Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25754 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25754 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 5832-2008 proposto da:
CARLETTI

GUIDO

CRLGDU42P24H501A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN l, presso
lo studio dell’avvocato SCARINGELLA & PARTNERS,
rappresentato e difeso dall’avvocato TOTTI LUCIANO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1813

contro

VERGARI AGOSTINO, VERGARI QUINTO VRGQNT29H28G551S;
– intimati –

sul ricorso 10478-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 15/11/2013

VERGARI AGOSTINO, VERGARI QUINTO VRGQNT29H28G551S,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI
CORRADO, rappresentati e difesi dall’avvocato
RUGGIERI FABRIZIO giusta delega in atti;

contro

CARLETTI GUIDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1407/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2007, R.G.N.
9857/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA per delega;
udito l’Avvocato RUGGERI FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso incidentale, accoglimento
del ricorso principale p.q.r.;

2

– ricorrenti –

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Guido Carletti ha proposto ricorso per cassazione contro Quinto Vergari e
Agostino Vergari avverso la sentenza del 9 ottobre 2007, con la quale la Corte d’Appello
di Roma, in accoglimento dell’appello degli intimati ed in riforma della sentenza di primo
grado del Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda di esso ricorrente, proposta nel
febbraio del 2001 ed intesa ad ottenere in via principale la declaratoria della cessazione di

un preteso rapporto di comodato, intercorso riguardo ad una porzione di terreno, e la
condanna dei Vergari alla sua restituzione (domanda, invece, accolta dal Tribunale),
nonché in via subordinata la declaratoria della nullità dell’ipotetico trasferimento a titolo di
donazione di detta porzione e in via ulteriormente subordinata la dichiarazione della sua
occupazione senza titolo da parte dei Vergari.
§2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso i Vergari, svolgendo
ricorso incidentale e qualificandolo come subordinato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in seno al
quale è stato proposto.
Il ricorso incidentale è stato proposto espressamene in via subordinata, ma esso
involge, con i suoi due motivi, una questione di rito afferente alla pretesa nullità del ricorso
introduttivo della lite, che ha natura pregiudiziale.
La relativa questione era stata riproposta al giudice d’appello dagli odierni intimati e
quel giudice l’ha disattesa.
Gli intimati, tuttavia, sono rimasti totalmente vittoriosi sul merito.
In tale situazione viene in rilievo il principio di diritto secondo cui <> (Cass. Sez.
Un. n. 5456 del 2009)
Poiché nel caso di specie la questione proposta con il ricorso incidentale è stata
oggetto di decisione, l’esame di esso deve farsi solo per il caso di fondatezza del ricorso
principale, che, dunque, deve esaminarsi per primo.

§2. Con il primo motivo si denuncia, senza alcuna specificazione nell’intestazione,
“violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.
L’illustrazione, nella quale vengono evocate le norme degli artt. 163, 167 e 214 e SS.
c.p.c., nonché 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2719 c.c., è conclusa da una enunciazione
qualificata come “principio di diritto ex art. 366-bis c.p.c.”, che, stante la natura del motivo
dovrebbe assolvere alla funzione di quesito di diritto.
L’enunciazione è del seguente tenore: <>.
§2.1. Il Collegio ritiene che il motivo sia inammissibile perché la proposizione con
cui è stato enunciato il quesito di diritto appare assolutamente inidonea al raggiungimento
dello scopo di assolvere all’onere di cui all’art. 366-bis c.p.c.
Tale norma, abrogata dall’art. 47 della 1. n. 69 del 2009 con effetto dal 4 luglio 2009
(ma rimasta ultrattiva per i ricorsi proposti dopo tale data contro provvedimenti pubblicati
prima: art. 58, comma 5, della legge), è applicabile al ricorso nonostante la sua
abrogazione, atteso che quest’ultima non venne disposta in modo retroattivo.
L’inidoneità del quesito proposto ad integrare un quesito di diritto per come richiesto
dall’art. 366-bis c.p.c. deriva sia dalla sua assoluta astrattezza e genericità, sia dalla sua
conseguente mancanza di conclusività, che emerge per l’assenza in esso di qualsivoglia pur
sommario e minimale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
Va, infatti, considerato che l’art. 366-bis c.p.c., quando esigeva che il quesito di
diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse
come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda
oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito
4
Est. Cons. Ra aele Frasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla
decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa
sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito,
per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento
riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui
il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato — ancorché succintamente – perché
l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come

decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questo contenuto è, pertanto,
un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonché n.
6420 del 2008).
E’ da avvertire che l’utilizzo del criterio del raggiungimento dello scopo per valutare
se la formulazione del quesito sia idonea all’assolvimento della sua funzione appare
perfettamente giustificato dalla soggezione di tale formulazione, costituente requisito di
contenuto-forma del ricorso per cassazione, alla disciplina delle nullità e, quindi, alla
regola dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., per cui all’assolvimento del requisito non
poteva bastare la formulazione di un quesito quale che esso fosse, eventualmente anche
privo di pertinenza con il motivo, ma occorreva una formulazione idonea sul piano
funzionale, sul quale emergeva appunto il carattere della conclusività. Da tanto l’esigenza
che il quesito rispettasse i criteri innanzi indicati.
Per altro verso, la previsione della necessità del quesito come contenuto del ricorso a
pena di inammissibilità escludeva che si potesse utilizzare il criterio di cui al terzo comma
dell’art. 156 c.p.c., posto che quando il legislatore qualifica una nullità di un certo atto
come determinativa della sua inammissibilità deve ritenersi che abbia voluto escludere che
il giudice possa apprezzare l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo sulla base di
contenuti desunti aliunde rispetto all’atto: il che escludeva che il quesito potesse integrarsi
con elementi desunti dal residuo contenuto del ricorso, atteso che l’inammissibilità era
parametrata al quesito come parte dell’atto complesso rappresentante il ricorso, ivi
compresa l’illustrazione del motivo (si veda, in termini, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007;
(ord.) n. 15628 del 2009, a proposito del requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.).
E’, altresì, da avvertire, che l’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non può
determinare — in presenza di una manifestazione di volontà del legislatore che ha
mantenuto ultrattiva la norma per i ricorsi proposti dopo il 4 luglio 2009 contro
provvedimenti pubblicati prima ed ha escluso la retroattività dell’abrogazione per i ricorsi
proposti (come quello che si giudica) antecedentemente e non ancora decisi — l’adozione di
5
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

un criterio interpretativo della stessa norma distinto da quello che la Corte di Cassazione,
quale giudice della nomofilachia anche applicata al processo di cassazione, aveva ritenuto
di adottare anche con numerosi arresti delle Sezioni Unite.
L’adozione di un criterio di lettura dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.
dopo il 4 luglio 2009 in senso diverso da quanto si era fatto dalla giurisprudenza della
Corte anteriormente si risolverebbe, infatti, in una patente violazione dell’art. 12, primo
comma, delle preleggi, posto che si tratterebbe di criterio contrario all’intenzione del

legislatore, il quale, quando abroga una norma, tanto più processuale, e la lascia ultrattiva o
comunque non assegna effetti retroattivi all’abrogazione, manifesta non solo una voluntas
nel senso di preservare l’efficacia della norma per la fattispecie compiutesi anteriormente
all’abrogazione e di assicurarne l’efficacia regolatrice rispetto a quelle per cui prevede
l’ultrattività, ma anche una implicita voluntas che l’esegesi della norma abrogata continui a
dispiegarsi nel senso in cui antecedentemente è stata compiuta. Per cui l’interprete e,
quindi, anche la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario,
debbono conformarsi a tale doppia voluntas e ciò ancorché, in ipotesi, l’eco dei lavori
preparatori della legge abrogativa riveli che l’abrogazione possa essere stata motivata
anche e proprio dall’esegesi che della norma sia stata data. Invero, anche l’adozione di un
criterio esegetico che tenga conto della ragione in mente legislatoris dell’abrogazione
impone di considerare che l’esclusione dell’abrogazione in via retroattiva ed anzi la
previsione di una certa ultrattività per determinate fattispecie sempre in mente legislatoris
significhino voluntas di permanenza dell’esegesi affermatasi, perché il contrario interesse
non è stato ritenuto degno di tutela.
§2.2. Ebbene la proposizione con cui è espresso nella specie il preteso quesito di
diritto pone un interrogativo del tutto astratto, che in buona sostanza si risolve nella
prospettazione alla Corte del se il giudice debba applicare le norme indicate nel senso
proposto perché esso risponde alla loro astratta esegesi. Ne segue che assume rilievo la
consolidata giurisprudenza che ha ritenuto inidonei ad osservare l’art. 366-bis i quesiti
risolventisi nella mera richiesta di accertarsi la violazione di una norma (ex multis Cass.
(ord.) n. 19892 del 2008; (ord.) n. 19769 del 2008; (ord.) n. 4044 del 2009; Cass. sez. un.
n. 18759 del 2008 e Cass. sez. un. n. 19811 del 2008; più di recente, fra tante, Cass. n.
3530 del 2012).
La genericità dell’interrogativo proposto ne evidenzia ancora l’assoluta mancanza di
conclusività, atteso che nessun pur sommario riferimento alla vicenda giudicata in sede di
i
merito e nessun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata si coglie in esso.
6
Est. Con Raffaele Frasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

