Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25752 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4818/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/02/2011 R.G.N. 255/10.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello dell’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2231/2009 che, accogliendo l’eccezione svolta da Poste Italiane spa, aveva ritenuto sussistere la risoluzione per mutuo consenso del secondo contratto a termine in data 30.8.2003 e la messa in mora nel dicembre 2006 da parte del B..

Che la Corte territoriale ritenuta non sussistente la fattispecie di risoluzione, ha accertato la nullità del termine rilevando che la causale indicata nel contratto stipulato il 9.7.2002 (esigenze tecniche, organizzative e produttive…. conseguenti a processi di riorganizzazione..ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti e servizi… nonchè all’attuazione delle previsioni degli Accorsi 17,18,23 ottobre, dicembre 2011, gennaio…aprile 2002), pur riproducendo un’ipotesi prevista dall’art. 25 del CCNL 2001, non era più applicabile trattandosi di contratto stipulato dopo il termine di vigenza del citato contratto collettivo, con conseguente applicazione della disciplina di cui del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Che pertanto oltre a conseguirne una genericità della causale, che non descrive le ragioni concrete e le esigenze che rendono necessaria la prestazione temporanea, non venendo soddisfatta adeguatamente l’esigenza di specificazione di detta causale come previsto dalla nuova legge, in assenza anche di qualsiasi riferimento alla specifica posizione del lavoratore causalmente collegata a tali esigenze, non vi sarebbe state, comunque, neanche alcuna specifica deduzione in fatto suscettibile di riscontro probatorio di quanto indicato in causale,stante l’insufficienza del materiale probatorio offerto da Poste, mentre il richiamo all’accordo sindacale avrebbe dovuto essere integrato da allegazioni che consentivano di individuare le reali conseguenze che il processo di mobilità aveva indotto nella sede ove il B. era stato chiamato ad operare. La Corte di merito ha condannato la società alla riammissione in servizio, con condanna risarcitoria al pagamento delle mensilità maturate dalla messa in mora, ritenendo non applicabile la nuova disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010.

Che avverso la sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, seguiti da memoria ex art. 378 c.p.c.. Che B. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso la società Poste spa lamenta: 1) erronea motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 1175,1362 c.c., per avere la Corte disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tempestivamente formulata; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la genericità della motivazione posta a fondamento dell’assunzione, quindi delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, che non devono essere valutate in relazione al singolo ufficio, come ritenuto dalla Corte territoriale,avendo la società, nel primo contratto indicato il luogo della prestazione e le mansioni, con richiamo poi agli accordi ed ai richiami in esso contenuti con riferimento agli addetti al recapito; 3). la violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, nn. 5 e 7, non avendo comunque la corte di merito applicato la nuova disciplina in punto di conseguenze risarcitorie in ipotesi di nullità del termine.

Che il primo motivo è infondato. Quanto alla lamentata violazione delle norme interpretative della volontà dei contraenti, questa corte si è espressa più volte in punto di risoluzione per mutuo consenso ritenendo che (cfr. da ultimo Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n. 231) ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (che costituendo eccezione in senso stretto, va provata da colui che la eccepisce cfr., Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento o dopo la scadenza del contratto a termine, o anche il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, ma è necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze che denotano una chiara e certa volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze non sono state evidenziate dalla società ricorrente, che si è limitata a ricordare l’accettazione del TFR e l’attesa di un periodo di oltre quattro anni prima della messa in mora.

Che egualmente infondato è il secondo motivo. Giustamente nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato come la legittimazione alla previsione di un termine va rivenuta nella sola fonte normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, senza alcuna mediazione delle norme dei contratti collettivi, come nella previgente disciplina di cui della L. n. 56 del 1987, art. 23. Ciò significa che l’apposizione di tale termine al contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, le quali devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, ben potendo risultare anche per relationem. Ciò impone tuttavia al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, come anche la loro non modificabilità nel corso del rapporto, le circostanze che caratterizzano una determinata attività e che rendono la prestazione a tempo determinato conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, così che sia evidente la specifica correlazione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa deve soddisfare per mezzo del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con essa.

Che spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, ove e adeguatamente motivata ed priva di vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto di assunzione, inclusi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nella causale del contratto.

Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la corte territoriale ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha affermato che nella fattispecie non solo non risultava essere stato adeguatamente assolto l’obbligo di specificazione delle ragioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nulla spiegando in ordine al nesso causale delle generiche ragioni indicate con le mansioni per il cui espletamento il B. era stato assunto, non essendo di per sè i soli accordi sindacali richiamati sufficientemente idonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione, ma che era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale (cfr. tra le tante, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Cass. 19/03/2016 n. 5451), attesa l’inidoneità dei mezzi istruttori dedotti a fornire tale prova, sia con riferimento alla prova testimoniale che a quella documentale – gli accordi collettivi trascritti in ricorso.

Che deve invece accogliersi, perchè fondato, il terzo motivo di gravame, con riferimento all’applicazione dello jus superveniens, costituito dalla normativa di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 commi 5, 6 e 7, come richiesto da parte ricorrente, trattandosi di giudizio “pendente” ai sensi del settimo comma del citato art. 32. Ed infatti è pacifico che la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 32 citato, è stata emanata prima della decisione e della pubblicazione della sentenza impugnata (rispettivamente in data 27.1.2011 e 24.2.2011) e comunque la norma in esame appartiene a quelle che, essendo retroattive, sono applicabili al rapporto, non essendo richiesto necessariamente un errore nell’applicazione della legge, posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l’operato del giudice ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass. SSUU. 27/10/2016 n. 22691).

Che pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso e accolto il terzo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Campobasso, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr., per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr., Cass. n. 3062/2016).

PQM

accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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