Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25753 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22935-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AZZARITI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3566/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 15763/2017 al fine di provvedere al regolamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, in controversia concernente due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2007 e 2008, liquidava in favore di M.F. complessivamente le spese processuali in Euro 10.000.00, così ripartite: Euro 3.000,00 per il giudizio dinanzi alla CTP, Euro 3.000,00 per il giudizio dinanzi alla CTR ed Euro 4.000,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato l’8 agosto 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4, 5 e 28, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e art. 2233 c.c., – lamenta che la CTR aveva erroneamente determinato i compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari.

Con il secondo motivo il contribuente denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., – censura la sentenza impugnata per avere liquidato i compensi, globalmente considerati e ridotti al di sotto del minimo tabellare, omettendo ogni motivazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per avere la CTR omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio.

I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

La CTR, invero, nella liquidazione delle spese di primo e di secondo grado, non ha tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore della controversia, pur avendo il ricorrente analiticamente indicato le voci e gli importi riportati nelle note specifiche prodotte in giudizio e trascritte in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Va, al riguardo, richiamato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 2306 del 2018) secondo cui, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24.

Nella sentenza impugnata, inoltre, non è fatta specifica menzione delle spese del giudizio di rinvio, avendo commissione tributaria genericamente liquidato le spese del giudizio dinanzi alla CTR.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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