Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25757 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 12948/2020 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe

Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 4 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, B.G., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 1, art. 11, lett. a) e art. 13, e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 106 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 6 e L. n. 46 del 2017, art. 2.

Rileva il ricorrente che la motivazione posta a fondamento della propria non credibilità sarebbe omessa o comunque apparente.

E’ da osservare, in proposito, che il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente asilo – incentrate sui maltrattamenti posti in essere, ai propri danni, dallo zio, che lo costringeva a svolgere pure lavori pesanti – non attendibili; ha evidenziato: che B. non era stato in grado di circostanziare la vicenda, essendosi limitato a riferire che “lo zio era molito cattivo”; che il medesimo istante era stato contraddittorio, atteso che nel modello C/3 aveva riferito di aver lasciato il paese per la paura degli stregoni; che le dichiarazioni del richiedente, ove pure credibili, resterebbero confinate nei limiti di una vicenda di vita privata, dovendosi escludere che esistesse una condizione effettiva di pericolo direttamente riferibile a lui, che avrebbe dovuto richiedere la protezione delle autorità del proprio paese.

Ciò detto, il giudizio espresso dal Tribunale è pienamente idoneo a sorreggere la decisione impugnata, sotto il profilo che qui interessa.

In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. a, essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, poi, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Il vizio motivazionale nella fattispecie e’, d’altro canto, da escludere. Non si vede anzitutto perché il rilievo, formulato dal giudice del merito, quanto alla genericità delle dichiarazioni rese debba ritenersi solo apparente, a fronte di un dato che è intrinsecamente idoneo a dar ragione dell’esatto contrario: e cioè della mancanza, nelle suddette dichiarazioni, della circostanziata rappresentazione delle condotte che il richiedente imputa allo zio. Al contempo, il giudizio di non plausibilità della narrazione risulta essere argomentato, e tanto basta a sorreggere, sul punto, il provvedimento impugnato: come è noto, infatti, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

L’istante si duole, poi, dell’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui le proprie dichiarazioni, “anche laddove credibili”, resterebbero confinate nei limiti della vicenda di vita privata e di giustizia comune. Detto rilievo, ad avviso del ricorrente, non può ritenersi dirimente nelle situazioni in cui le locali istituzioni non siano in grado di offrire idonea ed effettiva protezione rispetto a vicende private o non vogliono fornire tutela al richiedente asilo.

Tale censura è inammissibile, giacché integra una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella basata sulla genericità e inattendibilità del racconto: qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

In tal senso, non hanno cittadinanza le ulteriori deduzioni basate sulla situazione del paese di provenienza, ed attinenti evidentemente, alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). Una volta escluso, per le ragioni anzidette, che il racconto del richiedente potesse dirsi provato, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, la Corte di merito non aveva alcun motivo dir riconoscere al ricorrente il richiamato status o la nominata forma di protezione. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936; Cass. 3 luglio 2020, n. 13756). Ne’ decisivo si rivela, in tale prospettiva, il dato della spendita, da parte del giudice, dei noti poteri di cooperazione istruttoria che devono trovar spazio nelle controversie in tema di protezione internazionale: una acquisizione di informazioni generali sul paese di origine si manifestava inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome correlato a fatti non dimostrati, difettava di concretezza e non avrebbe potuto comunque mai presentare il richiesto grado di personalizzazione.

Per tale ragione non risulta nemmeno pertinente il rilievo, comunque generico, assegnato dal ricorrente alla natura non aggiornata delle fonti informative consultate dal giudice del merito per dar conto della situazione sociale, economica e politica del paese di origine.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria assume l’istante che il provvedimento impugnato non evidenzierebbe le ragioni logiche e giuridiche che dovrebbero sottendere l’effettiva valutazione comparativa richiesta dalla sentenza n. 4455 del 2018 di questa Corte. Osserva, in particolare, che il percorso migratorio di esso richiedente non era stato preso nella debita considerazione.

Il Tribunale ha però accertato, da un lato, che il rientro in patria del ricorrente non risultava essere incompatibile con l’esercizio del “nucleo essenziale dei diritti inalienabili” a lui facenti capo e, dall’altro, che non era stato allegato alcunché con riguardo all’integrazione del richiedente nel contesto socio-economico nazionale. E’ evidente, quindi, che il decreto impugnato abbia proceduto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, ad operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459).