Sicché, il quesito evoca interrogativi giuridici che astrattamente possono essere giustificati
in relazione alle norme indicate, ma dei quali in alcun modo si coglie la pur sommaria
indicazione della pertinenza con il giudizio.
Il motivo di violazione di norme di diritto è, dunque, inammissibile per inosservanza
dell’art. 366-bis.
§2.3. Se si procedesse alla lettura della sua illustrazione, il motivo, comunque,
presenterebbe un’ulteriore ragione di inammissibilità, rappresentata dalla inosservanza del

requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., norma che costituisce il precipitato normativo del
c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione.
Infatti, detta illustrazione concerne due documenti, la copia fotostatica della scrittura
privata asseritamente prodotta dal Carletti e la copia fotostatica di altra scrittura prodotta
dai Vergari, ma non si indica se e dove tali documenti siano stati prodotti in questo
giudizio di legittimità, in modo da poter essere esaminati dalla Corte per riscontrare le
argomentazioni del motivo.
Il motivo risulta, dunque, inammissibile per palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,
secondo la lettura consolidata datane dalla giurisprudenza della Corte a partire da Cass.
(ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008: successivamente si vedano, fra
tante Cass. sez. un. n. 7161 del 20108, nonché da ultimo, riassuntivamente, Cass. (ord.) n.
7455 del 2013.
§2.4. L’illustrazione del motivo si connota, inoltre, per l’assoluta carenza di
riferimenti in ordine al modo in cui nel giudizio di appello la valutazione dei due
documenti era stata prospettata e devoluta al giudice d’appello ed in particolare, atteso che
si sostiene solo che riguardo al documento prodotto dai Vergari era stata fatta la
contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c. (all’uopo indicando l’udienza in cui era stata fatta,
in tal modo, per tale limitato effetto, rispettandosi l’art. 366 n. 6 c.p.c.), ma nulla si dice
riguardo all’atteggiarsi di tale contestazione nel corso del giudizio di merito, alla
valutazione che ne aveva fatto il primo giudice ed al mantenimento di essa anche
nell’ambito del giudizio di appello in relazione alla prospettazione con cui l’appello era
stato avversariamente proposto, che resta a sua volta ignota.
Ne segue che non è dato comprendere se la relativa questione sia rimasta viva nel
corso dello svolgimento del processo.
§2.5. Si deve, in fine aggiungere che il tenore del motivo, denuncia nella sua prima
parte che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente aveva
allegato in primo grado un documento in copia fotostatica recante una dichiarazione sua e
7
Est. Cons. R’aae1eFrasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

«nella parte accanto» una dichiarazione di Quinto Vergari, mentre invece si sarebbe
trattato di due diversi documenti, il primo prodotto dal ricorrente ed il secondo dai Vergari.
Solo nella seconda parte il motivo denuncia che della conformità all’originale del secondo
documento il ricorrente aveva svolto contestazione.
Ne segue che per la prima parte il motivo deduce – e lo fa in via preliminare alla
seconda parte – una censura, rispetto alla quale in alcun modo appare pertinente il pur
astratto quesito di cui si è detto. Sicché, essendo lo scrutinio della seconda parte

subordinato alla necessaria positiva valutazione della prima parte, la censura e, quindi,
l’intero motivo sarebbe nuovamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c.
Da ultimo, la censura svolta nella prima parte è, in realtà, postulazione del
riconoscimento di un errore di fatto, che la Corte territoriale avrebbe compiuto attribuendo
al ricorrente una produzione che invece non vi era stata. Come tale la censura avrebbe
dovuto essere dedotta con il mezzo della revocazione ordinaria di cui all’art. 395 n. 4
c.p.c., il che integra ulteriore ragione di inammissibilità.
§2.6. Il primo motivo è, dunque, conclusivamente dichiarato inammissibile.
§3. Con il secondo motivo si denuncia “omessa e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
L’illustrazione è conclusa da un’enunciazione che anche qui è intitolata “principio di
diritto ex art. 366-bis c.p.c.” ed ha il seguente tenore: «voglia la Suprema Corte di

Cassazione dichiarare che è affetta da vizio logico-giuridico e da contraddittorietà della
motivazione quella decisione che, in violazione dei principi di cui all’art. 2697 c. c. e
all’art. 115 c.p.c. in merito all’onere della prova e di cui all’art. 2719 c. c. in merito al
valore probatorio, preso in esame un documento depositato in copia fotostatica e sul quale
siano sorte contestazioni in merito alla conformità al suo originale, si fondi
esclusivamente su di esso, senza che il vizio di conformità lamentato sia stata oggetto di
valutazione e senza che la dichiarata conformità sia stata accertata con altri mezzi di
prova>.
§3.1. Il motivo ripropone le stesse censure prospettate con il primo motivo e si
scontra con gli stessi rilievi di inammissibilità svolti a proposito di esso.
L’inammissibilità per inidoneità ad assolvere il requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c.
in questo caso discende per la ragione che la proposizione sopra riportata, anche se la si
volesse qualificare — nonostante il fatto che il riferimento al principio di diritto evochi il
concetto di quesito di diritto – come diretta ad enunciare il c.d. momento di sintesi
espressivo della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
8
Est. Cons.RiffaeIe Frasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la rende inidonea a giustificare
la decisione”, si rivelerebbe del tutto inidoneo all’uopo, dato che in esso si prospettano
questioni giuridiche e non questioni inerenti la ricostruzione in senso logico della quaestio

