Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25756 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11367/2020 proposto da:

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in Pisa V. s. maria 19-21, presso

lo studio dell’avvocato Callaioli Andrea, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PISA, depositata il

24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Pisa, con ordinanza depositata il 24 febbraio 2020, ha accolto i ricorsi riuniti proposti da M.I., di nazionalità (OMISSIS), avverso i due provvedimenti di respingimento dal territorio italiano adottati in data 5 e 20 luglio 2019 nei suoi confronti dalla Polizia di Frontiera presso l’aeroporto (OMISSIS) sul rilievo che il cittadino (OMISSIS) sarebbe stato sprovvisto di permesso di soggiorno valido per entrare in Italia.

Il Giudice di Pace, accertato che il sig. M. era, in realtà, titolare di permesso di soggiorno per cure mediche – permesso che, peraltro, dopo un’iniziale ritiro all’atto del respingimento, era stato in entrambe le occasioni poi restituito al cittadino straniero – ha annullato gli impugnati provvedimenti di respingimento alla frontiera.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura dello Stato affidandolo a due motivi.

M.I. si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 c.p.c. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10.

Lamenta il Ministero che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto, nel caso di specie, la propria competenza, atteso che l’art. 10 legge cit, che disciplina i respingimenti alla frontiera, a differenza del combinato disposto dell’art. 13, comma 8 Legge cit. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in materia di opposizione al provvedimento di espulsione, non ha previsto per tale tipologia di controversie la competenza del giudice di pace. Ne consegue che trova applicazione l’art. 9 c.p.c., che prevede la competenza residuale del Tribunale per le cause che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice, e ciò, peraltro, in conformità a quanto hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15115/2013.

2. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto.

Va preliminarmente osservato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 prevede due tipologie di respingimento alla frontiera:

– al comma 1, il respingimento c.d. immediato nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal Testo Unico dell’Immigrazione per far ingresso nel territorio dello Stato; in tale ipotesi il competente ufficio di polizia della frontiera impedisce preventivamente l’ingresso nel territorio dello Stato;

– al comma 2, il respingimento c.d. differito nel tempo, quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ed è fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso.

Non avendo il legislatore (per lungo tempo) previsto nei casi di respingimento, a differenza dei provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto, una specifica tutela giurisdizionale, è sorto un fiorente dibattito sia in giurisprudenza che in dottrina in ordine all’autorità giurisdizionale cui demandare l’impugnazione dei provvedimenti di respingimento dei cittadini stranieri, essendosi contrapposti due orientamenti, l’uno propenso a riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo, l’altro quella del giudice ordinario.

Altro contrasto era, inoltre, sorto in ordine alla individuazione del giudice competente all’interno della (eventualmente ritenuta) giurisdizione ordinaria, essendo la parte maggioritaria della giurisprudenza incline a riconoscere la competenza del giudice di pace, in ragione della omogeneità contenutistica e funzionale dei provvedimenti di respingimento con quelli di espulsione, la cui competenza è per legge attribuita al giudice di pace dal combinato disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.

Le Sezioni di questa Corte, con la sentenza n. 15115/2013, hanno ritenuto per un’esigenza di coerenza di “sistema” che la cognizione delle impugnazioni dei provvedimenti di respingimento, incidendo su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, dovesse essere devoluta al giudice ordinario, ritenendo, altresì, come giudice competente all’interno della giurisdizione ordinaria il tribunale, “non potendosi, come sopra detto, applicare analogicamente la speciale competenza del giudice di pace prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, per l’impugnazione dei provvedimenti di espulsione e dovendosi dare corso alla generale e residuale attribuzione di competenza di cui all’art. 9 c.p.c.”. Va comunque precisato che tale rilievo delle Sezioni Unite non era stato comunque, nel caso concreto, strettamente funzionale alla individuazione del giudice competente, essendosi, nella fattispecie esaminata, la causa incontestabilmente radicata in capo al giudice di pace per effetto di una preclusione processuale.

