Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25758 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25758 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

fiac

SENTENZA

sul ricorso 9419-2010 proposto da:
IMPRESA EDILE BONETTO PIETRO DI BONETTO PIETRO E C.
(già IMPRESA EDILE BONETTO PIETRO S.N.C. DI BONETTO
PIETRO E C.)
accomandatario

in persona del socio

02016000289,
PIETRO

BONETTO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
2013
1902

studio dell’avvocato ALLOCCA ELENA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ORFEO ROBERTO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

t..

1

Data pubblicazione: 15/11/2013

PINTURI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOROSIN ALESSIO giusta
delega in atti;

INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL 01165400589, in persona
del Dirigente con incarico di livello generale
dott.ssa MARIA INES COLOMBO, Direttore della Direzione
Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell’avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ROSSI ANDREA giusta
delega in atti;
– controri correnti nonchè contro

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A., BOROMELLO GIANCARLO;
– intimati –

Nonché da:
BOROMELLO GIANCARLO BRMGCR61H04B563C, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio
dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZANON DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

PINTURI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

2

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

VIA FONTANELLA BORGHESE 72,

presso lo studio

dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOROSIN ALESSIO giusta
delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

ALLIANZ SUBALPINA, INAIL, IMPRESA EDILE BONETTO PIETRO
S.A.S. DI BONETTO PIETRO E C.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 288/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 19/02/2009, R.G.N.
1107/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ELENA ALLOCCA;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l’Avvocato PAOLO VOLTAGGIO;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi principale e
incidentale;

3

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Padova, la s.n.c. Impresa edile Bonetto, di Pietro
Bonetto, per sentirla condannare al rimborso della somma di lire
con interessi compensativi,

erogata dall’ente

previdenziale in favore di Claudio Pinturi, a seguito di
infortunio sul lavoro. Il Pinturi, infatti, mentre stava
svolgendo un lavoro di impermeabilizzazione di un lastrico
solare all’interno di un cantiere edile della società Bonetto nella qualità di artigiano incaricato dall’impresa Borma di
Giancarlo

Boromello,

subappaltatrice

era

caduto

da

un’impalcatura dall’altezza di dodici metri, riportando gravi
danni.
La società Bonetto si costituiva chiedendo il rigetto della
domanda nonché di poter chiamare in causa l’impresa Borma,
ritenuta unica responsabile dell’accaduto, e la società di
assicurazione Allianz subalpina, allo scopo di essere garantita.
Entrambi i chiamati si costituivano, chiedendo il rigetto delle
domande proposte nei loro confronti.
Il Tribunale

di

Padova

rigettava

la domanda,

con

compensazione delle spese.
2. La sentenza veniva appellata in via principale dall’INAIL
e in via incidentale dal Pinturi e dalla società Allianz.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 febbraio
2009,

così

provvedeva:

accoglieva
4

l’appello

principale,

148.686.868,

condannando la società Bonetto a pagare all’INAIL la somma di
euro 131.963,30, oltre interessi e rivalutazione; accoglieva
l’appello incidentale del Pinturi e condannava la società
Bonetto a pagare allo stesso la somma di euro 86.322,75, oltre
interessi e rivalutazione; accoglieva la domanda proposta dalla

al pagamento, nei confronti della prima, della somma di euro
87.314,42, oltre interessi e rivalutazione; rigettava la domanda
proposta dall’impresa Bonetto nei confronti del Pinturi e della
società di assicurazione; provvedeva alla liquidazione delle
spese di lite.
Osservava la Corte territoriale, per quanto di interesse in
questa sede, che la domanda di

