Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25758 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21429/2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORELLO

TATONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PESCASSEROLI 44, presso lo

studio dell’avvocato MONICA SPINOSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO GIORGETTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” D.F. propone due motivi di ricorso per cassazione, avverso la sentenza di primo grado n. 679/2015, pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 16.4.2015, con la quale il tribunale decidendo ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto congiuntamente proposte dalla D. nei confronti del Condominio edilizio di via (OMISSIS).

Il condominio ha depositato controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Come rilevato e documentato dal controricorrente (che produce a tal fine, integrata nel controricorso, documentazione ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto finalizzata a documentare l’inammissibilità del ricorso stesso), la sentenza, pubblicata il giorno stesso della pronuncia ex art. 281 sexies, in data 16.4.2015, è stata poi notificata a cura del condominio vincitore alla D., con notifica telematica dotata di firma digitale eseguita e ricevuta in data 6.5.2015 dall’indirizzo di posta elettronica certificata fiorellotatone(at)legalmail.it, che è l’indirizzo di posta del procuratore della ricorrente (lo stesso è stato infatti correttamente indicato anche nella intestazione del ricorso).

La notificazione della sentenza ha provocato il decorso del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notificazione stessa. Poichè il ricorso è stato notificato solo in data 31.8.2015, oltre la scadenza del termine breve, lo stesso è inammissibile in quanto tardivo.

A questa radicale ragione di inammissibilità, che rende superfluo l’esame ed anche l’esposizione dei motivi di ricorso, si aggiunge che il ricorso sarebbe comunque inammissibile a causa della non corretta scelta del mezzo di impugnazione, nella parte in cui è teso ad impugnare, direttamente con ricorso per cassazione, la decisione di primo grado resa avverso la proposta opposizione a decreto ingiuntivo. Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

La ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Quanto alle osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, secondo le quali l’avvocato non avrebbe nè la prerogativa nè la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione delle sentenze, dovendo necessariamente la notificazione della sentenza passare attraverso la autenticazione della copia del provvedimento da notificarsi da parte della cancelleria e poi attraverso la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, si puntualizza che con le modifiche introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, alla L. n. 53 del 1994, è stata introdotta espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 3 bis.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese di lite sostenute dal controricorrente in Euro 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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