Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25759 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11262/2017 R.G. proposto da:

B.F., e la Sant’Isidoro soc. coop. agr., in persona del

legale rappresentante pro tempore B.F., entrambi

rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Vincenzi, con domicilio

eletto in Roma, via Borgognona n. 47, presso lo studio dell’Avv. G.

Brancadoro;

– ricorrenti –

contro

B.C., e B.S., entrambi rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Luigi Ciancamerla e Cristiano Ciancamerla, con

domicilio eletto in Roma, via Bergamo, n. 3, presso lo studio

dell’Avv. Filippo Manca;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 607 della Corte d’appello di Ancona pubblicata

il 31 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, C. e B.S. convenivano in giudizio B.F., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Sant’Isidoro soc. coop. agr., per la risoluzione del contratto di affitto agrario costituitosi fra i coeredi ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49. Deducevano che l’affittuario era gravemente inadempiente nel pagamento del corrispettivo e ne chiedevano la condanna al rilascio immediato del fondo e al pagamento dei canoni arretrati.

Il Tribunale di Urbino, sezione specializzata agraria, accoglieva le domande proposte dagli attori.

B.F. appellava la sentenza, deducendo, da un lato, che nessun canone era stato definito tra le parti, per cui non avrebbe potuto esservi risoluzione per inadempimento e, dall’altro, che, vertendosi in un caso di morosità, una volta definito il canone, il giudice avrebbe dovuto concedere il termine di grazia previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, comma 8, onde consentirgli di adempiere ed evitare la risoluzione.

La Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame.

Contro tale decisione ricorre per cassazione B.F., in proprio e nella su spiegata qualità, articolando cinque motivi. Resistono con controricorso C. e B.S..

Il pubblico ministero non ha ritenuto di far pervenire le proprie conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 203 del 1982, art. 5 da parte degli attori, i quali non avrebbero contestato l’inadempimento nelle forme ivi prescritte. In particolare, le lettere inviate dal legale degli attori non potrebbero essere considerate come formale contestazione L. n. 203 del 1982, ex art. 5 in quanto prive dell’indicazione delle somme dovute; ciò in quanto, trattandosi di rapporto sorto fra gli eredi ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49 mancava la consensuale determinazione del canone d’affitto.

Con il secondo motivo si prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 49 nonchè degli artt. 1218 e 1349 c.c., in quanto, in difetto della pattuizione di un canone d’affitto, non sarebbe stato possibile affermare la sussistenza di un grave inadempimento dell’affittuario.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Si tratta della riproposizione di questioni già vagliate dalla Corte d’appello, ad avviso della quale le svariate lettere inviate dai proprietari del fondo all’affittuario avevano il chiaro intento di ottenere il pagamento del canone, previa definizione dello stesso. Al contempo, la circostanza che tale canone non fosse stato definito fra le parti “non appare rilevante sia perchè gli obbligati avrebbero comunque potuto fare riferimento al prezzo corrente della zona nella quale sono ubicati i terreni, sia perchè gli stessi hanno respinto ogni invito dei proprietari ad un incontro volto anche a definire l’entità del canone, così dimostrando la precisa volontà di rimanere inadempienti”.

I motivi non offrono specifici spunti di contestazione della decisione impugnata, con particolare riferimento alla ratio decidenti sopra testualmente riportata, in quanto essi si risolvono – come già detto – nella sostanziale riproposizione delle medesime doglianze già formulate con l’atto di appello.

Ad ogni modo, la decisione della corte territoriale è corretta.

Questa Corte, infatti, ha già chiarito che la contestazione dell’inadempimento che il locatore, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5 ha l’onere di comunicare al conduttore prima di ricorrere all’autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, non deve necessariamente contenere anche una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare l’inadempimento perchè la relativa facoltà deriva al conduttore direttamente dalla legge e può essere, quindi, da questo esercitata indipendentemente dall’invito del locatore (Sez. 3, Sentenza n. 8378 del 13/10/1994, Rv. 488084; Sez. 3, Sentenza n. 9469 del 26/09/1997, Rv. 508302).

