Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IMPREME S.P.A. (quale incorporante la FINEUROPA S.P.A.), domiciliata

in Roma, viale Mazzini n. 140 presso l’Avv. Enrico De Santis che la

rappresenta e difende come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 245/5/06 depositata il 17 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. PRATIS, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento per INVIM decennale. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto munita di motivazione unicamente apparente.

La censura è manifestamente fondata. Giova permettere che la vertenza de qua si è articolata in un arco di tempo estremamente lungo che ha visto susseguirsi complesse vicende processuali consistite nell’impugnazione da parte della società Giove s.p.a.

(nei cui rapporti è succeduta per successive incorporazioni l’attuale controricorrente) di un avviso di accertamento di maggior valore per INVIM decennale, nella adesione da parte della società, nelle more del giudizio, al condono di cui al D.L. n. 429 del 1982 cui non ha fatto seguito il pagamento dell’importo dovuto, nell’emissione di un avviso di liquidazione di quanto dovuto per condono, nella successiva intimazione di pagamento e, infine, nell’emissione dell’impugnata cartella di pagamento; l’ufficio ha proposto appello nei confronti della decisione di primo grado che aveva ritenuto decaduto l’ufficio dalla pretesa relativa alla maggior imposta per tardività dell’accertamento evidenziando come la cartella derivasse dal mancato pagamento di quanto dovuto in seguito all’adesione al provvedimento agevolativo. Ebbene, tutta la vicenda come sopra sintetizzata e i motivi di appello dell’ufficio trovano riscontro (per così dire) nella mera narrazione dell’intervenuto appello avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso della contribuente e nell’affermazione secondo cui “Come rilevato in primo grado con sentenza ampiamente motivata e condivisa da questa Commissione, nel caso in esame il credito dell’Amministrazione finanziaria si è prescritto nel 1988”. E’ indubbia la nullità della sentenza per sostanziale assenza della motivazione posto che non solo non viene minimamente dato conto dei presupposti di fatto e della vicenda processuale con un minimo di riferimento alle questioni sollevate dalle parti, tanto da consentire di rinvenire conferma circa l’avvenuta valutazione delle stesse da parte del giudice a quo, ma l’assenza di una qualunque motivazione che sorregga la decisione impedisce altresì di conoscere quale sia stato l’iter logico seguito dal giudicante, tenuto conto che le apodittiche affermazioni investono solo alcune delle questioni agitate nel giudizio.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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