Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25753 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9313-2013 proposto da:

EXERGIA ENERGIA GAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE

CAROLIS N. 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLEONARDO

OCCHIONERO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di VERONA, SERVIZIO FINANZE UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ISABELLA SORIO, GIANCARLO

BIANCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Exergia Energia e Gas S.p.a. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre n. 109/15/12 in controversia riguardante l’impugnazione dell’atto di contestazione n. 2, protocollo n. (OMISSIS) con cui veniva determinata a carico di Exergia S.p.a. l’applicazione della sanzione di Euro 140.317,45 pari al 30% dell’imposta non versata relativa ad addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, riferite all’anno 2008 oltre acconti per il gennaio – febbraio 2009. Provincia di Verona si costituiva con controricorso.

Nel corso del giudizio, con memoria del 1.2.2019, Exergia ha comunicato di avere esercitato le facoltà concesse dal D.L. 21 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. n. 225 del 2016, chiedendo l’estinzione del procedimento.

Questa Corte con ordinanza del 28.2.2019 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, dando termine alle parti per il deposito di chiarimenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Exergia Energia Gas S.p.a. ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, fornendo con memoria del 9.12.2019 i chiarimenti richiesti da questa Corte con ordinanza del 1.2.2019. La contribuente riferisce di avere indicato, per mero errore materiale, nell’indice dei documenti dell’istanza di estinzione del 1.2.2019, la cartella n. (OMISSIS) del tutto estranea al presente procedimento, mentre l’allegato materialmente prodotto e pertinente alla vicenda in esame è la cartella n. (OMISSIS).

Si evince dalla lettura del ricorso, dalla sentenza impugnata e dalla memoria della ricorrente del 9.12.2019 che l’atto di contestazione originario emesso da Provincia di Verona recava il numero di protocollo (OMISSIS) del (OMISSIS), da cui scaturiva la cartella di pagamento n. (OMISSIS), che veniva integralmente sgravata a seguito della sentenza emessa dalla C.T.P. di Verona n. 116/01/11. Exergia ha chiarito che in sede di appello, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza impugnata n. 109/15/12, aveva riformato la sentenza della C.T.P., pertanto a seguito di tale pronuncia Equitalia notificava la cartella n. (OMISSIS). Con riferimento a tale atto impositivo la società contribuente ha presentato istanza di adesione alla rottamazione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016, accolta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si precisa, nella suddetta memoria, che dalla lettura del provvedimento di accoglimento dell’istanza di adesione n. (OMISSIS) si può ricavare il codice specifico di riferimento della pratica n. AT – (OMISSIS).

Il Collegio rileva che tale codice è riportato nelle allegate ricevute di pagamento riferite alla procedura di definizione agevolata e nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione delle somme dovute (All. A).

Il contribuente, inoltre, nell’atto di produzione di documentazione ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

In ragione di siffatti rilievi e tenuto conto della rinuncia al ricorso proposta dalla società contribuente, va dichiarata l’estinzione del processo.

Con riferimento alle spese processuali, tenuto conto della definizione agevolata della controversia proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016) e del fatto che il contribuente ha rinunciato al ricorso nel presente procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, “poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia deve essere disposta la compensazione delle spese di lite” (Cass. n. 28311 del 2018).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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