Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25757 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25757

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6678/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE

ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 352/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/03/2011 R.G.N. 1498/08.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 7.3.2011, la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto a M.G. l’indennità antitubercolare per il periodo in cui egli era stato in cura presso le strutture specializzate.

La Corte in particolare riteneva che in virtù della previsione della L. n. 419 del 1975, l’indennità spettasse al pensionato anche qualora la sua pensione fosse maturato a seguito di contribuzione versata quale lavoratore autonomo.

Ricorre contro tale pronuncia l’INPS, con un unico motivo di censura. M.G. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 (conv. con L. n. 1155 del 1936), L. n. 419 del 1975, art. 1 e L. n. 692 del 1955, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indennità antitubercolare spettasse anche a coloro che avessero conseguito la pensione in virtù di contribuzione versata quali lavoratori autonomi (in specie, artigiani): ad avviso dell’Istituto, infatti, la sistematica delle disposizioni citate e la loro evoluzione nel tempo imporrebbero di circoscrivere il beneficio esclusivamente a quanti hanno conseguito la pensione in forza di contribuzione dovuta per lavoro dipendente.

Il motivo è fondato.

Va anzitutto rilevato che il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 (conv. con L. n. 1155 del 1936), nel prevedere che siano assicurate “per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria (…) le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”, circoscrive evidentemente ai lavoratori subordinati i benefici connessi all’assicurazione per la tubercolosi: non potendo in generale configurarsi l’accesso ad una prestazione previdenziale se non in dipendenza di una qualche forma di contribuzione, la limitazione dell’assicurazione a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri” vale infatti al contempo ad identificare in questi ultimi i beneficiari delle prestazioni discendenti dal rapporto assicurativo-previdenziale.

Vero è che la L. n. 419 del 1975, art. 1, ha previsto che “alle prestazioni sanitarie ed economiche dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 della L. 4 agosto 1955, n. 692, art. 1, semprechè l’assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia”. Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la disposizione ult. cit. non vale ad attrarre nell’ambito dei beneficiari delle prestazioni antitubercolari tutti i pensionati, bensì, appunto, soltanto coloro che risultino “titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 della L. 4 agosto 1955, n. 692, art. 1”, vale a dire, per quanto qui rileva, “i titolari di pensioni derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell’assicurazione generale predetta” e “i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all’80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti”, ai quali la legge cit. estendeva l’assistenza per malattia.

Si tratta, in altri termini, di coloro per i quali alla data di entrata in vigore della L. n. 692 del 1955, erano già previste l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E poichè l’estensione di codesta assicurazione agli artigiani è avvenuta soltanto con L. n. 463 del 1959, successiva alla L. n. 692 del 1955, resta escluso che possa attribuirsi al rinvio operato dal legislatore alla L. n. 419 del 1975, art. 1, il significato onnicomprensivo riconosciutogli dalla Corte di merito.

Il ricorso, pertanto, va accolto. La sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.G..

La novità e complessità della questione giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.G.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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