Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25759 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25759

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21520/2015 proposto da:

C.F. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI PANICI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1763/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/03/2015 R.G.N. 8258/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO ZAZZERA;

2 udito l’Avvocato CLAUDIO ZAZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1763/2015, depositata l’11 marzo 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato, con lettera del 10/11/2008, dalla C.F. S.p.A. a D.C.P. a motivo della sottoscrizione, insieme con altri undici lavoratori, di un esposto, indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri e a(Ministero del Lavoro, con il quale la società veniva accusata di aver fatto un uso fraudolento degli ammortizzatori sociali, di sfruttare lavoratori extracomunitari, trattandoli in maniera degradante, e di utilizzare prodotti non lavorati interamente dai dipendenti con riflessi sulla qualità della produzione aziendale.

La Corte, escluso che il D.C. avesse diffuso la notizia nell’ambiente di lavoro o avesse artatamente provocato la risonanza mediatica della denuncia, osservava come non fosse sufficiente, al fine di ritenere integrata la giusta causa di recesso, il fatto che le accuse non fossero risultate vere, occorrendo anche la dimostrazione che i(lavoratore avesse volontariamente accusato l’azienda allo scopo di danneggiarla o avesse superato la soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo: elemento soggettivo che nel caso concreto non poteva ritenersi sussistente, tenuto conto dei contenuti specifici della denuncia e della loro reale portata, del fatto che essa risultava materialmente costituita da precedenti esposti e da materiale di vario genere proveniente da fonti diverse e della verosimile buona fede del D.C. nel sottoscrivere, insieme con altri undici, un documento redatto da un sindacalista. Quanto poi al requisito di “continenza formale”, era da ritenere che la denuncia presentasse solo qualche espressione colorita, peraltro giustificata dallo stato di esasperazione e dalla pressione psicologica a cui i lavoratori sospesi in CIGS erano stati sottoposti.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la C.F. S.p.A. con sei motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che le frasi contenute nell’esposto sottoscritto dal D.C. esorbitavano dai limiti dell’esercizio di un legittimo potere di critica, contrastando con i doveri fondamentali di diligenza e di fedeltà che governano l’adempimento della prestazione lavorativa e travalicando i canoni della verità oggettiva e della continenza formale che circoscrivono l’esercizio di tale diritto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., la ricorrente censura la sentenza per non avere considerato come l’esercizio improprio del diritto di critica da parte del lavoratore, tradottosi in una serie di affermazioni rivelatesi del tutto infondate, avesse screditato l’immagine della società, ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni connesse, sono privi di fondamento.

Come già rilevato da questa Corte in altra pronuncia (n. 996/2017) resa nella medesima vicenda, pronuncia le cui considerazioni si ritiene di confermare, il dovere di fedeltà, la cui violazione può integrare una giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo daì comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (cfr. ex plurimis Cass. n. 16000/2009; n. 29008/2008; n. 11437/1995).

E’ stato altresì evidenziato, nella giurisprudenza di questa Corte, come il diritto di cronaca debba rispettare il principio di continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello di continenza formale (secondo cui l’esposizione dei fatti deve avvenire in maniera misurata), precisandosi al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza c.d. formale, comportante anche l’osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite (cfr. Cass. n. 465/1996 nonchè Cass. n. 5947/1997).

Nell’ottica descritta, come egualmente precisato, è necessario andare alla ricerca di un bilanciamento dell’interesse che si assume leso con quello a che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita (cfr. in tali sensi Cass. n. 465/1996).

Per la natura dell’esame e delle indagini da effettuare, le conclusioni cui, al loro esito, perviene il giudice di merito non sono, infine, censurabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, priva di salti logici e rispettosa dei principi di continenza sostanziale e formale cui deve sottostare il diritto di critica.

Ciò premesso, si rileva che nel caso specifico la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, procedendo ad una ricostruzione puntuale della condotta posta in essere dal D.C. e sottolineando che i fatti segnalati nell’esposto all’autorità giudiziaria riprendevano il contenuto di documenti già divulgati dalla stampa e discussi in varie sedi istituzionali, traducendosi nell’istanza di vaglio di una situazione di massiccio ricorso della società agli ammortizzatori sociali, pure a fronte di un andamento estremamente positivo dell’attività produttiva.

Il profilo contenutistico del diritto di critica esercitato si rivelava, quindi, coerente con i canoni sostanziali entro i quali tale diritto andava esplicato.

La Corte di merito, peraltro, non ha mancato di considerare che l’esposto sottoscritto dal lavoratore, pur nell’asprezza di taluni passaggi, era stato stilato nel rispetto dei canoni di continenza formale, dovendo ritenersi l’uso di termini quali “illecito” o “truffa” coerente con la funzione della denuncia e il ricorso a qualche espressione colorita giustificato dallo stato di esasperazione e dalla pressione psicologica nei confronti di lavoratori sospesi in CIGS e che rischiavano il posto per una gestione che si riteneva sbagliata e illecita.

Ne consegue che, essendosi la Corte territoriale conformata ai principi di diritto sopra richiamati, le doglianze espresse con i motivi in esame devono essere disattese.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte abbia erroneamente valutato il materiale probatorio e, in particolare, taluni documenti (verbali predisposti dal Servizio di Ispezione Lavoro e provvedimento di archiviazione della Procura della Repubblica di Velletri) attraverso i quali erano state sostanzialmente destituite di fondamento le accuse formulate dai lavoratori nell’esposto.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il contenuto dei documenti, che si assumono trascurati o erroneamente valutati dal giudice di merito, nè quanto meno indicandone i passi salienti (Cass. n. 22303/2008; conf. n. 2966/2011).

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte di appello abbia escluso la sussistenza della colpa grave in capo al D.C., sul rilievo che l’esposto contenesse la denuncia di fatti tratti da fonti anche istituzionali, della cui falsità, pertanto, data la pacifica attendibilità delle stesse, il lavoratore non avrebbe potuto avere consapevolezza: conclusioni peraltro a cui la Corte era pervenuta affidandosi alle sole affermazioni dell’appellante e senza compiere alcuna verifica o riscontro documentale.

Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non si conforma, dolendosi sostanzialmente la ricorrente – dietro lo schermo della violazione di legge – di carenze di ordine motivazionale, al modello del nuovo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata l’11 marzo 2015 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso ín considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Con il quinto motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza per non avere la Corte pronunciato sulla dedotta violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, formulata sul rilievo che il lavoratore, mediante il deposito del ricorso di primo grado dopo oltre due anni dal licenziamento, aveva concorso ad ampliare notevolmente il danno derivante alla società dall’esito (per essa negativo) del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il motivo ha per oggetto non l’omesso esame di un “fatto storico”, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma l’omissione di pronuncia in ordine a un’eccezione di parte, si deve ribadire il principio, per il quale “la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del ‘fatto processualè, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli” (Cass. n. 978/2007): onere che impone, ai fini di un effettivo rispetto del principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, non soltanto che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto introduttivo (ricorso o memoria), con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, ma anche quelli dell’atto d’appello, con i quali tale questione è stata riproposta al giudice di secondo grado.

Per le stesse ragioni risulta inammissibile il sesto motivo, con il quale, deducendo nuovamente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza per mancato esame della richiesta di conversione del licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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