Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25756 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25756 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Ud. 04/10/2013

SENTENZA
PU

r\soiC

sul ricorso 4730-2008 proposto da:
SICURTRANSPORT S.P.A. 00119850824, in persona del
legale rappresentante pro tempore Dott. LUCIANO
BASILE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RUBICONE 42, presso lo studio dell’avvocato ROTILI
CARLO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato PIAZZA NICOLA giusta delega in ‘atti;
– ricorrente –

1820

contro

BANCA CARIME S.P.A. 13336590156;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 15/11/2013

sul ricorso 9006-2008 proposto da:
BANCA CARIME S.P.A. 13336590156, in persona del
proprio procuratore Dott. ANTONIO GIORDANO,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTI

MORMILE MARCO, CALAMIA MARIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SICURTRANSPORT S.P.A. 00119850824, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo studio
dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIAZZA NICOLA giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/09/2007 R.G.N. 1497/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso
incidentale.

2

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dagli avvocati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

La banca CARIME s.p.a. (ex Cassa di risparmio di

Calabria e Lucania) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale
di Palermo, la s.p.a. Sicurtransport.
Esponeva di aver affidato alla società convenuta il

stabilendo nel contratto che per le città di Potenza e Matera
il servizio fosse svolto a mezzo di un furgone blindato di tipo
modulare,

ossia a disposizione di più utenti e a chiamata dei

medesimi. Durante un trasporto avvenuto nella sede di Potenza,
era stata consumata una rapina, con trafugamento di due sacchi
di banconote per le somme rispettive di lire un miliardo e lire
176.900.000. Aggiungeva la banca attrice di aver ricevuto,
tramite la compagnia di assicurazione della Sicurtransport
s.p.a., la somma di lire 600 milioni, oltre 50 milioni
corrisposti dalla società convenuta. Tuttavia, poiché la rapina
era riconducibile a gravi negligenze dei dipendenti della
società Sicurtransport, la Banca chiedeva che quest’ultima
fosse condannata a pagarle l’ulteriore somma di lire
526.900.000, corrispondente alla quota del provento della
rapina non coperta dall’indennizzo.
Costituitasi la società Sicurtransport, il Tribunale, con
sentenza del 15 gennaio 2004, rigettava la domanda.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la banca CARIME
e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 25 settembre
2007, in parziale riforma di quella di primo grado, condannava
3

servizio di trasporto valori inerente ola sua attività,

la società Sicurtransport al pagamento della somma complessiva
di euro 265.240,23, oltre interessi, nonché alla rifusione del
50 per cento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che la quietanza rilasciata
dalla banca in favore della compagnia di assicurazione della

nulla a pretendere – aveva effetto liberatorio nei confronti
della prima, ma non certo della seconda, rispetto alla quale
permaneva la possibilità di chiedere il rimborso della maggiore
somma risultante dalla rapina.
Ciò premesso la Corte, richiamando e trascrivendo una serie
di articoli del contratto intercorso tra le parti, si

Sicurtransport – attestante il riconoscimento di non avere più

soffermava sugli artt. 9 e 10, ponendo in evidenza le relative , ,vocC
differenze; in particolare, mentre l’art. 9 stabiliva, come
regola generale, che la Sicurtransport fosse responsabile della
regolare esecuzione delle prestazioni e, in caso di furto e
rapina, fosse tenuta nei confronti della banca entro i limiti
della consistenza dei valori trafugati ed entro i limiti dei
massimali assicurativi,

il successivo art. 10, destinato a

regolare il caso del trasporto

a tempo pieno,

conteneva una

specifica ed espressa clausola di esonero da
responsabilità,

qualsiasi

in relazione al caso in cui la banca non avesse

osservato le condizioni contrattuali relative al massimale di
carico per ogni furgone (non più di 150 milioni di lire e 15 kg
di peso per ciascun sacco).

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Il trasporto valori previsto per la Provincia di Potenza
era di tipo modulare,

ossia con un solo furgone; pertanto, alla

luce delle citate previsioni contrattuali, non poteva trovare
applicazione la clausola di esonero dalla responsabilità di cui
all’art. 10 – erroneamente richiamata dal Tribunale nella
rientrando

la

fattispecie

nell’ipotesi dell’art. 9. Quest’ultimo, oltre ad agganciare
l’entità del danno risarcibile, in caso di furto e rapina, ai
massimali

dell’assicurazione

stipulata

dalla

Sicurtransport, faceva salve le responsabilità

società

di legge

a

carico della stessa, senza introdurre alcuna deroga ai principi
che governano l’imputabilità dell’inadempimento e l’esonero del

