Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2576 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
NISIO SILVIO

rappresentato e difeso per procura in

calce al ricorso dall’Avv.Domenico Calandrelli presso
il cui studio in Roma, via Cola di Rienzio n.44 è
elettivamente domiciliato
-controricorrente-ricorrente incidentale-

avverso

la

sentenza n.59/3/08

della Commissione

Data pubblicazione: 05/02/2014

\

Tributaria

Regionale

della

Puglia,

depositata

il

14.10.2008;
udita

la

udienza

relazione
del

della

causa

30.10.2013

dal

svolta

nella pubblica

Consigliere

Roberta

Crucitti;
il

Generale

P.M.,

in

persona

Dott.Sergio

Del

del
Core

Sostituto
che

ha

Procuratore

concluso

per

il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre
motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
la quale la Commissione tributaria regionale della
Puglia -in parziale accoglimento dell’appello e con
riferimento all’originaria richiesta avanzata da Nisio
Silvio, dipendente ENEL in pensione, di rimborso della
maggiore imposta IRPEF trattenuta e versata all’Erario
al momento della collocazione a riposo- ha dichiarato
applicabile la tassazione con l’aliquota del 12,50%
limitatamente alla parte relativa al cd. rendimento di
polizza.
Silvio Nisio ha resistito con controricorso ed ha
proposto, altresì, ricorso incidentale affidato ad
unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, con i tre motivi di

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udito

ricorso, ha dedotto la violazione e falsa applicazione
degli artt.16,17, 41 e 42 TUIR, art.1 legge n.30/97,
art.13 d.lgs. 124/93, art.11 legge n.335 del 1995,
art.2697 c.c., art.115 c.p.c. nonché insufficiente
motivazione sui fatti controversi. In particolare, la

di capitale liquidato su polizza assicurativa o su
capitalizzazione, non per questo il capitale godrebbe
della tassazione agevolata perché si tratterebbe di
capitale assimilabile al tfr essendo connesso al
rapporto di lavoro.
Con il ricorso incidentale Silvio Nisio impugna la
sentenza nel capo in cui dispone la tassazione con
l’aliquota prevista per la tassazione del TFR
sull’importo dei contributi versati dal datore di
lavoro.
Il ricorso principale appare fondato per quanto
di ragione mentre va rigettato il ricorso incidentale.
Ed invero, con recente pronuncia (Cass.
n.13642/2011) le Sezioni Unite di questa Corte,
provvedendo in controversia consimile a quella qui in
esame, ha regolato la controversia in virtù
dell’implicita premessa che per l’applicabilità della
disciplina qui in considerazione non è necessario che
si sia trattato di un contratto stipulato con una

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ricorrente principale deduce afferma che, nell’ipotesi

compagnia assicurativa, essendo sufficiente che sia
stato adottato un modello gestionale assicurativo, ciò
che nella specie di causa è pacifico tra le parti.
Giova ancora evidenziare che nella menzionata
pronuncia le S. U. di questa Corte hanno espresso il

previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al
regime di tassazione separata di cui agli artt. 16,
co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda
la sorte capitale corrispondente all’attribuzione
patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto
di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta
del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del
1985; b) per gli importi maturati a decorrere
dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di
tassazione separata di cui all’art. 16, co. 1. Lett. a)
e 17 del DPR 917 cit..”.

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seguente principio di diritto: “In tema di fondi

Alla luce del principio che precede, non resta che
concludere che la sentenza qui impugnata deve essere
cassata con rinvio alla medesima CTR della Puglia in
diversa composizione, affinché il giudice del rinvio
faccia applicazione del principio per cui la ritenuta

1985, va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo
intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642
del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla
gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale
accantonato”, quantificando il relativo importo in base
agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo
sul mercato finanzario, alla stregua delle norme
contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze
con essi realizzati.
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa
disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo
FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se
e quando, sulla base delle norme contrattuali
applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione
siano stati effettivamente investiti sul mercato
finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata

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del 12,50%, prevista dall’art 6 della Legge n. 482 del

l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole
posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine,
quantificherà la parte della somma complessivamente
erogata al contribuente che corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario

lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà
l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando
solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la
disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;
fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16,
comma l, lett. a) e art. 17. In definitiva, il ricorso
principale va accolto mentre il ricorso incidentale va
rigettato e, per l’effetto, la sentenza gravata va
cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla
Commissione Tributaria Regionale perché questa si
pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente
determinando l’imposta da costui dovuta secondo
principi sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, rinvia, anche per il regolamento
delle spese di questo grado, a diversa sezione della

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del capitale accantonato mediante la contribuzione del

Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Rigetta il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

30.10.2013.

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