Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25755 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10591/2020 proposto da:

H.Z., difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, domiciliato presso

la cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura Vibo Valentia;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 937/2019 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA,

depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha rigettato l’opposizione proposta da H.Z. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Vibo Valentia all’esito del provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Cagliari sulla domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente.

Ha proposto ricorso per cassazione H.Z. affidandolo ad un unico articolato. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7 nonché art. 12, comma 3 dir. 2008/115/CE.

Lamenta il ricorrente l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua (OMISSIS), l’unica dallo stesso conosciuta, essendo la conoscenza da parte dello stesso della lingua inglese – quella in cui è stato tradotto il decreto espulsivo stata erroneamente ritenuta dal Giudice di Pace sulla scorta di quanto affermato de relato da un interprete comunque non presente nei locali della Questura di Vibo Valentia. Peraltro, evidenzia il ricorrente che il Giudice di pace erroneamente ha valorizzato la circostanza che l’inglese è la seconda lingua ufficiale del Bangladesh, dal momento che avrebbe dovuto comunque accertare, attraverso elementi gravi, precisi e concordanti che egli avesse compreso il contenuto dell’atto notificatogli.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi n. 2953 del 31/01/2019), in tema di espulsione amministrativa dello straniero, ha già enunciato il principio di diritto secondo cui l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel caso di specie, se è pur vero che il ricorrente nel modulo C 3 aveva dichiarato di conoscere la sola lingua (OMISSIS), tuttavia, il giudice di merito, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivata (né tale profilo è stato censurato), è pervenuto al convincimento della conoscenza in capo allo stesso ricorrente della lingua inglese alla luce dei seguenti elementi non contestati emersi nel corso dell’istruttoria del presente procedimento:

– lo stesso aveva parlato in lingua inglese al telefono con il mediatore culturale incaricato dalla Questura di renderlo edotto dei provvedimenti redatti nei suoi confronti;

– l’inglese è la seconda lingua ufficiale del (OMISSIS), altro dato fattuale da cui il giudice di Pace ha desunto in via presuntiva la conoscenza della lingua in cui è stato tradotto il provvedimento di espulsione.

Alla luce di tale apprezzamento del giudice di merito, le censure del ricorrente si appalesano inammissibili in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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