Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25756 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17672-2009 proposto da:

D.V. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61 – Scala D, presso lo studio dell’avvocato

PICCIANO MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati DI NARDO

GIOVANNI, MOSCATO CARLO, giusta procura ad litem a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 50/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

14.4.09, depositata l’8/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V. ha proposto ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Campobasso del 14 aprile 2009 che ha accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r. Molise il 9 gennaio 1993, nell’ambito del quale aveva presentato istanza di prelievo nel luglio 2007, definito con sentenza del 21 maggio 2008, liquidando la somma di Euro 1.125,00, avendo ritenuto improponibile, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la domanda relativa al periodo anteriore alla presentazione di detta istanza di prelievo.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale sia per avere ritenuto applicabile retroattivamente il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e sia per aver fatto decorrere il termine per valutare la ragionevole durata del giudizio dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo.

E’ costante orientamento di questa Corte (cass. n. 24901/2008 e successive) che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in mancanza di norma transitoria, non può trovare applicazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo instaurati prima dell’entrata in vigore della norma. Inoltre è stato anche affermato (cass. n. 5317/2011) che, anche in caso di applicabilità dell’art. 54, comma 2, cit.

sussiste la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore.

Il ricorso è fondato.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato quattordici anni, in conformità con l’orientamento espresso da questa corte in ordine ai giudizi davanti al giudice amministrativo di durata superiore al decennio, si ritiene equo liquidare la somma di Euro 7.000,00.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia al pagamento in favore del ricorrente di Euro 7.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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