manleva

proposta dalla società

società Bonetto nei confronti dell’impresa Borma, che condannava

Bonetto nei confronti dell’impresa del Boromello doveva essere J—‘
considerata ammissibile, poiché la relativa eccezione di
prescrizione era stata sollevata dal Boromello solo in secondo
grado, e quindi tardivamente.
Ciò premesso, la Corte procedeva alla ricostruzione dei fatti
ed alla conseguente attribuzione di responsabilità, rilevando
che il Pinturi era caduto dal tetto dell’edificio oltrepassando
un parapetto alto metri 1,10, composto da montanti in legno e
sormontato da cemento per circa 15-25 centimetri; tale parapetto
era stato realizzato dalla società Bonetto su richiesta del
Boromello. Era altresì pacifico che il Pinturi era sprovvisto di
cinture di sicurezza. Ora, pur non risultando applicabile, in
relazione al rapporto tra la società Bonetto ed il danneggiato,

5

la norma dell’art. 2087 cod. civ., l’eventuale omissione e la
violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
rimaneva comunque valutabile nel caso specifico, ai sensi del
principio generale di cui all’art. 2043 del codice civile.
In conclusione, quindi, la Corte attribuiva la responsabilità

cento a carico della società Bonetto e del residuo 40 per cento
a carico dell’impresa Boromello. Provvedeva, quindi, a fissare
la somma per la quale l’INAIL poteva surrogarsi (danno
patrimoniale) nei confronti della società Bonetto, riconosceva a
favore del Pinturi l’ulteriore somma di euro 86.322,75 a titolo
di danno biologico, e condannava l’impresa Boromello alla
rifusione, in favore della società Bonetto, del 40 per cento
della somma complessiva che questa avrebbe dovuto pagare
all’INAIL.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia
propone ricorso principale la s.n.c. Pietro Bonetto, con atto
affidato a due motivi.
Resistono, con separati controricorsi, l’INAIL, Claudio
Pinturi e Boromello Giancarlo; quest’ultimo con atto contenente
ricorso incidentale affidato a due motivi.
Claudio Pinturi resiste con controricorso al ricorso
incidentale del Boromello.
La s.n.c. Bonetto e l’INAIL hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6

dell’evento dannoso, a titolo di colpa, nella misura del 60 per

I due ricorsi sono riuniti, avendo ad oggetto la medesima
sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
1.

Occorre preliminarmente rilevare che nel ricorso

incidentale si eccepisce la presunta tardività del ricorso
principale, siccome spedito per la notifica in data 6 aprile

destinazione il successivo 9 aprile 2010. Ritiene il ricorrente
incidentale che la previsione dell’art. 149, ultimo comma, cod.
proc. civ. – secondo cui la notifica si perfeziona, per il
soggetto notificante, con la consegna del plico all’ufficiale
giudiziario – non troverebbe applicazione nel caso di notifica
curata direttamente dal difensore, ai sensi della legge 21
gennaio 1994, n. 53, ipotesi nella quale il procedimento
dovrebbe considerarsi concluso solo con la consegna dell’atto al
destinatario.
1.1. Tale eccezione non è fondata.
Questa Corte, infatti, ha ribadito in più occasioni che, in
tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il
principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve
ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna
dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere
generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in
cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché
dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi
dell’art. l della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la

7

2010 dall’Avv. Roberto Orfeo in proprio, notifica giunta a

diversità soggettiva dell’autore della notificazione,

con

l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di
spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il
riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità

di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 cod.
proc. civ., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo
una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del
1994 (sentenze 30 luglio 2009, n. 17748, e 20 febbraio 2013, n.
4242).
Nella specie, il ricorso è stato spedito dall’Avv. Roberto
Orfeo, debitamente autorizzato dal Consiglio dell’ordine di
Padova, tramite il servizio postale in data 6 aprile 2010,
ultimo giorno per la proponibilità del ricorso, essendo stata
depositata la sentenza d’appello in data 19 febbraio 2009; il
che comporta che l’eccezione è priva di fondamento.
2. Venendo al merito, con il primo motivo del ricorso
principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli
artt. 1655, 2043, 2087 e 2222 del codice civile.
Rileva la società ricorrente che l’infortunio occorso al
Pinturi trae origine dallo svolgimento di un’attività che essa
ricorrente aveva concluso con l’impresa di Giancarlo Boromello,
la quale aveva il ruolo di subappaltatrice; quest’ultima,
quindi, avendo assunto l’onere di svolgimento del lavoro di
8

