Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., quale titolare di IDEA PARQUET;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Molise, sez. 3^, n. 23, depositata il 30.4.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta di Euro 5.103,00, concesso per gli investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 e ad applicare correlativi interessi e sanzioni; ciò sul presupposto della mancanza del requisito di legge previsto per fruire dell’agevolazione, costituito dalla “novità” del bene acquistato (carrello elevatore), ritenuta in funzione della provenienza del bene acquistato da un’impresa che non esercitava il commercio;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente dedusse il difetto di motivazione dell’atto impositivo e rilevò che il carrello elevatore, sebbene acquistato da un’impresa edile, non era mai stato utilizzato dalla ditta venditrice nè era stato dato ad altri in uso, per cui rispondeva alle condizioni richiesto;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, ritenendo sussistente il requisito della “novità” dell’acquisto, e, in esito all’appello dell’Agenzia, la decisione fu confermata dalla commissione regionale, che, pur aderendo alla tesi dell’appellante in merito alla carenza del requisito della “novità”, riscontro, tuttavia, in via preliminare, il difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato; rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, in due motivi, deducendo, con il primo, omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. (in rapporto al quesito di diritto: “se violi la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., lei sentenza che non abbia pronunciato su questione: relativa alla mancata dimostrazione da parte del contribuente circa la sussistenza del requisito della novità del bene strumentale acquistato, quale nuovo investimento, per usufruire legittimamente del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, in presenza di specifica formulazione di motivo d’appello e di una specifica censura, in tal senso formulata, dall’Ufficio sin dalle difese svolte in primo grado”) e, con il secondo, difetto di motivazione in merito alla circostanza della “novità” dell’acquisto;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che le doglianze appaiono da disattendere;

che, in disparte l’inidoneità del quesito di diritto posto a corredo del primo motivo, per inosservanza dei parametri di cui a Cass. s.u.

3519/08, dove, invero, osservarsi, che entrambe le censure non appaiono cogliere la ratio della decisione impugnata, posto che questa afferma l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato sotto il logicamente prioritario profilo del difetto di motivazione;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 o 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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