Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25759 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4549-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), – società con socio unico, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento della “Equitalia Spa”,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8975/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

10/07/2013, depositata l’11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” 1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.G. nei confronti di Equitalia Polis S.p.A. (oggi Equitalia Sud S.p.A.) avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata dichiarata improcedibile l’opposizione proposta dal C. avverso cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione e relativa iscrizione ipotecaria.

Il ricorso è proposto con sette motivi.

La resistente si difende con controricorso.

2.- Logicamente preliminare ed assorbente è il secondo motivo di ricorso.

Con questo il ricorrente denuncia violazione – falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e censura la statuizione di inammissibilità dell’appello che il Tribunale ha basato sulla constatazione che il Giudice di pace aveva qualificato espressamente l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il dictum del primo giudice.

2.1.- Il motivo – oltre a presentare un difetto di autosufficienza per la mancata riproduzione delle parti della sentenza di primo grado che sarebbero idonee a sorreggere le ragioni del ricorrente- è comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene apoditticamente che il giudice di primo grado avrebbe qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e che questa qualificazione sarebbe deducibile dalla circostanza che il giudice di pace avrebbe fatto cenno all’art. 617 c.p.c. soltanto come norma evocata dall’opponente, ma alla quale avrebbe fatto seguire una diversa qualificazione come opposizione all’esecuzione.

Le deduzioni svolte dal ricorrente non consentono affatto di superare la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi manifestata con la sentenza di primo grado. In questa sentenza, così come riportata nel controricorso (senza che diversamente risulti dal ricorso), si legge infatti che il giudice di pace ha ritenuto che “la domanda, articolata come opposizione ad una misura di esecuzione, ritualmente proposta evocando l’art. 617 c.p.c., ha ad oggetto l’opposizione al provvedimento di iscrizione ipotecaria individuata quale atto esecutivo”. Pertanto, è corretta la valutazione del giudice di secondo grado circa la qualificazione data dal primo giudice all’opposizione come opposizione agli atti esecutivi.

Questa, come pure ritenuto correttamente dal Tribunale, ha reso inappellabile la sentenza in base al principio c.d. dell’apparenza, per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell’art. 616, u.c., ult. inc., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (così già Cass. n. 26294/07 e ord. n. 30201/08, ord. n. 2261/10, nonchè Cass. S.U. n. 390/11 e Cass. ord. n. 171/12).

La sentenza impugnata è perciò conforme a diritto laddove ha ritenuto inammissibile l’appello perchè avente ad oggetto una sentenza di primo grado pronunciata ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c..

Si propone allora il rigetto del secondo motivo di ricorso.

3.- Al rigetto del secondo motivo consegue la carenza di interesse ad impugnare relativamente alle questioni poste col primo motivo, col quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c.. Sebbene la critica sia fondata quanto al termine per impugnare applicabile nella specie, la non appellabilità della sentenza di cui si è detto trattando del secondo motivo, rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare questa ulteriore ragione di inammissibilità dell’appello, individuata dal Tribunale.

In proposito va fatta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 2108/12 e numerose altre).

Nel caso di specie, la pronuncia di inammissibilità dell’appello resterebbe comunque ferma per essere stato il gravame proposto avverso sentenza non impugnabile.

4.- Parimenti inammissibili sono le censure di cui ai motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Essi attengono tutti al merito dell’opposizione, sul quale il giudice a quo non si è pronunciato per la ritenuta inammissibilità dell’appello, con pronuncia in rito che va reputata corretta ed idonea, perciò, a precludere l’esame del merito.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo complessivo di Euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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