richieste presso l’ufficio postale, non estendendosi il potere

impermeabilizzazione con mezzi propri ed in piena autonomia, era
da ritenere responsabile esclusiva ai sensi dell’art. 1655 del
codice civile. La società Bonetto, committente, «non si era
ingerita, né poteva ingerirsi» nell’esecuzione di tale lavoro,
come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto nel rilevare che

l’art. 2087 cod. civ., stante l’assenza di un contratto di
lavoro subordinato.
Pertanto,

la

Corte

territoriale

avrebbe

errato

nel

riconoscere una concorrente responsabilità a carico della
società Bonetto, dovendosi ritenere esclusivo responsabile il
subappaltatore Boromello.
2.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più
occasioni che in tema di appalto è di regola l’appaltatore che
risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche
dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del
contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua
attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato,
organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed
obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio
cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del
committente si limitano all’accertamento e alla verifica della
corrispondenza dell’opera o del servizio affidato
all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto.
In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente
9

tra la società Bonetto ed il Pinturi non poteva applicarsi

nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si
dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore
in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori
o da altro rappresentante del committente stesso (sentenze 23
marzo 1999, n. 2745, e 2 marzo 2005, n. 4361), oppure quando sia
culpa in eligendo per

aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava
delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale
principio del

neminem laedere

di cui all’art. 2043 cod. civ.

(sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio 2011, n. 11757).
Tali affermazioni valgono anche in caso di subappalto, in
quanto il subappaltatore, anche se attua lavori in precedenza
appaltati ad altri, assume con l’autonoma gestione del lavoro la

configurabile in capo al committente una

piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, al Oj
punto che l’eventuale ingerenza dell’appaltatore esclude la
responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un
suo mero esecutore (sentenza 15 ottobre 2007, n. 21540).
D’altra parte, però, questa Corte ha anche insegnato, proprio
in relazione alla sicurezza nei cantieri di lavoro, che sussiste
l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane
l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a
tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché
dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti
nell’informazione

adeguata

dei

singoli

lavoratori,

nella

predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento
dello scopo e nella cooperazione con l’appaltatore per
10

l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei
rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività
appaltata; sicché l’omissione di cautele da parte dei lavoratori
non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla
condotta colposa del committente che non abbia provveduto

dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro (sentenza 20
ottobre 2011, n. 21694, ripresa dalle ancor più recenti sentenze
5 luglio 2013, n. 14207, e 9 agosto 2013, n. 19081).
Non può, quindi, trarsi da tali principi il convincimento che
debba essere necessariamente escluso il concorso di
responsabilità tra committente ed appaltatore ovvero – come nel
caso di specie – tra appaltatore e subappaltatore (v., al
riguardo, il caso di cui alla sentenza 19 aprile 2006, n. 9065),
dovendosi aver riguardo alla specificità dei singoli episodi ed
alle modalità con le quali si è verificato l’evento dannoso. Ed
è appena il caso di notare che la legislazione più recente benché non applicabile alla fattispecie

ratione temporis – è

andata evolvendo nel senso di una crescente attenzione al
problema della sicurezza sul lavoro, riconoscendo il principio
della solidarietà tra committente ed appaltatore per tutti i
danni subiti dal lavoratore che non risultino indennizzati
dall’INAIL (art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, art. l, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

11

all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie

2.2. La Corte d’appello, con accertamento di fatto supportato
da adeguata motivazione priva di vizi logici, ha posto in
evidenza che la società Bonetto stava svolgendo lavori in
appalto per la realizzazione di un centro commerciale; che,
nell’ambito degli stessi, aveva subappaltato il lavoro di

