Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13085/2013 R.G. proposto da

GALLO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

appresentata e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonio A.

Martielli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Di

Benedetto & Associati, in Roma alla via Cicerone n. 28 giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Ivana Carso con domicilio eletto in Roma alla via Costabella n. 26

presso e nello studio dell’avv. Antonella Fiorini;

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 53/7/12 depositata il 15/11/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello della contribuente società, confermando la legittimità dell’atto impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso la contribuente con atto affidato a quattro motivi; resistono l’Ufficio e il Riscossore con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente notato come il ricorrente non censuri la statuizione della CTR relativa all’intervenuta decadenza dell’iscrizione a ruolo; sotto questo profilo dunque risulta formatosi il giudicato;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 2, comma 2 e art. 3bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, per il perfezionamento della rateizzazione delle somme dovute in forza dell’avviso bonario notificato alla contribuente, oltre al rilascio e la presentazione all’Ufficio della garanzia fideiussoria anche la concessione di apposita autorizzazione alla rateizzazione in parola;

– il motivo è infondato, poichè censura un errore di diritto della sentenza impugnata che risulta in concreto irrilevante ai fini del decidere: infatti, indipendentemente dalla sussistenza o meno della necessità dell’autorizzazione, risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente non ha versato quanto richiesto con la cartella, neppure in forma rateizzata;

– in tal senso quindi deve unicamente correggersi la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il rigetto della doglianza del contribuente non si fonda sul difetto di autorizzazione alla rateizzazione, che certo non costituisce vizio della cartella, ma sulla regolarità della stessa quanto a legittimità della pretesa e regolarità (sia pure per le ragioni che si diranno) della notifica della stessa;

– il secondo motivo, con il quale si deduce vizio motivazionale per avere la CTR erroneamente ricostruito la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, è parimenti infondato per le stesse ragioni che portano al rigetto del primo motivo;

– il terzo motivo è infondato; la tematica del favor rei non trova applicazione alla fattispecie che qui rileva, non vertendo il contendere, neppure incidentalmente, sull’applicazione di alcuna sanzione;

– il quarto motivo denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sotto il profilo dell’inesistenza della cartella impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto che l’avvenuta proposizione del ricorso abbia spiegato efficacia sanante del vizio di notifica;

– il motivo è invero infondato;

– secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014) la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo; inoltre (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8374 del 24/04/2015) in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio; (in termini analoghi anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19145 del 28/09/2016 e Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018);

– le spese seguono la soccombenza;

– raddoppio del contributo.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 3.000 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente, a favore dell’Agenzia; Euro 3.000,00, più spese forfetarie e accessori di legge per il concessionario.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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