sentenza di primo grado –

debitore da responsabilità per dolo o colpa grave. La mp
diversificazione delle responsabilità della società
Sicurtransport, del resto, trovava logica rispondenza nella
obiettiva diversità tra il trasporto modulare e quello a tempo
pieno, poiché solo quest’ultimo consentiva alla banca di
disporre del furgone senza limiti di tempo e senza obbligo di
compenso per ciascuna chiamata.
Così inquadrata la fattispecie nell’ipotesi di cui all’art.
9 del contratto, la Corte palermitana ravvisava una
cooperazione colposa tra la banca CARIME e la società
Sicurtransport; se, da un lato, risultava evidente la gravità
della colpa delle guardie giurate della società convenuta – le
quali avevano tenuto una condotta che aveva obiettivamente reso
più agevole l’attività dei rapinatori – dall’altra era chiara
5

anche la colpa dei dipendenti della banca, i quali – forse allo
scopo di tagliare i costi e concentrare le chiamate – avevano
immesso nei sacchi (poi trafugati) valori superiori ai 150
milioni consentiti dal contratto.
In tal modo, la Corte perveniva ad un riparto delle colpe

della banca il diritto a percepire la metà del c.d. danno
differenziale, con rivalutazione ed interessi.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo
propone ricorso la Sicurtransport s.p.a., con atto affidato a
tre motivi.
La banca CARIME resiste con controricorso contenente anche
ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La Sicurtransport s.p.a. resiste con controricorso
ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto
proposti contro la medesima sentenza.
1. Col primo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,
1366, 1367, 1369, 1218, 1228 e 1693 cod. civ., nonché
motivazione omessa o insufficiente su un profilo decisivo della
controversia.
6

nella misura del 50 per cento ciascuno, riconoscendo in favore

Secondo la società ricorrente, la Corte di merito avrebbe
errato nell’interpretazione del contratto intercorso tra le
parti, oltre ad incorrere nel vizio di insufficiente
motivazione sul punto della limitazione convenzionale della
responsabilità della società ricorrente. Rileva la

esclusivo quanto in quella del trasporto modulare, sussisteva
l’obbligo della banca CARINE di rispettare i limiti massimi di
valore stabiliti per ciascuno dei contenitori delle banconote,
come pure sussisteva la limitazione della responsabilità della
società ricorrente a quei massimali di valore in caso di
perdita degli stessi.
La disposizione di carattere generale di cui all’art. 9 del
contratto contiene un’esplicita limitazione convenzionale della
responsabilità della società di trasporto in caso di perdita
dei beni trasportati, limitandola ai massimali assicurativi
pattuiti dalla società Sicurtransport con la propria compagnia
di assicurazione. Tale interpretazione sarebbe confermata dal
successivo art. 10, il quale regola l’ipotesi specifica del
trasporto esclusivo o a tempo pieno, nel quale i mezzi blindati
sono messi a disposizione della sola banca committente, la
quale, perciò, è responsabile in caso di mancato rispetto dei
limiti stabiliti per ogni singolo sacco contenitore e per ogni
carico complessivo del furgone.
Secondo la ricorrente, quindi, la diversità di disciplina
«non riguarda la responsabilità del vettore in caso di
7

Sicurtransport s.p.a. che, tanto nell’ipotesi del trasporto

superamento dei massimali convenzionalmente pattuiti per
contenitore», bensì riguarda «soltanto la responsabilità del
vettore per eccesso di valori trasportati dal furgone, che è
più intensa nel caso di trasporto a tempo pieno». Sicché, a
differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, la

la Corte di merito ad affermare che il diverso regime di
responsabilità fra trasporto a tempo pieno e trasporto modulare
può esistere «solo in conseguenza del diverso atteggiarsi,
nell’uno e nell’altro caso, dell’onere di rispetto dei
massimali di valore nel riempimento del furgone adibito al
trasporto».
La sentenza impugnata, invece, pur avendo ritenuto di dover
applicare l’art. 9 del contratto, è giunta poi, in modo
contraddittorio, a negarne l’effettiva operatività, senza
considerare che, una volta verificatasi la rapina, la società
Sicurtransport si era attivata per far conseguire alla banca il
pagamento di quanto dovuto dall’assicurazione, invocando la
pattuizione limitativa del risarcimento. La Corte d’appello,
quindi, avrebbe dovuto ritenere assolto ogni obbligo
risarcitorio, da parte della ricorrente, tramite il pagamento
da parte della compagnia assicuratrice, non potendosi invocare
le norme del codice civile – in particolare l’art. 1693 – per
ritenere sussistente un’ulteriore obbligazione risarcitoria in
capo alla società Sicurtransport.

