Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25751 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.30/10/2017), n. 25751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4815/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 97/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/02/2011 R.G.N. 897/10.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 21.2.2011 la Corte di Appello dell’Aquila accolto l’appello proposto da S.Q. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e stipulato in data 9.2.2002, condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dalla messa in mora;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, chiedendo, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens; che il lavoratore ha resistito con controricorso.
che in data 4.5.2017 è stato depositato dal difensore della società ricorrente verbale di conciliazione in sede sindacale.
Diritto
CONSIDERATO
Che il ricorso, depositato il 28.2.2012, è stato notificato il 17.2.2011;
Che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione in sede sindacale, come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse in data 12.9.2012;
Che pertanto al venir meno di ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate essendo stata raggiunta la conciliazione successivamente alla notifica del ricorso.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017