facti.
Le altre ragioni di inammissibilità sono integralmente riproponibili e fra esse anche
l’ultima afferente al carattere revocatorio della doglianza circa l’attribuzione della

produzione del documento.
§4. Con un terzo motivo si denuncia “violazione di norme di diritto ed omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
L’illustrazione, se mal non si intende, procede, dopo una premessa comune di tre
righe più quasi una pagina, con un’esposizione intestata “violazione di norme di diritto”,
che dovrebbe essere dedicata ad argomentare appunto il motivo in iure ed è conclusa
dall’enunciazione del seguente “principio di diritto ex art. 366-bis c.p.c.”: «voglia la

Suprema Corte di Cassazione dichiarare che la qualificazione giuridica di trasferimento a
titolo oneroso, nel caso di specie, è frutto di un argomento affetto da errore logicogiuridico sia in ordine all’interpretazione della volontà delle parti, sia in ordine all’esatta
natura dell’atto unilaterale, sia in ordine all’esatta natura del contratto, ove ritenuto atto
complesso il documento contestato, per violazione dei principi di cui agli arte 1324, 1362
seguenti c.c.>>.
A tale enunciazione segue, sotto la rubrica “omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”, un’esposizione di sedici righe, conclusa da un
“principio di diritto ex art. 366-bis c.p.c.” del seguente tenore: «voglia la Suprema Corte

di cassazione dichiarare l’omessa motivazione in ordine alle domande subordinate svolte
dalla difesa del signor Carletti>>.
Ora, se la prima enunciazione la si intende come propositiva di un quesito di diritto,
si evidenzia l’assoluta sua astrattezza, genericità e mancanza di conclusività, secondo i
principi di diritto esposti a proposito del quesito conclusivo del primo motivo.
Tanto basta a giustificare l’inammissibilità del motivo in parte qua.
Inammissibilità che, se si legge l’illustrazione, si palesa anche per inosservanza
dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che si fa una serie di riferimenti nuovamente ai documenti di
cui s’è detto, nonché a deduzioni delle parti e segnatamente del Carletti riguardo alle sua
domande subordinate e dei Vergari riguardo ad una eccezione di usucapione, non meglio
individuate soprattutto nella sede in cui erano state svolte (e ciò neppure nell’esposizione
9
Est. Con Wafte1e Frasca

R.g.n. 5832-08; 10478-08; (ud. 3.10.2008)

del fatto, dove si allude del tutto genericamente — ultime tre righe della pagina 2 del ricorso
— ad una costituzione dei Vergari con svolgimento delle «proprie eccezioni, deduzioni e
domande riconvenzionali>>).
Inoltre anche in questo caso non si dice come e perché le relative questioni fossero
state devolute al giudice d’appello.
Riguardo alla seconda enunciazione, in disparte la sua assoluta genericità, si rileva

dell’art. 360 c.p.c., appare del tutto inidonea a fornire la “chiara indicazione” cui l’art. 366bis c.p.c. alludeva. In ogni caso nuovamente l’illustrazione fa riferimento ai soliti
documenti e, dunque, impinge in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Inoltre, nemmeno vi si
evocano le “domande” cui si allude nella proposizione di cui s’è detto, dato che si fa
riferimento ad “eccezioni”. Le sedici righe di cui trattasi risultano del tutto generiche.
§4.1. Anche il terzo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.
§5. L’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale determina quella del
ricorso stesso.
§6. Giusta il principio di diritto richiamato nel paragrafo 1., il ricorso incidentale
resta a questo punto assorbito.
§7. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, tenuto conto che i
resistenti hanno proposto un ricorso incidentale logicamente prioritario, che, se fosse stato
esaminato, avrebbe presentato problemi di genericità ed astrattezza del quesito sul primo
motivo e di inidoneità della “chiara indicazione” quanto al secondo, oltre a porre un
problema di nullità della domanda introduttiva che sarebbe stato privo di fondamento,
atteso che la posizione del soggetto non identificato in esso era riconducibile ad un
litisconsorzio necessario, derivante dalla posizione di concomodatari dei Vergari.

P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito
l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3
ottob e 013.

che, essendo essa funzionale ad osservare l’art. 366-bis c.p.c. per il motivo ai sensi del n. 5

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