ultima, che peraltro coincide con il previgente dettato, qui non applicabile, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in realtà contiene, nella sua quanto mai ampia illustrazione (pagine 5-31), una diretta censura all’accertamento di fatto espletato dal primo giudice, come se questa Suprema Corte assumesse il ruolo di giudice d’appello per essere stato l’appello dichiarato inammissibile dalla corte territoriale ed operasse essa stessa quello che è proprio della valutazione di un giudice di secondo grado.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che la memoria delle ricorrenti non ha apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo in sostanza le argomentazioni già confutate dalla relazione;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna dai ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 2400, di cui Euro 200 di esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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