Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25754 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23210-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

G.C., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA, 40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO COLNAGO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/04/2012 R.G.N. 738/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato COLNAGO GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza dell’11 aprile 2012 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato accertato il diritto di G.C. alla “supervalutazione” del servizio prestato all’estero senza riassorbimento nel passaggio delle posizioni stipendiali anche per il periodo antecedente al 1 gennaio 1996, con condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze stipendiali.

La Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione argomentando che solo con il decreto di ricostruzione della carriera, comunicato il 22 ottobre 2004, la datrice di lavoro aveva negato la maggiorazione dell’anzianità con effetto pieno, sia sul piano stipendiale che sul piano del trattamento di quiescenza; pertanto era solo con tale comunicazione che il diritto poteva essere esercitato e poichè la richiesta del tentativo di conciliazione era stata notificata il 30 settembre 2009, il termine di prescrizione non si era compiuto.

2.- Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso con due motivi. Ha resistito con controricorso G.C.. Il Ministero ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 c.c. per avere la Corte di Appello “attribuito valenza di atto interruttivo, ex art. 2944 c.c., al provvedimento del 29 giugno 2004 di riconoscimento della supervalutazione del servizio all’estero”, che non rappresenterebbe un riconoscimento del debito;

con il secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che solo dall’emanazione di tale provvedimento il diritto della ricorrente potesse essere esercitato, senza però considerare che non v’era alcuna ragione ostativa che impedisse all’interessata di chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla supervalutazione del proprio servizio ed alle conseguenti differenze retributive.

Il ricorso è inammissibile.

La prima censura è del tutto estranea alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte bresciana non ha affatto attribuito al provvedimento di ricostruzione della carriera valenza interruttiva bensì ha fissato dalla sua emanazione la data di decorrenza dell’inizio della originaria prescrizione.

Il secondo motivo denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza che venga esattamente specificato in cosa consista l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e senza che venga individuato il fatto decisivo controverso, ovvero il fatto storico che, se valutato, avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera probabilità, ad un esito diverso della controversia (cfr., tra tante, Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 18368 del 2013; Cass. n. 3668 del 2013).

5.- Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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