D’altro canto, la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 in tema di contratti agrari, prevede, ricorrendo le relative condizioni, un caso di costituzione ex lege di un rapporto di affitto tra i coeredi del defunto proprietario del fondo, alla cui nascita e perdurante validità non è di ostacolo il mancato raggiungimento di un’intesa sull’ammontare del canone. All’omessa determinazione consensuale della prestazione dovuta si sopperisce mediante i meccanismi generali di integrazione del contratto, ossia sulla base dell’applicazione analogica dell’art. 1474 c.c., comma 2, facendo riferimento al prezzo di mercato (Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 22/03/2013, Rv. 625583; nella specie, la Corte ha aggiunto che a nulla rileva, in questa prospettiva, la declaratoria d’incostituzionalità della stessa L. n. 203 del 1982, artt. 9 e 62 di cui alla sentenza della Corte costituzionalen. 318 del 2002, atteso che la caducazione delle disposizioni che fissavano un sistema di quantificazione del canone di equo affitto non preclude al giudice la perdurante possibilità di addivenire, ove le parti non raggiungano un accordo sul punto, alla determinazione officiosa del corrispettivo).

Dunque, è corretto il ragionamento della Corte d’appello, secondo cui l’affittuario, qualora avesse voluto evitare la risoluzione per inadempimento, si sarebbe dovuto attivare nel richiedere al giudice – anche in questo stesso giudizio – la determinazione equitativa del canone. Non risulta, invece, che B.F. si sia mosso in tale direzione, essendosi limitato a tentare di raggiungere un accordo stragiudiziale con i proprietari; accordo non formatosi, avendo egli rifiutato la proposta fattagli da controparte.

D’altro canto, la decisione della corte territoriale si base anche sulla valorizzazione dell’atteggiamento complessivo del convenuto, rilevante nel caso di risoluzione dei rapporti agrari per inadempimento (Sez. 3, Sentenza n. 5776 del 04/10/1983, Rv. 430640; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 08/08/1997, Rv. 506569).

Con il terzo ed il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., consistita nell’avere il giudice di merito omesso di considerare l’atteggiamento di tolleranza serbato da C. e B.S.; nonchè il difetto di motivazione (motivazione apparente) in ordine alla valutazione della sussistenza del grave inadempimento.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati.

Nella sostanza, i ricorrenti hanno inteso censurare la sentenza impugnata nella parte in cui, omettendo di compiere un’indagine sulla tolleranza dei proprietari, si sarebbe discostata dal principio di diritto secondo cui nei rapporti agrari, la gravità dell’inadempimento non va dedotta, aprioristicamente, dalla sola, astratta rilevanza della obbligazione violata, ma deve essere il risultato di una valutazione specifica, che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto, apprezzate, oltre che in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l’inadempimento, anche con riferimento al correlato elemento soggettivo ex latere ambo partium (Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 08/08/1997, Rv. 506569).

Una simile indagine, tuttavia, non è stata omessa. Infatti, come abbiamo già riferito, la Corte territoriale, rimarcando la circostanza del “non presentarsi a reiterati inviti per la determinazione consensuale del canone”, ha sostanzialmente vagliato la condotta soggettiva delle parti, valorizzando quella del ricorrente, piuttosto che l’asserito atteggiamento di tolleranza dei controricorrenti. L’esito di tale comparazione rientra nelle valutazioni riservate al giudice di merito e non può essere censurato in questa sede.

Infine, con il quinto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, comma 8, consistita nel non aver concesso all’affittuaria un “termine di grazia” per sanare la morosità.

Anche questo motivo è infondato.

Secondo questa Corte, nella controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del conduttore di un contratto di affitto di fondo rustico, l’affittuario può beneficiare del termine di grazia alla duplice condizione che formuli in modo espresso la relativa istanza, e che le sue difese non risultino incompatibili con l’affermazione dell’esistenza del contratto e che il medesimo formuli un’istanza inequivoca, ancorchè priva di formule sacramentali, volta a porre fine al merito della lite (Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009, Rv. 608541; Sez. 3, Sentenza n. 714 del 19/01/2010, Rv. 611206). Il principio, benchè formulato in relazione alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, comma 6, della può essere esteso anche al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11 (che, per quanto qui attiene, recepisce il contenuto dell’art. 46 prima della sua abrogazione).

Peraltro, la sentenza impugnata motiva sul punto sottolineando come i numerosi rinvii – durante i quali l’affittuario, se avesse avuto una seria intenzione di adempiere, avrebbe potuto provvedervi abbiano raggiunto lo stesso obiettivo del termine di grazia che non è stato concesso. Si tratta di un’autonoma ratio decidendi che non risulta autonomamente impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Poichè il processo, in relazione alla materia trattata, risulta esente dal pagamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, non trova applicazione neppure il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA