Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25755 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27766-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOIMAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA 19,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA PARLATO;

– controricorrente –

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 172/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Soimar s.r.l., già Soimar S.p.A., impugnava la cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposta Invim straordinaria a seguito della sentenza n. 666/09/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, passata in giudicato, che aveva respinto il ricorso proposto dalla società avverso un accertamento dell’Ufficio con cui si era elevato il valore di un immobile a Lire 835.000.000 dichiarato nella dichiarazione Invim Straordinaria n. 52 vol.14. La ricorrente denunciava la nullità della cartella per intervenuta decadenza dell’iscrizione a ruolo del tributo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), atteso che l’iscrizione a ruolo si sarebbe dovuta fare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 103/05/2009, accoglieva il ricorso e dichiarava nulla la cartella impugnata, rilevando che non era stato rispettato il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 lett. c). L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, con sentenza n. 172/29/13, rigettava il gravame. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, svolgendo un solo motivo. Soimar S.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, let. c) e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta che la sentenza impugnata afferma che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, applicabile ratione temporis, le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli formati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, e ciò anche se la definitività è conseguente a decisioni delle Commissioni Tributarie non ulteriormente impugnate. Si argomenta che, nella fattispecie, la sentenza n. 666/09/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo era divenuta definitiva in data 11.11.2004, tenuto conto del periodo di sospensione dal 1.1.2003 al 1.6.2004 previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, e, successivamente, in data 28.2.2006, era stato notificato l’avviso di liquidazione, mentre in data 30.7.2007 l’Agenzia delle entrate aveva proceduto all’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento in data 17.10.2007. Si assume, pertanto, che nella predetta sequenza temporale degli adempimenti compiuti dall’Ufficio non si sarebbe verificata alcuna prescrizione o decadenza. Nella fattispecie, trattandosi di imposta Invim straordinaria, dovuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 666/09/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2, cui rinvia il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, secondo il quale l’imposta definitivamente accertata si prescrive in 10 anni, con la conseguenza che la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 17.10.2007 rispetterebbe ampiamente il termine di prescrizione decennale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41.

2. Il Collegio rileva che la società contribuente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa posti a fondamento della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata.

Il Collegio riscontra che il ricorso per cassazione non contiene la completa narrazione dei fatti di causa, tenuto conto che la fase di appello è stata completamente sostituita dalla fotocopia della sentenza impugnata.

Il requisito di contenuto – forma prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., risponde allo scopo di garantire alla Corte di Cassazione di avere una perspicua ed esaustiva cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compreso la sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato come la prescrizione del requisito risponde, non ad una esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa di fatti di causa, sostanziali e/o processuali che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S.U. n. 2602/2003). Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia pure in modo non analitico e particolareggiato: a) l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti; b) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che le hanno giustificate; c)le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; d) lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado; e)le difese svolte delle parti in appello (v. in motivazione Cass. n. 31969 del 2019).

Questi requisiti di forma, essenziali per la validità della impugnazione, non risultano soddisfatti dal ricorso per cassazione, in cui si omette di indicare quali siano state le difese e le deduzioni di ciascuna parte nel corso del giudizio, ed in particolare le difese svolte dalle parti in appello e le indicazioni, anche sommarie, delle singole pretese delle parti.

Il contribuente, infatti, ha completamente sostituito l’illustrazione della seconda fase processuale, ossia del giudizio di appello, con la fotocopia della sentenza impugnata.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha ritenuto che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa pedendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi dalla allegazione del contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha esaminato la lite, o dalla illustrazione del motivo, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere che è riservata invece al ricorrente (Cass. n. 13312 del 2018).

L’Ufficio ricorrente ha redatto il ricorso riportando testualmente il contenuto della sentenza di merito di secondo grado, venendo così meno al dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che esprime un principio generale del diritto processuale con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, essendo pregiudicata l’intellegibilità delle questioni, e venendo meno ai requisiti di forma imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. n. 21297 del 2016).

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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