Quanto al percorso migratorio, il provvedimento impugnato non fa cenno di accadimenti, occorsi nei paesi di transito, che assumano rilievo ai fini delle forme di protezione invocate; né l’istante spiega se e in che modo abbia svolto allegazioni in tal senso. Come è risaputo, Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

Ulteriore censura formulata nel corpo del motivo è basata sul rilievo per cui non sarebbe stato svolto “un nuovo, completo colloquio avanti al Tribunale”, e cioè “un esaustivo interrogatorio libero che potesse supplire alla mancanza di videoregistrazione del colloquio presso la Commissione territoriale”. La doglianza risulta essere inammissibile: il ricorrente non individua, nei suoi precisi termini, l’attività processuale che assume carente (limitandosi a riferire che sarebbe mancata una “effettiva indagine (…) in merito alle circostanze rilevanti per la decisione”; non indica le norme processuali che nella fattispecie sarebbero state violate; non chiarisce se e in che modo il giudice del merito sia incorso in un vizio motivazionale (mancando pure di spiegare quali siano i punti della propria vicenda personale che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire nel corso del disposto interrogatorio).

2. – Il secondo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.

Il motivo è da disattendere con riguardo a tutti i fatti che in esso vengono menzionati. Gli accadimenti relativi alla vicenda personale del richiedente sono stati presi in considerazione, ma sono stati reputati inidonei a giustificare il positivo giudizio di credibilità di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in quanto – come si è visto – la narrazione dell’istante risultava, al riguardo, generica e inattendibile. La capacità della (OMISSIS), Stato di provenienza del ricorrente, di offrire effettiva protezione costituisce elemento privo di decisività, a fronte della ritenuta non credibilità del richiedente. La deduzione dell’omesso esame degli elementi, verbali e non verbali, della narrazione del richiedente e del tutto priva di specificità, e come tale inammissibile. L’omesso esame comparativo degli elementi di vulnerabilità concernenti la persona del ricorrente non ricorre, avendo riguardo a quanto sopra osservato.

3. – Col terzo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 11,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e art. 35 bis, comma 11, lett. a), dell’art. 16 dir. 2013/32/UE, nonché, 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 5, 6,7 e 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Il motivo costituisce parziale ripetizione di deduzioni svolte nei due precedenti mezzi di censura.

Il ricorrente si duole, anzitutto, del giudizio di non credibilità formulato dal Tribunale ed assume che questo avrebbe adottato generiche clausole di stile omettendo di confrontarsi con la specifica vicenda da lui narrata. Già si è detto, però, che il decreto impugnato bene ha spiegato le ragioni per le quali la non circostanziata e implausibile narrazione del richiedente fosse inidonea a fondare la domanda di protezione internazionale da lui proposta.

Parimenti non conferenti, in base a quanto precisato trattando del secondo motivo, sono le deduzioni formulate con riguardo all’audizione del richiedente, che è stata rinnovata avanti al Tribunale. Mette solo conto di aggiungere che non appare pertinente il richiamo alla sentenza Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, da momento che in questa sede non si fa questione della necessità, da parte del giudice del merito, di far luogo all’audizione del richiedente che abbia già avuto facoltà di rendere le proprie dichiarazioni davanti alla commissione territoriale: come si è osservato, nella fattispecie in esame, il Tribunale ha effettivamente proceduto a un nuovo interrogatorio dell’istante.

Nel motivo si fa poi questione delle carenze dell’attività istruttoria ufficiosa demandata al giudice del merito, ma si è già osservato come la deduzione, che investe i profili attinenti allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – avendo riguardo alle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), – non sia concludente.

Il motivo si occupa pure della protezione umanitaria: lo fa confusamente, intervallando considerazioni generali che attengono alla detta forma di tutela con altri temi; basti rilevare che l’istante, dopo aver lamentato l’assenza del giudizio comparativo richiesto per tale forma di protezione (pag. 60 del ricorso), tratta del dovere di cooperazione istruttoria (pag. 63), per poi occuparsi dell’obbligo di motivazione del giudice del merito (ivi) e delle prescrizioni dettate, per l’esame delle domande relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, (pag. 64). Va rammentato, allora, che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

4. – Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 dir. 2013/32/UE.

Il motivo si risolve nell’affermazione del principio per cui al richiedente va assicurato un procedimento che preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto della propria domanda di protezione internazionale, con obbligo, da parte del giudice, di cooperare nella raccolta e nella valorizzazione degli elementi atti a sostenere la domanda stessa.

Il motivo è inammissibile: esso pecca di totale astrattezza e, del resto, pare evocare argomenti già spesi nei precedenti motivi di ricorso.

5. – Il ricorso è respinto.

6. – Non vi sono spese da liquidare.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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