Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25759 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22731/2013 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Benincasa,

con cui elettivamente domicilia presso l’Avv. Alessandro Voglino, in

Roma, in via B. Castiglione n. 55;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/18/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 6 marzo 2013 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.A. ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 69/18/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 6 marzo 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed iva relative all’anno di imposta 2005;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determinatasi a seguito della definizione del carico iscritto a ruolo D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma, 3, ed ha allegato la domanda di definizione ed i pagamento risultanti dal conto corrente bancario;

a seguito di notifica a controparte dell’istanza con la documentazione allegata, il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 14 luglio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con memoria ex art. 380 bis c.p.c., n. 1, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;

la stessa, notificata all’Ufficio, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la rinuncia sia stata regolarmente comunicata alla controparte, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011);

“in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019);

per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, esse possono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2;

“in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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