Giancarlo Boromello, la quale aveva materialmente incaricato il
Pinturi; e che durante lo svolgimento del lavoro il Pinturi,
privo di cinture di sicurezza e di altri dispositivi di
protezione, era caduto dall’impalcatura alta dodici metri,
riportando gravi danni.
La Corte territoriale ha perciò riconosciuto un concorso
colposo in capo all’appaltatore ed al subappaltatore,
provvedendo al riparto percentuale delle singole responsabilità.
Ha osservato la Corte, in particolare, che, poiché il Pinturi
era di fatto abilitato ad accedere al cantiere della società
Bonetto, egli avrebbe dovuto «trovare

in loco

tutte le

provvidenze necessarie a garantirgli di lavorare in condizioni
di sicurezza», per cui la società Bonetto avrebbe dovuto
provare, semmai, che dell’apprestamento delle necessarie cautele
contro gli infortuni era stata gravata l’impresa Boromello nella
qualità di subappaltatrice. Tale onere non era stato assolto,
anzi risultava dagli atti che il parapetto era stato realizzato
dalla società Bonetto, la quale non aveva provato né che lo
stesso fosse di garantita solidità, né che la caduta potesse

12

impermeabilizzazione di un lastrico solare all’impresa di

essere ricondotta in via esclusiva alla disattenzione del
lavoratore Pinturi.
D’altra parte anche il Boromello, che aveva chiamato il
Pinturi ad eseguire il lavoro, aveva comunque l’onere di
indicargli «i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro

disposizione, ovvero ancora di segnalare all’appaltatore Bonetto
le deficienze dei dispositivi già esistenti e di richiederne di
più appropriati», tanto più che la vittima era un lavoratore con
scarsa esperienza.
Simile ricostruzione in fatto, cui ha fatto seguito il
riparto delle responsabilità nei termini già riportati, ha
condotto la Corte di merito a valutazioni giuridiche del tutto
coerenti con le premesse, che sono in questa sede da ribadire.
In relazione al profilo specifico della responsabilità della
società Bonetto, ricorrente principale, la Corte di merito ha
richiamato il principio del neminem laedere,

osservando che, in

rapporto al tipo di lavoro e al fatto che il cantiere era stato
predisposto dalla società Bonetto ed era comunque nella sua
disponibilità, non poteva ritenersi venuta meno la
responsabilità dell’appaltatore (subcommittente rispetto
all’impresa Boromello).
Data la correttezza dell’inquadramento giuridico e la
rigorosa ricostruzione in fatto, il primo motivo del ricorso
.

principale è rigettato.

13

e la necessità di servirsi dei mezzi di protezione messi a

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe priva

decisiva circostanza, e cioè che l’impalcatura dalla quale era
caduto il lavoratore fosse stata costruita dalla società
Sonetto, su richiesta dell’impresa Boromello. In realtà, invece,
tale circostanza non era stata affatto provata, sicché veniva
meno ogni elemento rilevante al fine di riconoscere la
sussistenza di un illecito imputabile, ai sensi dell’art. 2043
cod. civ., alla società ricorrente. Oltre a ciò, la Corte
territoriale avrebbe errato anche nell’affermare che il Pinturi
sia caduto dall’impalcatura a causa del cedimento del parapetto,
mentre l’infortunato era caduto per mancanza delle cinture di
sicurezza.
3.1. Il motivo non è fondato.
Si tratta, com’è agevole intuire, di una doglianza che,
attraverso l’apparente censura del vizio di motivazione, tenta
di ottenere da questa Corte una nuova e diversa ricostruzione e
valutazione dei fatti, con ciò andando ben oltre i limiti del
presente giudizio di legittimità.
Il ricorso per cassazione, infatti, conferisce al giudice di
.

legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
14

di coerenza logica nella parte in cui ha ritenuto dimostrata una

profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze

la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16
dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o
insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può
invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in
senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata
norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23
dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 21 febbraio
2013, n. 4366).
4. Occorre procedere, a questo punto, all’esame del ricorso
incidentale.
Con il primo motivo il controricorrente Boromello lamenta che
la Corte d’appello abbia deciso nel merito – anziché dichiararla
inammissibile – la domanda c.d. di manleva avanzata in primo
grado dalla società Bonetto. Quest’ultima, infatti, aveva
15

del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare

tju

chiesto che il giudizio fosse esteso all’impresa Boromello,
ritenendola responsabile esclusiva dell’evento; ma tale domanda
– impropriamente definita di

manleva

non era stata fatta

oggetto di appello incidentale, sicché doveva ritenersi
implicitamente rinunciata. Ne consegue che la Corte d’appello

confronti del Boromello.
4.1. Il motivo non è fondato.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la parte
vittoriosa nel giudizio di primo grado, difettando del relativo
interesse, non ha l’onere di proporre appello incidentale per
far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per
sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod.
proc. civ., può limitarsi a riproporle, mentre l’onere di
avanzare appello incidentale sussiste solo nei confronti della
parte rimasta parzialmente soccombente (Sezioni Unite, sentenza
24 maggio 2007, n. 12067, confermata dalle successive sentenze
26 novembre 2010, n. 24021, e 14 marzo 2013, n. 6550).
Nel caso specifico, poiché la domanda risarcitoria era stata
rigettata dal Tribunale di Padova, la società Bonetto era
vincitrice in primo grado; e poiché la stessa ricorrente
incidentale ammette che la società Bonetto aveva riproposto la
domanda, senza però proporre appello incidentale (p. 7 del
controricorso), ne consegue che nessuna rinuncia era
configurabile né, tantomeno, una qualche inammissibilità della
domanda risarcitoria nei confronti dell’impresa Boromello.
16

avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ogni pretesa nei

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta
che la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito il
quaranta per cento della responsabilità dell’accaduto
all’impresa Boromello. Si rileva che, anche volendo riconoscere
la sussistenza di una concorrente responsabilità dell’impresa

potrebbe essere mai simile a quella dell’impresa appaltatrice,
in quanto priva di autonomia organizzativa nella gestione del
lavoro. Si chiede, quindi, che la sentenza venga cassata, con
riconoscimento del carattere esclusivo o, comunque, largamente
prevalente della responsabilità della società Bonetto.
5.1. Il motivo non è fondato.
È evidente,

infatti,

che, una volta riconosciuta la

correttezza della ricostruzione operata dalla Corte territoriale
in ordine alla sussistenza di una responsabilità sia
dell’appaltatore che del subappaltatore (primo motivo del
ricorso principale), la misura concreta del riparto tra le
rispettive percentuali appartiene ad una valutazione di
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha argomentato
sul punto in modo corretto e privo di vizi logici. Ipotizzare,
da parte di questa Corte, una diversa suddivisione della
responsabilità equivale a pretendere un nuovo giudizio, che
esula completamente dai poteri del giudice di legittimità. E,
d’altra parte, anche i relativi quesiti dimostrano in modo
b

palese che il ricorrente incidentale cerca di ottenere da questa

17

artigiana che aveva dato l’incarico al Pinturi, questa non


Corte una più favorevole ricostruzione del fatto dannoso e delle
conseguenze giuridiche del medesimo.
6. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale
sono entrambi rigettati.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente
principale alla rifusione, in favore dei controricorrenti INAIL
e Pinturi, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale
20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
Tali spese vanno invece compensate tra ricorrente principale
e ricorrente incidentale, attesa la reciproca soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi,
quello incidentale;

condanna

rigetta il ricorso principale e
il ricorrente principale al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti
dei controricorrenti INAIL e Pinturi, liquidate per ciascuno in
complessivi euro 8.700, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori di legge; compensa le spese del giudizio di cassazione
tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 15 ottobre 2013.

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