Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2576 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2576 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 916-2014 proposto da:
MINERVINO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE PORZIO;
– ricorrente contro

CASCARDO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2017
3205

LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO GIGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARGHERITA MARCIANO’;
– controricorrente _
C4 LO M i Kit…) A ISE LE
avverso la sentenza n. 554/2013 del TRIBUNALE di PAOLA,

depositata il 19/07/2013;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale

LUCIO CAPASSO che ha

chiesto /1d–

rigetto del ricorso.

12.12.2017 n. 11 916-14

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 19/07/2013 il tribunale di Paola in

Calomino e parzialmente accolto quello proposto da Luigi Cascardo
avverso sentenza del giudice di pace di Paola, depositata il
14/12/2010, con cui essi erano stati condannati a rimborsare a
Pasquale Minervino rispettivamente le somme di euro 237,69 e
627,50 quali spese legali che costui aveva pagato in eccesso rispetto
alla quota millesimale di sua pertinenza all’esito di contenzioso
promosso da Teresa Cascardo nei confronti del condominio “Dadà” in
Paola, via Corrado Alvaro, che era rimasto contumace, ove il signor
Minervino era intervenuto. Rilevato che il signor Minervino era tenuto
a rispondere anche in proprio, quale interventore, al pari di altri due
condomini intervenuti, il tribunale – accogliendo come detto il
gravame di Luigi Cascardo – ha ridotto la somma da rimborsarsi da
quest’ultimo a euro 231,00.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pasquale
Minervino sulla base di due motivi. Luigi Cascardo ha resistito con
controricorso illustrato da memoria. Non ha svolto difese Adele
Calomino.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1292 e 1123 cod. civ. Lamenta che il tribunale
abbia frainteso la nozione di obbligazione solidale rispetto a quella
parziaria, calcolando l’ammontare della condanna in regresso dopo lo

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composizione monocratica ha rigettato l’appello proposto da Adele

scomputo di una quota di spese propria dell’interventore. Essendo
stati condannati in solido il condominio contumace e i tre condomini
interventori, stante la natura intrinsecamente parziaria delle
obbligazioni condominiali affermata da questa corte a sezioni unite,
gli intervenuti, secondo il ricorrente, «rispondono dell’obbligazione in

loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto
contumace».
2. Il motivo è inammissibile. Il tribunale, all’esito della lite che ha
visto contrapposto il condominio contumace e l’attrice Teresa
Cascardo, ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle
spese il condominio contumace e i tre condomini interventori.
Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato
affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di
Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto
dell’art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni
tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la
stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr.
art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse
“comune”), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi,
calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il
tribunale ha applicato l’art. 1299 cod. civ. che consente il regresso
solo per la parte di ciascun condebitore. Ciò posto, è appena il caso di
chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascentedall’art. 97
cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle
obbligazioni condominiali (affermate,

ratione temporis,

parziarie,

almeno antecedentemente alla riforma dell’art. 63 secondo comma
disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, I. 11 dicembre 2012, n.
220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le
obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie,
riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino

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favore [della controparte del precedente giudizio] solo nei limiti della

era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri
processuali.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 324
cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.: il tribunale adito per il regresso
avrebbe “abusivamente modificat[o]” (così p. 9 e nuovamente p. 10)

iniziativa di Teresa Cascardo, “che per solidarietà intendeva solo il
consentire al creditore di poter pretendere da ciascun debitore il
pagamento dell’intero”. L’abuso si sarebbe concretato nella modifica
del criterio aritmetico (p. 10), introducendo il “frazionamento
dell’obbligazione in quattro parti”. Da altro punto di vista, ha
lamentato l’erroneo governo delle spese da parte della sentenza
impugnata, una prima volta per aver inserito anche Teresa Cascardo,
condomina vittoriosa, nel computo dei debitori su cui ripartire la
quota millesimale (i millesimi su cui si è calcolato la somma
avrebbero dovuto essere non 1000, ma 769, detratti quelli di Teresa
Cascardo), una seconda volta per aver compensato le spese del
doppio grado fra Luigi Cascardo e il ricorrente.
4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato in relazione
alle diverse censure che esso congloba. Quanto alla doglianza – da
ritenersi infondata – relativa alla presunta modificazione, poco
perspicuamente anche definita abusiva, di una sentenza passata in
giudicato, è d’uopo solo richiamare quanto innanzi già affermato in
ordine al portato dell’art. 97 cod. proc. civ. e alta conseguenzialità
dell’applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 1298
e 1299 cod. civ. Quanto, poi, alla censura in ordine alla presunta
applicazione di millesimi erroneamente calcolati su base 1000 invece
che su altra base indicata, la stessa è inammissibile, in quanto la
parte ricorrente non si fa in alcun modo carico di indicare, e
trascrivere in ricorso, gli atti di causa da cui il dato risulterebbe (ben
potendo i 264 millesimi ascritti a Luigi Cascardo già tener conto dello

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la statuizione in giudicato della precedente sentenza nella lite su

scomputo dei millesimi di Teresa Cascardo); ciò esime questa corte
dal valutare l’inammissibilità da altri punti di vista, quali l’assenza di
una falsa applicazione di una norma di diritto, parendo concretare la
doglianza o una censura in fatto o un vizio deducibile in altre sedi
processuali. Infine, quanto alla censura in ordine alla compensazione,

92 cod. proc. civ. in ordine alla compensazione stessa come segue: “il
parziale accoglimento del gravame proposto dal signor Cascardo
giustifica la compensazione delle spese relative ai due gradi di
giudizio nei rapporti tra l’appellante e il signor Minervino”.
5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art.
13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del
co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a
favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 12 dicembre 2017.
Il presidente

Mazz ane)

2

C/

)
4/4

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2

la stessa è infondata, avendo la sentenza di merito motivato ex art.

DEPOSITATO IN

02 FEB. 2018

Roma,

CANCELLERIA

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