Successivamente, i sostenitori dell’orientamento favorevole all’attribuzione delle impugnazioni dei provvedimenti di respingimento alla competenza del giudice di pace hanno ritenuto di desumere argomenti a sostegno della loro tesi dal rilievo che il legislatore, nell’istituire con il D.L. n. 13 del 2007, art. 1 conv. con modifiche nella L. n. 47 del 2017, le Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, aventi competenza distrettuale, non ha fatto alcun riferimento né implicito né esplicito alle ipotesi di respingimento di cittadini stranieri, scelta interpretata come espressione della volontà di non attribuire all’Ufficio del tribunale alcuna competenza in materia.

Ad avviso di questo Collegio, premesso che l’intervento legislativo del 2017 appare scarsamente significativo per orientare sia in un senso che nell’altro la disciplina della tutela giurisdizionale dei provvedimenti di respingimento, deve, invece, ritenersi dirimente quanto previsto dal legislatore con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, che ha introdotto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, nuovi commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e due sexies.

In particolare, l’attuale D.Lgs. n. 286 del 1998, art. art. 10, comma 2 bis prevede che “al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall’art. 13, comma 5 bis, 5 ter e 8”.

Dunque, in virtù dell’espresso richiamo da parte del legislatore alla competenza del giudice di pace (richiamando l’art. 13 comma 8 legge cit. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) nella sola ipotesi, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 2, di respingimento c.d. differito, e non anche in quella del comma 1 della norma predetta, ne consegue che nelle ipotesi, come nel caso di specie, (trattandosi di fatto verificatosi nel luglio 2019 dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 10 legge cit.) di respingimento immediato del cittadino straniero alla frontiera, dovrà applicarsi la competenza residuale del Tribunale ex art. 9 c.p.c.. In proposito, la volontà del legislatore di limitare la competenza del giudice di pace alle sole ipotesi di respingimento differito (aventi effettivamente una evidente omogeneità funzionale con i provvedimenti di espulsioni, perché in entrambi i casi il cittadino straniero fa ingresso nel territorio dello Stato) emerge in modo inequivocabile dal richiamo solo in tale ipotesi alla tutela giurisdizionale innanzi allo stesso giudice.

D’altra parte, è evidente che il mancato espresso riferimento, ad opera dell’art. 2 bis dell’art. 10 Legge cit. all’art. 13, comma 8, all’ipotesi di respingimento alla frontiera in un contesto in cui il legislatore nella L. n. 132 del 2018 ha, per la prima volta, inteso introdurre espressamente nella materia dei respingimenti una disciplina giurisdizionale, denota la volontà dello stesso legislatore di non accomunare le due ipotesi di respingimento immediato e differito.

Deve, pertanto, come già anticipato, affermarsi, nel caso di specie, la competenza del Tribunale ex art. 9 c.p.c..

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Espone il ricorrente che erroneamente il Giudice di Pace ha rigettato l’eccezione di cessazione della materia del contendere, atteso che sono stati annullati i provvedimenti di respingimento alla frontiera nonostante che il ricorrente non avesse più un interesse giuridico alla decisione per sopraggiunta satisfazione della sua pretesa.

4. Il secondo motivo è infondato.

Va osservato che non sussistono affatto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In proposito, il ricorrente, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento di respingimenti alla frontiera, pretenderebbe di individuare la cessazione della materia del contendere nella avvenuta restituzione allo straniero del permesso di soggiorno trattenuto in occasione del respingimento.

Tale circostanza fattuale è ininfluente e non comporta affatto il venire meno delle ragioni del contendere, situazione che si sarebbe verificata solo ove l’Amministrazione avesse atteso provveduto allo (auto)annullamento dei provvedimenti di respingimento.

Il decreto impugnato va dunque cassato limitatamente al motivo accolto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pisa.

PQM

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa limitatamente al primo motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pisa per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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