Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25754 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11538-2014 proposto da:

I.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CASTRENSE

7, presso lo studio dell’avvocato MONICA TAGLIALATELA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO CAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni del Pubblico Minitero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Stanislao De Matteis che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento dei

restanti.

 

Fatto

RITENUTO

che:

I.A.R. propone ricorso, illustrato con memorie, avverso la sentenza n. 363/28/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, svolgendo tre motivi, in controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) per IRPEF, IRAP ed altro, eseguita su un immobile costituente il fondo patrimoniale del (OMISSIS) (rep. (OMISSIS) racc. n. (OMISSIS)), regolarmente trascritto. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 360 del 2012, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione ed assumendo nel merito che l’iscrizione ipotecaria era un mero strumento di garanzia reale del credito e non un atto esecutivo, con la conseguenza che la costituzione di un bene in fondo patrimoniale non impediva l’iscrizione di ipoteca. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 329 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dichiarato erroneamente il proprio difetto di giurisdizione in difetto di appello sul punto. La ricorrente deduce che Equitalia soccombente, a fronte di una pronuncia di primo grado che era entrata nel merito, ritenendo la propria giurisdizione per la natura di crediti tributari sottesi all’iscrizione di ipoteca su beni costituiti nel fondo patrimoniale opponibile e che, per l’appunto, aveva accolto il ricorso disponendo la cancellazione della iscrizione, avrebbe limitato la proposizione dell’appello solo al rigetto nel rito. Ne conseguiva che, essendosi formato il giudicato sulla pronuncia di merito della Commissione Tributaria di primo grado che recava un’implicita affermazione della giurisdizione, alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli era precluso negare d’ufficio la giuridizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e 77, atteso che l’ipoteca è uno degli atti contro i quali si può agire davanti alla Commissione tributaria laddove si riferisca ad un credito tributario. La ricorrente deduce che nella fattispecie sarebbe pacifico (essendo stato accertato in primo grado e non essendo stato oggetto di contestazione in sede di appello con il relativo passaggio in giudicato) che l’iscrizione di ipoteca è stata richiesta dall’Agente di Riscossione su pretese fiscali (IRPEF – IRAP anni 2007, 2008 e 2009), sicchè non sarebbe possibile rilevare alcun travalicamento di potere, con conseguente errore di diritto dell’adita Commissione che ha ritenuto non impugnabile davanti a sè l’atto di iscrizione di ipoteca in quanto mero strumento di garanzia del credito. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe trascurato il disposto di cui alla L. n. 248 del 2006 di conversione del D.L. n. 223 del 2006, con cui il legislatore ha attribuito ai giudici tribtuari anche le controversie che riguardano atti neutri, tra cui l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 e successive modificazioni, pur sempre misure collocate all’interno nel sistema della esecuzione esattoriale di matrice tributaristica.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 170 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente sostenuto che l’iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo, bensì soltanto un atto costitutivo della garanzia patrimoniale e come tale sottratto alla propria cognizione.

La Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto verificare la compatibilità o meno tra le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 77 e la disciplina generale dell’ipoteca, risolvendo il quesito in senso assolutamente positivo, in modo da addivenire alla verifica della sua opponibilità od ascrivibilità sui beni del fondo patrimoniale

4. Il primo motivo è fondato per i principi di seguito enunciati. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento delle restanti censure, le quali potranno essere riproposte davanti al giudice del merito in sede di rinvio.

4.1. In tema di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 7034 del 2009 (conf. Cass. n. 13930 del 2010; Cass. S.U. n. 14501 del 2010; Cass. n. 13190 del 2014), hanno precisato che: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla L. di conversione 4 agosto 2006, n. 248), trattandosi di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi nè dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, nè dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1982, n. 546, art. 2, comma 2, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma secondo), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26, quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie”.

Nella specie, non è contestato che l’iscrizione di ipoteca è stata richiesta dall’Agente della Riscossione sulla base di pretese fiscali (IRPEF – IRAP) e che tale iscrizione è avvenuta in data 25.2.2010 (v. pag. 2 ricorso, dovendosi rilevare che su tale specifica circostanza Equitalia non ha dedotto alcunchè); ne consegue che correttamente il giudizio di impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria è stato incardinato innanzi alla giudice tributario.

4.2. Ciò premesso va rilevato che la ricorrente, con il primo mezzo, deduce violazione di legge, atteso che sulla questione della giurisdizione si sarebbe formato il giudicato implicito, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale si era pronunciata sul merito, accogliendo il ricorso e ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

L’assunto è fondato. Invero, il Collegio rileva che l’atto di appello (il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) non contiene nessuna specifica censura riguardante il difetto di giurisdizione del giudice tributario, posto che le esposte doglianze sono riferite solo al merito, anche laddove, con l’escludere che l’iscrizione ipotecaria sia un atto dell’esecuzione forzata, si vuole in sostanza non ritenere applicabili i limiti del fondo patrimoniale.

Inoltre, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l’appellante Equitalia ha lamentato solo:

“l’omessa motivazione circa gli spiegati rilievi per cui il fondo patrimoniale non impedirebbe le misure cautelari, posto che l’esecuzione comincia solo col pignoramento, ed in ogni caso la ricorrente non avrebbe provato la conoscenza in capo al creditore dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia”.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha ritenuto che laddove l’Ufficio, soccombente in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione (come nella specie è avvenuto), pone in essere una comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e presta acquiescienza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado (Cass. n. 17056 del 2013; Cass. S.U. n. 29081 del 2019; Cass. 22652 del 2019; Cass. n. 2605 del 2018). E’ stato, altresì, precisato che qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato sul merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 13799 del 2012). L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, deve infatti tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del proceso, delle progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. n. 24883 del 2008, Cass. S.U. n. 26019 del 2019). Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo consente di escludere la rilevabilità davanti alla Commissione Tributaria Regionale del difetto di giurisdizione essendosi sul punto formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, innanzi al giudice di appello.

4.3. Da siffatti rilievi consegue che nel presente giudizio va riconosciuta la formazione del giudicato implicito (sulla pronuncia di merito) sulla giurisdizione, non essendo stata sollevata la questione in grado di appello, con la conseguenza che la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata, in quanto il giudizio è stato introdotto dinanzi al giudice tributario e si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi.

In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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