8

corretta interpretazione del contratto avrebbe dovuto indurre

2. Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., in
materia di concorso del fatto colposo del creditore.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe

di una condotta colposa da parte della banca, avrebbe dovuto
escludere ogni diritto al risarcimento del danno in favore
della medesima; ciò in quanto in conseguenza della rapina non
si sarebbe potuto produrre altro danno oltre quello coperto da
assicurazione, ove la CARIME avesse usato l’ordinaria
diligenza.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di
fondamento.
3.1. Questa Corte ha in più occasioni affermato che
l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione
di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui
accertamento è censurabile in cassazione soltanto per
inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole
ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di
legittimità la critica della ricostruzione della volontà
negoziale operata dal giudice di merito che si traduca
esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati
(sentenza 27 marzo 2007, n. 7500, e, più di recente, sentenza
9

violato la menzionata norma in quanto, riconosciuta l’esistenza

30 aprile 2010, n. 10554). Analogamente, si è detto che per
sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data
dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica
possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e
plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola

consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa
dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto
che sia stata privilegiata l’altra (sentenza 20 novembre 2009,
n. 24539).
3.2. Alla luce della giurisprudenza ora richiamata – alla
quale va data continuità nell’odierna pronuncia appare
evidente che l’attività interpretativa del contratto compiuta
dalla Corte d’appello di Palermo non merita censura nella sede
odierna.
Ed invero il giudice di merito, riportando testualmente
ampi stralci del contratto intercorso fra le parti, poggia la
propria motivazione sui seguenti passaggi:
il

trasporto di

valori

eseguito dalla

società

Sicurtransport per la Provincia di Potenza (luogo ove è
avvenuta la rapina) era un trasporto modulare, cioè un
trasporto a chiamata nel quale il furgone portavalori non era
ad esclusiva disposizione della Banca CARIME, il che implicava
la sussistenza di un limite contrattuale relativo al carico dei
sacchi contenenti banconote che potevano essere trasportati con
un singolo viaggio;

lo

contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è

-

il trasporto modulare era regolato dall’art. 9 del

contratto e non dall’art. 10, quest’ultimo relativo al c.d.
trasporto a tempo pieno;

l’art. 9 prevedeva che la società di trasporto fosse

assicurata con un’apposita polizza contro tutti i rischi e che

rispondere dei danni

entro i limiti della

consistenza

dei

valori trafugati ed entro i limiti dei massimali assicurativi,
rimanendo peraltro a suo carico le responsabilità di legge;
– non poteva, di conseguenza, applicarsi la clausola di
esonero della responsabilità prevista dall’art. 10 per il
trasporto a tempo pieno.
Ora tale ricostruzione, correttamente argomentata e priva
di vizi logici, non è censurabile in questa sede sotto il
profilo dell’interpretazione; d’altra parte, la censura
effettiva che costituisce il nucleo centrale dei due motivi di
ricorso ora in esame si fonda sull’interpretazione del citato
art. 9 nella parte in cui esso, dopo aver fissato i limiti
della responsabilità della società di trasporto per i casi di
furto e rapina, aggiunge che la Sicurtransport,

ferme restando

le responsabilità di legge a carico del vettore, si assume ogni
responsabilità anche per tutti i danni derivanti da infedeltà

e/o da appropriazione
persone da essa

indebita

comunque

da parte dei propri soci o da

incaricati.

La società ricorrente,

come si è detto, legge tale previsione in modo restrittivo,
cioè nel senso che la propria responsabilità troverebbe
11

la medesima, in caso di furto o rapina, fosse tenuta a

comunque il limite dei massimali di assicurazione, non essendo
ammissibile il risarcimento di un danno

ulteriore;

mentre la

Corte d’appello ha dato una lettura più ampia, ritenendo così
che la medesima società fosse tenuta anche oltre tali
massimali, secondo le regole generali in materia di contratto

Non può essere trascurato, d’altra parte, che la sentenza
in esame si è preoccupata in modo esplicito (p. 17) di fornire
la propria interpretazione della clausola in contestazione, ed
è pervenuta alla conclusione per cui «l’art. 9 delinea una
limitazione meramente quantitativa del risarcimento,

ma non

introduce una deroga ai principi che governano l’imputabilità
dell’inadempimento (artt. 1218 e 1681 cod. civ.) e l’esonero
del debitore da responsabilità per dolo o colpa grave (art.
1229 cod. civ.)».
Appare evidente che ci si trova in un ambito che è
sottratto al giudizio ed al controllo di questa Corte;
l’attività interpretativa come torna a ripetersi è
istituzionalmente devoluta al giudice di merito, che l’ha
svolta, in questo caso, con dovizia di particolari e di
argomentazioni, non esponendosi alle censure proposte; e,
d’altra parte, l’accoglimento dei motivi presupporrebbe in modo
obbligato che questa Corte sostituisse una propria
interpretazione (favorevole al ricorrente) a quella data dal
giudice di merito, in tal modo stravolgendo i limiti del
giudizio di legittimità.
12

di trasporto.

4. Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e
1227 cod. civ., nonché contraddittoria motivazione su un
profilo decisivo della controversia.

merita censura nella parte in cui ha ritenuto di dover
ripartire le colpe in misura del 50 per cento tra entrambe le
parti, operando poi un’arbitraria ed irragionevole distinzione
tra la parte coperta da assicurazione e l’altra parte che,
«eccedendo i massimali, coperta da assicurazione non era»; una
volta accertato il riparto di responsabilità, la condanna della
ricorrente doveva essere limitata alla metà dell’intero danno.

4.1. Questo motivo è fondato.
La Corte d’appello di Palermo, infatti, dopo aver compiuto
una corretta attività di interpretazione del contratto, è
pervenuta alla conclusione che la responsabilità dell’accaduto
dovesse essere posta, a titolo di concorso colposo, in misura
del 50 per cento a carico di ciascuna delle due parti.
Ora, a prescindere dalla correttezza di tale riparto – che
sarà oggetto di verifica in relazione al ricorso incidentale il passaggio successivo della motivazione contiene un evidente
errore. La Corte territoriale, infatti, dopo aver accertato che
il danno

differenziale,

ossia il danno non coperto

dall’assicurazione, ammontava alla somma di lire 526.900.000,
ha condannato la società Sicurtransport al pagamento della metà

13

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata

di detta somma, pari a lire 263.450.000, calcolando poi su
questa la rivalutazione e gli interessi. Ma è evidente che, una
volta riconosciuto il concorso colposo nella misura della metà
per ciascuno, la società di trasporto doveva essere condannata
al pagamento della metà del danno complessivo e non della metà
In altre parole, la sussistenza di un

debito nella misura del 50 per cento del danno non viene ad
essere modificata per il fatto che il debitore è coperto da una
polizza assicurativa fino alla concorrenza di una determinata
somma; il danno è sempre quello ed è sull’intero che dovrà
essere calcolato il debito della società di trasporto e la
conseguente condanna. Procedendo al conteggio col criterio
della Corte di merito, in pratica, si finisce col porre a
carico della Sicurtransport un onere che non vi sarebbe stato
in caso di assenza di una polizza assicurativa, il che è
evidentemente un assurdo, tenuto conto del fatto che tale
polizza non è gratuita.
Il terzo motivo di ricorso è, perciò, fondato nei termini
ora illustrati, e sarà compito del giudice di rinvio provvedere
alla nuova corretta liquidazione alla luce del criterio
indicato.
5. Occorre procedere, a questo punto, all’esame dell’unico
motivo di ricorso incidentale, col quale la banca CARIME s.p.a.
lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.

14

del danno differenziale.

1218, 1227, 1693 e 1176 cod. civ., nonché contraddittoria
motivazione su un profilo decisivo della controversia.
Osserva l’istituto di credito che la Corte d’appello, dopo
aver correttamente ricostruito la dinamica dell’evento ed aver
individuato le rispettive responsabilità, ha attribuito pari

comportamento delle guardie giurate e a quello dei dipendenti
della banca, senza motivare in modo adeguato tale scelta. A
norma dell’art. 1693 cod. civ., invece, la presunzione di
responsabilità a carico del vettore può essere vinta solo
attraverso la dimostrazione che il danno è derivato da un
evento, positivamente identificato, del tutto estraneo al
vettore stesso, come la giurisprudenza ha ribadito anche in
relazione all’ipotesi della rapina.
Nel caso specifico, la Corte di merito non ha accertato
alcuna specifica responsabilità a carico dei dipendenti della
banca, se non quella di avere – ipoteticamente – riempito i
sacchi con le banconote oltre il limite contrattualmente
consentito; sicché non troverebbe alcun supporto logico il
giudizio di

sciatteria

col quale la Corte ha definito il

comportamento degli stessi. Si sarebbe dovuto, invece,
valorizzare in modo adeguato il fatto che le guardie giurate,
accettando la consegna dei sacchi anche con un carico
eccessivo, hanno accettato il maggiore rischio della loro
prestazione; il che dovrebbe condurre a riconoscere che alla

