Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25754 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 01/12/2011), n.25754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15525-2010 proposto da:

D.P.O., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio

dell’avvocato CECCHI CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GUALTIERI CESIDIO giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 284/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 12/05/09, depositato il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto

di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte di appello di Campobasso, decidendo sulla domanda di equa riparazione proposta con ricorso del 18.12.08 da D.P. O., + ALTRI OMESSI nei confronti del Ministero della Giustizia, in riferimento alla durata irragionevole di giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di L’aquila il 3.9.1990, deciso in primo grado il 18.12.2001, in grado di appello il 6.12.2007 e pendente in cassazione, con decreto del 13.5.2009, come corretto in data 3.3.2010, accolta l’eccezione di prescrizione decennale formulata dall’Amministrazione, ha così provveduto:

“condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle seguenti somme (oltre interessi legali dalla domanda al saldo):

– Euro 7.000,00 in favore di D.P.O.;

– Euro 7.000,00 in favore di M.A.;

– Euro 7.000,00 in favore di M.T.;

– Euro 7.000,00 in favore di T.T.;

– Euro 7.C00.00 in favore di M.L.;

– Euro 7.C00,00 in favore di M.S.;

– Euro 7.C00,00 in favore di M.E.;

– Euro 7.000,00 in favore di R.L.;

– Euro 7.000,00 in favore di D.P.D.;

– Euro 7.000,00 in favore di D.P.M.C.;

– Euro 7.000,00 in favore di V.G. quale procuratore generale di V.T.E.;

– Euro 7.000,00 in favore di V.C.;

– Euro 6.833,34 in favore di F.A.;

– Euro 1.350,68 in favore di S.G.;

– Euro 1.350,68 in favore di S.G. quale procuratrice di C.G.;

– Euro 1.350,68 in favore di S.G. quale procuratrice di C.A.L.;

– Euro 7.000,00 in favore di M.M.P.;

– Euro 7.000,00 in favore di C.D. quale procuratore generale di C.C.;

Euro 7.000,00 in favore di C.D. quale procuratore generale di C.A..

La Corte di appello ha fissato in sei anni la durata ragionevole per due gradi di giudizio di merito e quello di cassazione e ha liquidato le somme sopra indicate per il ritardo di sette anni per le parti originarie del giudizio e, dichiarato prescritto il diritto fino al 1998, ha limitato l’indennizzo jure proprio per F.A. perchè intervenuto in appello solo il 5.2.2002 quale erede di D. V.B., ha escluso il diritto jure proprio di S. G., non essendo stata parte nel giudizio di appello, mentre alla stessa quale erede di C.C., nonchè ai coeredi G. e C.A.L., ha liquidato la somma di Euro 1.350,00.

Contro il decreto 1) D.P.O., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Va preliminarmente evidenziata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente in relazione ai ricorsi proposti dagli eredi di M.A. avendo la Corte di merito provveduto alla correzione del decreto inserendo il nominativo di quest’ultimo sia nell’intestazione che nella motivazione e nel dispositivo, in quanto per errore materiale non compreso nel decreto del 13.5.2009.

2.1.- Con i primi due motivi i ricorrenti denunciano violazione di legge lamentando l’erronea applicazione della prescrizione mentre con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine al computo della prescrizione.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Ministero denuncia violazione di legge per non avere la Corte di appello tenuto conto della complessità del giudizio presupposto nella determinazione della durata ragionevole.

I ricorsi vanno riuniti perchè proposti contro il medesimo provvedimento.

3.- I primi due motivi del ricorso principale sono fondati – con conseguente assorbimento del terzo motivo – perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte “L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

E’ inammissibile, invece, l’unico motivo del ricorso incidentale perchè proposto per violazione di legge mentre l’accertamento in concreto della durata ragionevole del giudizio presupposto e, dunque, del comportamento delle parti e della complessità del giudizio, è censurabile soltanto per vizio di motivazione.

4.- Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore dei ricorrenti tenuto conto della durata irragionevole del giudizio presupposto accertata dalla Corte di merito (12 anni su 18 complessivi) – in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Talchè ai ricorrenti devono essere liquidate le seguenti somme: D.P.O., Euro 11.250,00 M.T., Euro 11.250,00 T.T., Euro 11.250,00 M.L., Euro 11.250,00 M.S., Euro 11.250,00 M.E., Euro 11.250,00 R.L., Euro 11.250,00 D.P.D., Euro 11.250,00 D.P.M. C., Euro 11.250,00 V.G., quale procuratore generale di V.T.E., Euro 11.250,00 V.C., Euro 11.250,00 F.A., Euro 5.250,00 in proprio e Euro 5.250,00 quale erede di D.V.B., M.M.P., Euro 11.250,00 C.D., quale procuratore generale di C.A., Euro 11.250,00 M.C. e M. G., quali eredi di M.A., pro-quota, Euro 11.250,00.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, per indennizzo, la somma di Euro 11.250,00 ciascuno ai ricorrenti D.P.O., + ALTRI OMESSI ; gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 1.958,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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