Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25757 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 29572/2017 R.G. proposto da:

S.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Raffaele Tortoriello, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Mirko Bernard, in Roma via Francesco Denza 52.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4089/20/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 8 maggio 2017.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. impugnò separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quale venne individuato come responsabile dell’omesso versamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, dovuti dalla Auto S. s.r.l., poi divenuta Coche s.r.l., nel corso degli anni 2008 e 2009.

L’impugnazione, previa riunione dei due ricorsi, venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza resa il giorno 8 maggio 2017, lo respinse, confermando gli atti impugnati.

Avverso la detta sentenza, S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

S.M. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso S.M. lamenta la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, poichè il processo verbale di constatazione, presupposto degli avvisi di accertamento impugnati, venne a lui notificato contestualmente a detti atti impositivi, senza il rispetto del termine dilatorio previsto per consentire il contraddittorio endoprocedimentale.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

Com’è incontroverso in lite, il processo verbale di constatazione posto a fondamento degli atti qui impugnati, venne regolarmente notificato alla Auto S. s.r.l., poi divenuta Coche s.r.l., che nulla intese osservare nel termine dilatorio prescritto; pertanto, non ha da dolersi l’odierno ricorrente, che all’epoca della notifica del detto processo verbale, non risultava più essere il legale rappresentante della predetta società.

1.2. In ogni caso, occorre ribadire come in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nelle sole ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (è il caso di accertamenti c.d. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (Cass. 11/09/2019, n. 22644; Cass. 15/01/2019, n. 701).

Dunque, quando l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito degli accertamenti c.d. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale – come appunto nel caso di tributi “armonizzati” -, la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, sempre soltanto a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. 29/10/2018, n. 27420; Cass. 27/07/2018, n. 20036).

Nella vicenda all’esame, allora, è all’evidenza come l’odierno ricorrente non abbia inteso nemmeno allegare le ragioni che avrebbe potuto fare valere nel contraddittorio endoprocedimentale, lamentando esclusivamente il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dallo statuto del contribuente, restando il mezzo in esame conseguentemente privo di fondamento.

2. Con il secondo motivo assume la violazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, poichè il giudice di merito ha ritenuto che la società amministrata dal ricorrente fosse una c.d. “cartiera”, senza prendere in considerazioni gli elementi indiziari di segno contrario pure allegati in giudizio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Denunciando la violazione di plurime disposizioni di legge, in realtà il ricorrente prova, in maniera appunto inammissibile, di sottoporre a revisione critica l’accertamento in fatto del giudice di merito, che ponderando gli elementi indiziari versati in atti, è giunto alla conclusione che la Auto S. s.r.l. – poi denominata Coche s.r.l. – era una società non operativa, costituita esclusivamente per realizzare in maniera fittizia acquisti intracomunitari di autovetture, allo scopo di favorire le società effettivamente acquirenti delle medesime, ai fini dell’IVA.

Del resto, questa Corte ha già più volte sottolineato che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016, n. 24434).

3. Con il terzo motivo deduce la violazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse responsabile per le sanzioni amministrative irrogate, in solido con la società di cui era stato amministratore anche di fatto.

3.1. Il motivo è infondato.

Com’è noto, in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”.

In deroga a tale principio, nonchè in deroga al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 che prevede la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

L’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poichè solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (così, da ultimo, Cass. 19/05/2019, n. 12334, non massimata).

Occorre allora considerare che nella vicenda all’esame del Collegio, S.M. è stato ritenuto “autore” degli illeciti commessi dalla società, di cui era stato amministratore – anche di fatto – nel corso degli esercizi 2008 e 2009.

In sostanza, secondo la motivazione della commissione tributaria regionale – in nulla censurata sul punto dall’odierno ricorrente -, avvalendosi dello schermo societario, il legale rappresentante della società avrebbe in realtà posto in essere direttamente le condotte fraudolente tese all’evasione dell’IVA sugli acquisti di autovetture, evidentemente per trarne beneficio diretto; dunque, è all’evidenza che, quale autore materiale delle condotte che hanno determinato l’evasione dei tributi oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, lo S. deve rispondere anche delle relative sanzioni amministrative.

4. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre a quelle prenotate a debito, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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