15

efficacia causale, ai fini della verificazione del danno, al

società di trasporto va addossata l’intera colpa di quanto
accaduto.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni
affermato – come rileva correttamente il ricorrente incidentale

presunzione di responsabilità ex recepto,

che può essere vinta

solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un
evento positivamente identificato e del tutto estraneo al
vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e
della forza maggiore (v., tra le altre, le sentenze 14 luglio
2003, n. 10980, 14 novembre 2006, n. 24209, 21 aprile 2010, n.
9439, e 17 giugno 2013, n. 15107).
In particolare, è stato affrontato lo specifico problema
del furto e della rapina e dei limiti entro i quali tali eventi
possono scagionare il vettore da ogni responsabilità. Queste
pronunce, fermo il rispetto del principio sopra riportato,
vanno considerate l’una come diversa dall’altra, poiché
ciascuna risponde alla continua diversità delle fattispecie
concrete. Si è detto, ad esempio, che il mero fatto che il
vettore sia stato aggredito con violenza alla persona non è
evento di per sé scriminante, dovendosi accertare la sua
diligenza nel prevedere la possibilità di una rapina e nel
predisporre i mezzi per evitarla (sentenza 8 agosto 2007, n.
17398, a proposito di una rapina avvenuta in ora notturna ed in
area di sosta isolata); allo stesso modo, è stato escluso
16

– che l’art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una

l’esonero di responsabilità del vettore in relazione ad un
furto consumato su di un automezzo lasciato incustodito
all’interno di un’area portuale (sentenza n. 15107 del 2013
cit.).
5.3. Ritiene questa Corte, tuttavia, che il richiamo di

incidentale. In quelle pronunce, infatti, si discuteva
dell’art. 1693 cod. civ. e della possibilità di configurare un
furto o una rapina come caso fortuito o forza maggiore

ai fini

dell’esonero del vettore da ogni responsabilità.
Ma la decisione della Corte d’appello non è stata in questi
termini. La sentenza impugnata, infatti, non ha in alcun modo
negato la responsabilità del vettore

ex recepto,

ma l’ha anzi

tali precedenti non giovi all’accoglimento del ricorso

(“pienamente riconosciuta, evidenziando tutta una serie di 0,C 1
negligenze riconducibili al comportamento dei dipendenti della
società Sicurtransport. Accanto a tali elementi, però, la Corte
palermitana ha ritenuto di dover riconoscere una certa
percentuale di colpa

anche a carico della Banca, i

cui

dipendenti «diedero un rilevante apporto causale alla
produzione del danno, o per sciatteria, o, verosimilmente,
perché intenzionati a risparmiare i costi e tagliare i tempi
delle quattro chiamate che si sarebbero rese necessarie
qualora, nei contenitori predisposti, fossero stati immessi
valori non superiori al limite contrattuale di 150 milioni di
lire ciascuno». A prescindere dall’uso del termine sciatteria,
che di per sé non è rilevante, ciò che assume valenza decisiva
17

è l’addebito di responsabilità per carico eccessivo dei sacchi
portavalori, logicamente spiegato attraverso il richiamo alla
riduzione dei costi che ne sarebbe derivato in termini di
numero delle chiamate (trattandosi di trasporto, appunto,
modulare o a chiamata).
fronte

di

simile

ricostruzione

correttamente

argomentata e priva di vizi logici – non può obiettarsi né che
i dipendenti della società di trasporto avessero accettato il
trasporto non regolamentare, né che l’attribuzione delle
rispettive responsabilità in percentuale del 50 per cento per
ciascuno sia erronea siccome sbilanciata a danno della Banca.
La percentuale concreta del riparto, infatti, è valutazione del
giudice di merito, che questa Corte non ha alcuna ragione di
porre ancora in discussione.
6. In conclusione, il primo ed il secondo motivo del
ricorso principale sono rigettati, unitamente al ricorso
incidentale. È accolto, invece, il terzo motivo del ricorso
principale, con conseguente cassazione della pronuncia
impugnata nei limiti dell’accoglimento.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in
diversa composizione personale, la quale provvederà alla
liquidazione del danno attenendosi ai criteri di cui al punto
4.1. della presente motivazione.
Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

18

A

La Corte, riuniti i ricorsi,

rigetta il primo e il secondo

motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale,
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la
sentenza impugnata nei limiti del motivo e rinvia alla Corte
d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 4 ottobre 2013.

spese del giudizio di cassazione.

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