Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25758 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25758

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22549/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

HEWLETT PACKARD DISTIBUTING COMPUTER SERVICE S.R.L. (già HEWLETT

PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.);

– intimata –

nonchè da:

HEWLETT PACKARD DISTIBUTING COMPUTER SERVICE S.R.L. (già HEWLETT

PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.); in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio degli avvocati

VINCENZO MOZZI, PAOLO DE BERARDINIS, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.L., R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

TELECOM ITALIA S.P.A. c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/06/2015 R.G.N. 306/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27 giugno 2015, la Corte d’appello di Venezia rigettava gli appelli riuniti proposti da Hewlett Packard Distributed Computing (ora Customer Delivery) Services s.r.l e da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., alla cessione di ramo d’azienda dalla seconda società a Netsiel s.p.a. il 14 dicembre 2000 e quindi da IT Telecom Italia s.p.a. a H.P. D.C.S. s.r.l. il 16 aprile 2003, qualificando le operazioni come cessione dei contratti di lavoro di G.L. e R.D. senza il loro consenso e ordinato il ripristino del rapporto di lavoro dei predetti con la società cedente.

Preliminarmente ritenuto l’interesse ad agire dei lavoratori, la Corte territoriale escludeva, come già il Tribunale, la configurabilità nel suddetto trasferimento quello di un ramo d’azienda, in difetto dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale.

Con atto notificato il 24 settembre 2015, Telecom Italia s.p.a. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resistevano i lavoratori con controricorso, mentre la società cessionaria aderiva ad esso con ricorso incidentale per adesione contenuto in controricorso, cui replicavano con controricorso i lavoratori, che depositavano anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione (oltre che di carenza di interesse ad agire dei lavoratori, anche) di accettazione tacita del trasferimento di ramo d’azienda, per l’inerzia mantenuta tra tale atto e la sua impugnazione.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1372,1406,2697 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, quale, oltre all’inerzia mantenuta dai lavoratori per oltre sei anni (dalla cessione del ramo nell’aprile 2003 alla proposta di tentativo di conciliazione, nel novembre 2009), il comportamento attivo osservato prestando la propria attività lavorativa alle dipendenze della società cessionaria: con evidenza sintomatica della loro accettazione tacita del trasferimento di ramo d’azienda.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per la preesistenza da circa un anno al trasferimento del ramo d’azienda oggetto di cessione in senso (non già temporale, ma)’ funzionale, ossia di autonomia organizzativa, nell’irrilevanza dell’eterogeneità di funzioni eventualmente in esso svolte; nonchè per l’esclusione dell’autonomia funzionale della struttura ceduta in base a circostanze irrilevanti, quali in particolare l’esistenza di rapporti tra le società cedente e cessionaria o la riserva alla prima di alcune funzioni, sempre che non di importanza centrale ai fini della stessa configurabilità nel ramo di un’organizzazione a sè stante: senza peraltro alcun elemento di prova in tale senso.

4. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo di Hewlett Packard Customer Delivery Service s.r.l..

4.1. Esso è tardivo, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni (in data 22 ottobre 2015) dalla notificazione della sentenza (a mezzo PEC il 29 luglio 2015), posto che le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale. Soltanto ad essa è, infatti, consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando, invece, il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Cass. 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass. 18 maggio 2016, n. 10243).

5. Il primo motivo, relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione (oltre che di carenza di interesse ad agire dei lavoratori, anche) di accettazione tacita del trasferimento di ramo d’azienda, è infondato.

5.1. L’omessa pronuncia denunciata non sussiste, avendo la Corte implicitamente pronunciato anche sull’eccezione di accettazione tacita del trasferimento di ramo d’azienda, avendo ritenuto l’interesse ad agire del lavoratore.

5.2. Il vizio di error in procedendo in esame è configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, ma non in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3417; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079): dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 2 aprile 2014, n. 7658), come appunto nel caso di specie.

6. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1372,1406,2697 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per la controversia di evidenza sintomatica dell’accettazione tacita dal lavoratore del trasferimento di ramo d’azienda, è parimenti infondato.

6.1. In tema di trasferimento d’azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l’inconfigurabilità di un ramo d’azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento, e, quindi, in difetto del suo consenso, l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso; nè un tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617).

Un tale comportamento non integra, infatti, un’acquiescenza tacita a un provvedimento datoriale, per la cui configurazione è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento: e pertanto un atteggiamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei rimedi concessi dall’ordinamento (Cass. 2 dicembre 2013, n. 26957).

7. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per la preesistenza del ramo d’azienda oggetto di cessione dotato di una propria autonomia funzionale, è inammissibile.

7.1. Ed infatti, la violazione di legge denunciata è meramente enunciata, non essendone integrati i requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

7.2. Il mezzo consiste essenzialmente in una revisione critica del merito e nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile nel giudizio di legittimità, qualora si pretenda appunto detta sostanziale revisione del giudizio di merito e quindi una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). E ciò nella prospettiva fuorviante di una contrapposizione non consentita di un diverso convincimento soggettivo della parte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, piuttosto che di una censura dei possibili vizi del percorso formativo del convincimento del giudice: secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimità, al quale spetta soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

A maggior ragione, una tale revisione critica del merito è preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non essendo dedotto l’omesso esame di un fatto, invero scrutinato, ma contestata la sua valutazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), come detto non censurabile.

7.3. Peraltro, la Corte territoriale ha pure esattamente applicato, con argomentazioni congruenti e pienamente adeguate sotto il profilo logico giuridico (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 10 al nono alinea di pg. 14 della sentenza), i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, secondo cui costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente: così presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 28 settembre 2015, n. 19141; Cass. 27 maggio 2014, n. 11832; Cass. 9 maggio 2014, n. 10129 proprio sulla stessa vicenda).

8. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale per adesione, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale per adesione e condanna ciascuna società, alla rifusione, in favore dei controricorrenti, alle spese del giudizio, che liquida a carico di ognuna in Euro 200,00 e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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