Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25755 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4514-2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), I.I.

(OMISSIS), B.I. (OMISSIS), M.

D. (OMISSIS), D.M.C.

(OMISSIS), T.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALUZZO 8, 2011 presso lo studio

dell’avvocato NATALE FERNANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FERRARA SILVIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2519/07 R.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 23/05/08, depositato il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.I. e le altre parti indicate in epigrafe ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Napoli 16 gennaio 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r. Campania il 31 ottobre 1992 non ancora definito alla data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, ritenendo che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo e della richiesta di prosecuzione del giudizio dimostrasse la consapevolezza dell’infondatezza della domanda e quindi la mancanza di pregiudizio morale.

Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in quattro motivi che deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione, censura l’affermazione dell’inesistenza di pregiudizio non patrimoniale, basata sulla mancata presentazione di istanze sollecitatorie come l’istanza di prelievo o l’istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, ma non è di per sè idonea ad escludere che si possa verificare un pregiudizio non patrimoniale (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010). Tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (sent. 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che possano essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue.

Inoltre, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 54 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010).

Inoltre la corte territoriale, al fine di argomentare la piena consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla manifesta infondatezza delle loro pretese dinanzi al giudice amministrativo, si è arbitrariamente sostituita a quest’ultimo con l’esprimere un giudizio di merito su dette pretese, senza che si fosse ancora pronunciato il giudice munito di giurisdizione sull’oggetto del giudizio presupposto.

2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, tenendo conto che il processo presupposto è pacificamente iniziato in data 31 ottobre 1992 ed era ancora pendente alla data del 9 luglio 2007, di deposito del ricorso per equa riparazione, con la conseguenza che esso si è protratto complessivamente per quattordici anni e nove mesi circa.

In linea di massima, l’indennizzo equo potrebbe determinarsi in Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, ma, tenendo conto dell’omessa presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per ciascun ricorrente, in Euro 500,00 annui, quindi in Euro 7.650,00 oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Stante la parziale soccombenza le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità possono essere compensate fino alla metà.

PQM

la corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 7.650,00, oltre gli interessi dalla domanda in favore di ciascuno dei ricorrenti, condannandolo altresì al rimborso delle spese del giudizio, che, previa compensazione fino alla metà determina, per il giudizio di merito, nella misura di Euro 925,00 di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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