Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25757 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11818/2011 proposto da:

A.C. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1308/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/10/2010 R.G.N. 86/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. La Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2010, ha rigettato l’appello proposto da A.C. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell’appellante volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze o dell’Inps al pagamento in suo favore della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado fosse corretta ed esauriente, fondata su accertamenti diagnostici completi e puntualmente esaminati, e che l’unico motivo di impugnazione, riguardante la formulazione della diagnosi da parte del c.t.u., non era sorretta da certificazioni mediche o da spunti specifici di critica.

3. Contro la sentenza, la A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. Il Ministero litisconsorte non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 2 e 12, e successive modifiche, e omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte, nel condividere le conclusioni del c.t.u., non ha considerato che le valutazioni del medico legale sul grado di invalidità erano state compiute sulla base della sola somma algebrica delle percentuali di invalidità previste dalle tabelle ministeriali, senza considerare l’incidenza complessiva delle patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.

2. Il secondo motivo, anch’esso fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L.cit., nonchè sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sottolinea l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui, pur in presenza delle malattie accertate dal c.t.u., ha negato che le stesse incidessero sulla capacità della ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e le impedissero l’autonoma deambulazione.

3. Entrambi i motivi, che si affrontano congiuntamente per la connessione che li avvince, sono infondati oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità.

4. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della sua decisione rilevando che l’unico motivo di appello riguardava la diagnosi formulata dal c.t.u. e che esso non era sorretto da documentazione sanitaria attestante l’insorgenza di nuove patologie o la mancata considerazione di alcune di esse da parte del consulente.

5. Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto dunque contestare queste affermazioni e mettere in rilievo come, invece, con l’atto di appello, la ricorrente si fosse doluta dell’erroneità del calcolo compiuto dal c.t.u. nel pervenire al 92% di invalidità piuttosto che al 100%. Di tale questione non vi è infatti cenno nella sentenza impugnata sicchè, era onere della parte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della stessa (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

6. Quanto al secondo motivo, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, quanto meno nelle sue parti salienti la consulenza tecnica d’ufficio e depositarla unitamente a ricorso per cassazione, oppure indicarne l’esatta collocazione nel presente giudizio.

7. Tali omissioni sono causa di inammissibilità del ricorso per la violazione del principio di specificità dei motivi, in base al quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio), per rispettare il suddetto principio egli ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. fra le altre Cass., 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 5 settembre 2003, n. 13012; Cass. 25 agosto 2003, n. 12468).

8. In realtà, al di là dell’intestazione dei motivi la ricorrente prospetta un mero dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u. e, quindi, al convincimento cui è pervenuto il giudice di merito, senza tuttavia lamentare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissione degli accertamenti strumentali per la formulazione di una corretta diagnosi (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 12 gennaio 2011, n. 569).

9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Poichè la domanda giudiziaria è stata introdotta successivamente alla modifica dell’art. 152 disp.att. cod.proc.civ., introdotta dalla L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (come risulta dalla sentenza impugnata, in cui si dà atto che il ricorso di primo grado è del 2007), e la parte ha dichiarato di percepire un reddito ai fini Irpef inferiore a quello previsto per legge ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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